La prescrizione delle cartelle di pagamento

Breve guida alla prescrizione delle cartelle di pagamento: che cos’è, come funziona, quali sono i termini di scadenza.

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Cos’è la prescrizione

La prescrizione è una causa di estinzione del diritto determinata dall’inattività o dal non uso da parte del titolare di esso per un periodo determinato dalla legge.

La ragione per cui l’ordinamento giuridico fa discendere dall’inerzia del titolare del diritto protratta per un determinato periodo di tempo l’estinzione del diritto  è prevalentemente individuata nella certezza dei rapporti giuridici posto che il mancato esercizio del diritto stesso per un lungo periodo di tempo potrebbe determinare nella generalità delle persone la convinzione che lo stesso non esista o che sia stato abbandonato.

Le norme in materia di prescrizione sono inderogabili restando, pertanto, nullo ogni eventuale accordo tra le parti volto a modificarne la disciplina.

La decorrenza della prescrizione

La prescrizione  comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere  legalmente fatto valere. Il termine è calcolato con riferimento al calendario comune, comprendendo sabati e festivi, non computandosi il giorno in cui cade il momento iniziale del termine. La prescrizione si verifica con lo spirare del giorno finale salvo trattasi di un giorno festivo nel caso in cui la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.

Il decorso del termine di prescrizione può essere interrotto da parte del titolare dello stesso mediante atti idonei a tal fine.  Con l’interruzione il termine prescrizione si arresta e inizia decorrere un nuovo periodo di prescrizione senza tener conto, ai fini del computo, di quello precedente.

I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento

Per far valere un credito tributario, l’ente amministrativo deve procedere alla rilevazione dello stesso e alla sua iscrizione a ruolo entro i termini determinati dalla legge.

Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate entro un termine decadenziale decorso il quale l’Amministrazione decade dal potere di iscrivere a ruolo e, di riflesso, il credito da riscuotere si estingue.

Il tributo iscritto a ruolo viene, poi, notificato al contribuente attraverso la cartella esattoriale, ovverosia un atto amministrativo che riporta la pretesa tributaria erariale o dell’ente amministrativo creditore.

Il diritto di cui è portatrice la cartella di pagamento è soggetto a prescrizione.

Quando la cartella di pagamento è oggetto d’impugnazione, il diritto di credito viene trasfuso nella sentenza  del giudice che, quale titolo esecutivo, è soggetta a prescrizione decennale e potrà, pertanto essere azionata nel predetto termine decorrente dal suo passaggio in giudicato.

Qualora, invece, il contribuente decida di ignorare la cartella non procedendo alla sua contestazione , il diritto in essa contenuto diviene definitivo e potrà essere fatto valere dall’ente fino a prescrizione.

In questo caso,  per il calcolo del termine di  prescrizione di una cartella esattoriale occorrerà far riferimento al tributo  che ne è oggetto. Se dunque la cartella ha per oggetto crediti che si prescrivono in dieci o cinque anni, dopo la notifica  e in assenza di impugnazione della cartella, si applicherà tale termine di prescrizione.

Per i tributi erariali quali IRPEF, IRES, IVA non è previsto un apposito termine di prescrizione dovendosi, pertanto,  considerare il termine ordinario di prescrizione ex articolo 2946 del codice civile. Tali tributi si prescrivono  nel temine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente. Le sanzioni e gli interessi sono, invece, soggetti al termine di prescrizione di cinque anni.

Per i tributi locali, la prescrizione è stata determinata in cinque anni decorrenti dal giorno in cui il tributo  è dovuto o dall’ultimo atto interruttivo notificato al cliente in quanto ritenuti assimilabili a prestazioni periodiche, ovverosia tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, e come tali rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 n. 4 del c.c.

La sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni unite  del 17 novembre 2016 n. 23397

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con riferimento al termine di prescrizione applicabile ad una cartella per crediti INPS hanno  statuito un principio di generale applicabilità secondo il quale, “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’articolo 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, deve applicarsi  soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

 

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