Assunzioni Giovani, al via gli incentivi per le aziende

Al via gli sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono giovani a tempo indeterminato.

Redazione 13/07/17
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Al via gli incentivi per le aziende che assumono i giovani a tempo indeterminato.  Con la circolare n. 109 del 10 luglio scorso, l’Ente previdenziale ha chiarito le modalità di accesso per ottenere l’esonero contributivo. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono e come funzionano.

A chi spettano gli incentivi e a quanto ammontano

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal
conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

  • 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33,
    della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei
    percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
    226;
  • 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata
    nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio
    dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
    aprile 2008;
  • 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del
    numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di
    alternanza nei percorsi universitari.

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei
mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il
medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, come stabilito dalle legge n. 232/2016 all’articolo 1, che sono pari a 7,4 milioni di euro per il 2017 e 40,8 milioni per il 2018.

L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro
annui.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di
assunzione o trasformazione del rapporto.

Come richiedere gli incentivi

Ecco le istruzioni fornite dall’Inps per richiedere gli incentivi. Il datore di lavoro dovrà presentare la domanda per chiedere di essere ammesso e prenotare le risorse tramite il modulo “308-2016”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente”.

Nella domanda, il soggetto interessato dovrà indicare:

  • il lavoratore che intende assumere o che ha assunto;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale;
  • la tipologia oraria e l’eventuale percentuale.

Dopo aver ricevuto il riscontro positivo da parte dell’Inps, il datore di lavoro avrà 10 giorni di tempo per confermare la richiesta con un apposito modulo di conferma e nel frattempo deve aver proceduto all’assunzione effettiva del lavoratore.
I datori di lavoro potranno fruire dell’agevolazione preventivamente autorizzata dalle
procedure telematiche mediante conguaglio a partire da luglio 2017.

L’Inps specifica che sarà data priorità ai datori di lavoro che hanno già proceduto alle assunzioni e le domande saranno elaborate in questo modo:

  • ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione per quelle avvenute tra il 1° gennaio 2017 e il 10 luglio 2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico), per le istanze presentate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo di richiesta dell’incentivo,
  • ordine cronologico di presentazione dell’istanza per quelle relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017).

Fonte: Inps

Redazione

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