Autotrasporto: tempi di guida, riposo e interruzioni dei conducenti

Autotrasporto delle merci su strada: ecco quali sono le principali regole che gli autisti professionisti devono rispettare.

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L’attività dell’autotrasporto merci su strada, si essa svolta in regime di conto proprio che in conto terzi, trova nella gestione del personale le difficoltà più complesse, non solamente per gli accordi di cui al CCNL, ma nell’applicazione delle norme sull’impiego della disciplina dei tempi di guida, riposo e interruzioni in capo agli autisti professionisti.

La categoria professionale degli autisti, è oggi chiamata a essere più istruita e preparata non solamente per quanto attiene alla guida, ma la speciale “attenzione” che il legislatore comunitario ha determinato in funzione dell’esigenza di regolamentare in maniera specifica i limiti temporali di lavoro/guida, ma soprattutto al fine di garantire una maggior sicurezza stradale per gli operatori che quotidianamente svolgono attività su strada.

Prima di analizzare il dettato disciplinare relativo all’attività dinamica su strada degli autisti è opportuna una riflessione su quanto stabilito dall’art. 31 della Legge 298/74, che definisce il concetto di trasporto di cose in conto proprio.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Il codice della strada, all’art. 83 – Uso proprio, prevede che per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.

La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680.

La violazione di cui sopra, comporta l’applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall’art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

L’attività del c.d. terzista, è disciplinata dall’art. 40 della medesima legge che definisce: è trasporto di cose per conto di terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

Per la fattispecie correlata al trasporto di merci per conto di terzi, l’art. 88 del Codice della Strada, prevede: “Servizio di trasporto di cose per conto terzi”.

Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dall’art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, ha disciplinato a livello europeo i tempi di guida, riposo e interruzioni.

È in capo ad ogni stato membro dell’Unione europea stabilire le proprie sanzioni.

Interessante è il contenuto dell’articolo 1, il quale prevede che l’applicazione della norme del presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada.

Il successivo articolo, prevede l’applicazione in capo all’attività di trasporto su strada.

  1. a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
  2. b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:

  1. a) esclusivamente all’interno della Comunità; o
  2. b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

All’art. 6 del medesimo, viene disciplinato il periodo di guida giornaliero, il quale non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.

Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.

Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.

Le interruzioni sono normate dall’art. 7 che prevede, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali, come previsti dall’art. 8 del Reg. ce 561/06.

I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.

Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.

I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

In deroga alle disposizioni già citate, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

– due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

– un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

La parte sanzionatoria è normata dall’art. 174 del Codice della Strada, il quale prevede sanzioni amministrative e accessorie per ogni tipologia di infrazione.

La decurtazione dei punti è sanzionata dell’art. 126bis del Codice della Strada.

* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest

 

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