Bonus Nido, come funziona: tutte le novità dell’Inps

Nuove funzionalità nel sistema online per la gestione della domanda

Redazione 11/08/17
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L’Inps ha comunicato alcune novità per il bonus Nido. A partire dal 7 agosto scorso, nell’applicativo di gestione delle domande del bonus Nido, sono state introdotti alcuni cambiamenti e miglioramenti del servizio di gestione della domanda:

  • variazione dei dati aziendali dell’asilo riportati nella domanda già protocollata e inserimento di quelli riportati nella fattura/ricevuta, accessibile sotto la funzionalità “Allegati Domande”, all’atto dell’allegazione della documentazione di spesa;
  • variazione delle modalità di pagamento solo per le domande già protocollate (obbligo di allegare il modulo SR163 se si variano i dati IBAN), accessibile sotto la nuova funzione “comunicazioni”;
  • annullamento della domanda protocollata, accessibile sotto la nuova funzione “comunicazioni”.

È stata inserita la funzionalità “consultazione comunicazioni”. per visualizzare lo stato di lavorazione, a seguito dell’invio di una comunicazione.

Ricordiamo che il Bonus Nido è un contributo dell’importo di 1.000 euro annui per supportare le famiglie nel pagamento delle rette in asili nido pubblici o privati convenzionati. Per accedere al bonus non ci sono requisiti di reddito, i soldi messi a disposizione per il 2017 sono solo 144 milioni di euro totali, nel 2018 si arriverà a 250 milioni, a 300 nel 2019 e a 330 nel 2020.

Ecco i requisiti necessari per poter richiedere il bonus asilo nido:

  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza UE;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Potrà richiedere l’assegno mensile all’Inps il genitore che sostiene le spese dell’asilo e la mamma o il papà che coabita con il figlio in caso di assistenza a domicilio.

Redazione

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