Fisco: gli avvisi di accertamento con firma digitale sono validi?

Redazione 27/06/17
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Negli ultimi mesi sempre più contribuenti stanno ricevendo avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate che riportano la sola firma digitale e non la firma autografa del responsabile dell’ufficio. Questi documenti, assieme a molti degli atti tributari firmati digitalmente, potrebbero non essere validi. Non solo: il capo dell’ufficio può delegare la firma dell’accertamento a un altro funzionario solo in determinati casi stabiliti per legge, pena l’annullamento dell’atto.

Vediamo allora in quali casi gli avvisi di accertamento dell’Agenzia non sono validi.

Per approfondire, visita la nostra sezione dedicata alle Cartelle esattoriali.

 

Accertamenti fiscali: la firma digitale non è prevista

Gli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate prevedono, di norma, la firma autografa del capo dell’ufficio per essere validi. Di conseguenza, i sempre più frequenti atti di accertamento che riportano la sola firma digitale sono a rischio annullamento.

Questo perché le attività di controllo fiscale sono state esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) che regola la stesura e l’invio dei documenti informatici della Pa. Il Cad stabilisce tra le altre cose che tali documenti, solitamente inviati via Pec o per posta elettronica, devono essere contrassegnati dalla firma digitale del capo dell’ufficio, secondo un sistema che permette al destinatario di verificare sempre la provenienza e l’autenticità dell’atto informatico.

Ebbene, l’art. 2 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) stabilisce che tale sistema non si applica “all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”. Ne consegue, a rigor di logica, che gli accertamenti inviati ai contribuenti debbano presentare la vecchia firma autografa.

I nuovi atti tributari con codice QR

A generare ulteriore confusione è stato il fatto che solo negli ultimi mesi, nonostante la norma fosse già contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale, gli atti tributari inviati ai contribuenti hanno iniziato a contenere anche un codice QR.

Il codice QR consente, assieme a un link presente nello stesso atto, di accedere direttamente a una pagina web in cui si può verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie (digitali) inviate al cittadino. Tutte queste informazioni servirebbero a sostituire la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e quindi a validare la firma digitale.

La firma digitale è valida solo su alcuni documenti

Ma la situazione è ancora più complicata. Se è vero che, come regola generale, la firma digitale non si applica alle attività di controllo fiscale, è importante notare che nel 2010 l’Agenzia delle Entrate ha autorizzato la sostituzione della firma autografa con quella a stampa del nominativo responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. Non gli avvisi di accertamento ordinario di cui si è parlato nei precedenti paragrafi, dunque, ma gli accertamenti delle tasse automobilistiche, dei canoni di locazione non dichiarati e le altre attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata.

L’obbligo della firma del capo dell’ufficio

Ricordiamo che, a prescindere dall’uso della firma digitale, l’avviso di accertamento è valido solo quando è sottoscritto dal capo dell’ufficio di riferimento o da un funzionario che abbia ricevuto regolare delega. La mancanza di tale requisito rende l’atto completamente nullo.

Perché la delega al funzionario sia valida, è necessario che siano rispettate determinate regole. Innanzitutto, la delega deve contenere la motivazione specifica che ha costretto il capo dell’ufficio a incaricare il funzionario di apporre la firma al documento. La delega deve avere poi un preciso termine temporale e specificare il nome e il cognome del funzionario prescelto. Se anche uno solo di questi requisiti non è rispettato, la firma e l’avviso di accertamento non sono più validi.

 

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