La riforma del processo penale è legge. Il testo definitivo

18 mesi di stop alla prescrizione. Intercettazioni, manca ancora un decreto

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La riforma del processo penale è diventata legge dello Stato dopo una faticosa approvazione in Parlamento, durata vari mesi con modifiche anche sensibili al testo finale, votato oggi a Montecitorio.

La Camera ha votato la fiducia posta dal governo sul provvedimento con 320 voti a favore, 149 no e un solo astenuto. Quindi, in serata, l’ok definitivo a una riforma attesa da molto tempo, che il Guardasigilli Orlando ha definito come l’esito felice di un cammino partito oltre tre anni fa.

Contrari al disegno di legge, approvato già lo scorso marzo in Senato e tornato senza ulteriori interventi, sia MoVimento 5 Stelle che il blocco leghista-berlusconiano. Ecco di seguito le principali modifiche.

Cosa cambia con la riforma del processo penale

Aumento pene. I reati ritenuti di maggiore allarme sociale vedono le pene minime aumentar sensibilmente. Per scippo e furto in abitazione si passa da 1 a 3 anni, mentre la rapina sale da 3 a 4 anni come reclusione minima. Per il voto di scambio politico-mafioso, infine, il range della pena potrà oscillare tra i 6 e 12 anni.

Minori. Per i reati gravi contro i minori (inclusi violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia) la prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno, al fine di tutelare lo status dei soggetti in questione, che non sempre denunciano con tempestività il fatto di essere stati vittime di reati.

Intercettazioni. Veniamo a uno dei punti più spinosi dell’intera approvazione parlamentare. Il capitolo delle intercettazioni da sempre divide le posizioni dei vari partiti. Questa volta, a passare come legge è il tentativo di trovare una posizione di equilibrio tra obbligo dell’azione investigativa e tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni non inerenti l’inchiesta. Così, toccherà al pm stralciare le intercettazioni ritenute inutili ai fini processuali o con comunicazioni non relative all’oggetto del fascicolo. Si attende, comunque, un decreto legislativo che identifichi le modalità di utilizzo specifiche di questo delicato strumento.

Prescrizione. Dopo lo stillicidio della legge ex-Cirielli del 2005, viene stabilito che dopo la sentenza di condanna in primo grado la clessidra della non punibilità di arresti per 18 mesi e lo stesso a seguito della sentenza di appello. Raddoppiati i tempi di prescrizione per il reato di corruzione.

Ricorsi. Sulla linea dei provvedimenti adottati negli ultimi anni, si cerca anche con questa riforma di alleggerire il carico negli uffici della Corte di Cassazione, introducendo il principio secondo cui le sanzioni pecuniarie vadano in aumento per i ricorsi valutati inammissibili.

Poteri di Gup e Gip. Nell’udienza preliminare viene soppresso il potere del giudice di esercitare la supplenza dei poteri-doveri di indagine del pm. Rimane invece salva la facoltà del giudice di disporre l’acquisizione di prove decisive ai fini del proscioglimento dell’imputato.

Avocazione. Da ultimo, qualora il pubblico ministero entro tre mesi dalla chiusura delle indagini non abbia proseguito con archiviazione o rinvio a giudizio, rischierà di essere sollevato dalla procura generale.

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Francesco Maltoni

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