L’omicidio stradale nell’autotrasporto: il ricorso al cronotachigrafo

L’aggravante della velocità e il ricorso al cronotachigrafo come sistema di indagine

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Il settore dell’infortunistica stradale nell’autotrasporto merci su strada ricopre una notevole importanza, sia sotto l’aspetto del sinistro che della professione delle forze di polizia stradale operanti. Interessante è l’incontro dibattito inserito nelle giornate di studio della Polizia Locale che si terrà a Riccione dal 21 al 23 settembre 2017, in particolare nella sessione di venerdì 22 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Quando la polizia rileva un sinistro con mezzi pesanti, lo stato dei luoghi si modifica in sinergia della strada, del mezzo, del carico e delle problematiche d’intervento, che registrano nello stesso luogo la presenza di più persone, vede 118, 115 ed altri, i quali per lo loro tipologia possono modificare lo status dell’incidente.

La professionalità è quella che al momento dell’arrivo si deve “mettere a fuoco” il teatro del sinistro e raccogliere tutte quelle prove che servono alla rilevazione e ricostruzione del sinistro.

Uno dei principali compiti della Polizia locale è individuabile nel rilievo degli incidenti stradali, con l’entrata in vigore della Legge 41/16 l’attività si è radicalmente modificata.

La nuova legge ha inserito nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.

Accanto ad un’ipotesi generica, di cui all’art. 589, comma 1, C.P., il reato di omicidio stradale si articola, infatti, in diverse ipotesi aggravate:

  • un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in grave stato di alterazione (art. 589-bis, commi 2 e 3. C.P.);
  • un’ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza (art. 589-bis, comma 4, C.P.);
  • una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (art. 589-bis, comma 5, C.P.).

Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti di cui all’art. 589-bis, comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l’aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l’incidente, di cui all’art. 589-ter C.P.

La norma, infine, prevede un’attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole.

L’omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravati dalla presenza delle seguenti circostanze specifiche

  • a) mancanza di patente, perché mai conseguita ovvero revocata o sospesa o situazioni assimilate,
  • b) veicolo senza assicurazione: per potersi configurare l’aggravante occorre che il veicolo sia condotto dal proprietario responsabile del reato stesso,
  • c) fuga dopo l’incidente.

Naturalmente, la presenza delle circostanze aggravanti in argomento lascia impregiudicata la possibilità di procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi di cui, rispettivamente, agli artt. 116, comma 15, 124, comma 4, 135, comma 7 e comma 12, 136-ter, commi 2 e 3, 193, comma 2, 218, comma 6, C.d.S. ovvero del reato di cui all’art. 189 C.d.S., le cui sanzioni sono applicate secondo le procedure ordinarie.

Rispetto agli illeciti amministrativi soprarichiamati non si ritiene siano applicabili le disposizioni di cui all’art. 221 C.d.S. in materia di connessione obiettiva con un reato, atteso che la condotta illecita oggetto di sanzione amministrativa non costituisce presupposto per l’esistenza dei reati di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime.

L’omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono puniti meno gravemente quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. In tali casi, infatti, la pena è diminuita fino alla metà.

Da questa breve disamina si comprende l’importanza della professionalità in casi analoghi. Importante, in presenza di incidenti di questa tipologia, è la lettura del disco cronotachigrafo o del tachigrafo digitale, strumento che ci permette di conoscere le fasi antistanti della collisione.

Con questa nuova normativa, la differenza tra incidenti stradali con e senza feriti non è più semplicemente formale ma è anche sostanziale in quanto gli accertamenti devono essere più capillari.

Nel primo caso, a differenza del secondo, trovano applicazione, oltre che le norme del procedimento amministrativo, anche le norme del procedimento penale in quanto dall’evento deriva un vero e proprio reato individuabile nelle “lesioni colpose” (o omicidio colposo nel caso di incidente con esiti mortali) perseguibile a “querela di parte” (chiaramente non nel caso di omicidio ove la perseguibilità penale è d’ufficio).

Ciò significa che per aversi la chiamata a rispondere anche “penalmente” (condanna) e non solo civilmente (risarcimento del danno) del responsabile, è necessario un formale atto denominato querela da parte della persona offesa (l’infortunato) presentabile in qualunque posto di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale) entro tre mesi dal fatto. E’ comunque consigliabile nel caso vi fosse l’intenzione di sporgere querela presentarsi direttamente presso il Comando del Corpo di Polizia direttamente intervenuto.

Per tale motivo i rapporti d’incidente stradale con feriti non possono essere ritirati senza il nulla osta della Procura, proprio perché sottoposti al segreto istruttorio.

Il diritto di querela è comunque un diritto disponibile della parte offesa a cui la persona può rinunciare o implicitamente – facendo trascorrere inutilmente il termine di tre mesi– oppure espressamente in qualunque momento presentando rinuncia alla querela.

Dal momento in cui tutti i soggetti (tutti gli infortunati) presentano la rinuncia gli atti divengono conseguentemente visionabili dalle parti non essendoci più l’interesse da parte dell’ente di tenere secretati gli atti.

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