Condominio, per le nuove costruzioni si devono rispettare le distanze

Le nuove costruzioni realizzate in Condominio devono mantenere la distanza dalle altre vicine

Rosalba Vitale 07/09/17
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Di recente la Cassazione con l’ordinanza n. 20273, pubblicata il 22 agosto 2017 ha annullato la sentenza in relazione alla censura sollevata per la violazione dell’art. 905 c.c.

Premesso che L’ art. 905 c.c. dispone: “ Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”(Cass. n. 4967/2015).

Tanto premesso, nel caso di specie un proprietario di un immobile proponeva ricorso in Cassazione nei confronti del rimpettaio lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 905, 906, 886 c.c. e l’ omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

La Cassazione osservava preliminarmente che dalla porta di ferro era possibile affacciarsi sul lastrico solare adiacente alla proprietà confinante alla distanza di 0.75 metri dal confine, al di sotto del limite legale di un metro e mezzo.

La Corte distrettuale a suo tempo non riteneva possibile che da detta apertura fosse possibile esercitare una veduta nella proprietà confinante.

In definitiva la Suprema Corte ebbe modo di precisare che la Corte territoriale errava, poiché in tema di limitazioni legali della proprietà con riferimento alle scale ai ballatoi e alle porte, possono configurare vedute quando risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari caratteristiche di fatto, anche l’ esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo del vicino ( Cass. n. 499 del 2006 e Cass. 16 marzo 1981 n. 1451).

Per quanto poi riguardava la seconda censura sollevata circa la condanna alla sopraelevazione del muro fino a 3 metri, la stessa Corte ribadiva che la censura sollevata era inammissibile in quanto non trattata nel precedente giudizio impedendo di fatto il giudice di legittimità di verificare la veridicità di tale asserzione.

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