Pensioni: Ddl concorrenza approvato al Senato, cambia il Tfr

Il Ddl concorrenza è stato approvato al Senato, sarà possibile scegliere di destinare solo una parte del Tfr alla pensione integrativa.

Redazione 09/05/17
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Il Ddl concorrenza è stato finalmente approvato al Senato mercoledì 3 maggio: il provvedimento ora ripassa alla Camera per il via libera definitivo. Dopo oltre un anno e mezzo, dunque, il disegno di legge sembra avere imboccato la dirittura d’arrivo. Le novità previste nei diversi ambiti del mercato e del lavoro sono molte: di particolare interesse per molti cittadini sono quelle che riguardano il rapporto tra il Tfr e la pensione integrativa.

Vediamo allora in quali modi il nuovo Ddl concorrenza influenzerà il trattamento di fine rapporto e i fondi pensione, e cosa potrebbe cambiare a breve per i lavoratori.

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Lavoratori: possibile beneficiare sia del Tfr che dei fondi pensione?

La novità prevista in materia previdenziale è molto importante: con il nuovo Ddl concorrenza i lavoratori non saranno obbligati a scegliere tra Tfr a fine carriera e pensione integrativa, e potranno invece investire nei fondi pensione anche solo una parte dell’importo.

Se il disegno di legge verrà approvato anche alla Camera come previsto, dunque, i lavoratori potranno beneficiare di entrambe le misure. Una parte della somma spettante potrà, in sostanza, essere destinata al Trattamento di fine rapporto da percepire alla conclusione dell’attività lavorativa, e la restante allo specifico fondo pensione integrativo scelto.

Come funziona il Tfr oggi?

Il Trattamento di fine rapporto, o Tfr, è un particolare tipo di retribuzione che spetta ai lavoratori subordinati e viene corrisposta, a differenza dello stipendio, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’ammontare del Trattamento si calcola in base a una quota corrispondente allo stipendio annuo diviso per 13,5, ed è incrementato in base all’indice dei prezzi al consumo di ogni anno.

In caso di insolvenza da parte del datore di lavoro, il Trattamento di fine rapporto viene corrisposto al lavoratore dal Fondo di Garanzia dell’Inps. Ricordiamo inoltre che la legge consente al lavoratore, una sola volta e dopo che siano trascorsi almeno 8 anni dall’inizio della prestazione di lavoro, di richiedere fino al 70% del proprio Tfr in caso di spese straordinarie (spese sanitarie, acquisto della prima casa, congedo per maternità).

La scelta fra Tfr e pensione integrativa

A partire dal 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti del settore privato possono scegliere se usufruire del Tfr “classico” corrisposto alla fine del rapporto di lavoro oppure investire la stessa somma all’interno di uno dei fondi pensione integrativi. In caso di silenzio del lavoratore, il Tfr viene trasferito automaticamente nella pensione integrativa.

Nonostante il ricorso ai fondi di pensione sia in teoria del tutto facoltativo, dunque, la disciplina del Tfr è stata di fatto fortemente indirizzata verso il conferimento della pensione integrativa aperta, chiusa o individuale (Pip). Con l’approvazione del nuovo Ddl concorrenza, come abbiamo visto, le opzioni a disposizione del lavoratore aumentano e la scelta smette di essere mutualmente esclusiva.

L’erogazione anticipata della pensione integrativa

Ma non solo: il nuovo Ddl prevede inoltre la possibilità di anticipare l’erogazione della pensione integrativa nei casi in cui il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione da più di 24 mesi. Questo, beninteso, se non mancano più di 5 anni al compimento dell’età pensionabile e se i singoli fondi pensione non stabiliscono termini maggiori. Attualmente, è possibile presentare richiesta di anticipo solo se si è disoccupati da almeno 48 mesi.

 

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