Quel capolavoro della Vespa

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La Vespa è un’opera protetta dal diritto d’autore; l’ha recentemente riconosciuto il Tribunale di Torino, con una sentenza che la stessa casa di Pontedera non ha esitato a definire storica (sentenza n. 1900/2017 pubblicata il 6 aprile 2017).

Al termine della causa di primo grado tra Piaggio & C. S.p.A. e due produttori cinesi che avevano realizzato alcuni modelli simili alla Vespa (Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import and Export Co.), la Sezione Specializzata in materia d’impresa, presieduta dalla dottoressa Silvia Vitrò, ha infatti riconosciuto che la forma della Vespa rientra tra le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” tutelate dalla legge sul diritto d’autore (ex art. 2, punto 10 legge n. 633 del 22/04/1941 e succ. mod.).

Secondo un orientamento ormai consolidato (in tal senso, da ultimo anche Cass. Civ., sez. I, 13/11/2015 n. 23292), la presenza del carattere creativo e del valore artistico di un’opera di design debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste del prodotto, a nulla rilevando le intenzioni e gli intenti dell’autore al momento della creazione, cosicché un oggetto di design può nascere con una valenza meramente funzionale e tecnica ed acquisire in seguito un valore, artistico, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici.

Nel caso in esame il Tribunale ha positivamente considerato, a riprova del valore artistico della Vespa, le innumerevoli pubblicazioni, mostre, premi e riconoscimenti ricevuti dallo scooter, l’esposizione presso le collezioni permanenti di prestigiosi musei quali la Triennale di Milano e il MOMA di New York ed altri in tutto il mondo, oltre che il risalto e dalle innumerevoli presenze in film, pubblicità e fotografie che l’hanno celebrata come un mito.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto come la Vespa, pur nata come oggetto di design industriale e da sempre caratterizzata da alcuni elementi facilmente riconoscibili (come la sagomatura ad Ω rovesciata dell’incavo fra la sella e lo scudo frontale, da quella a X fra il sottosella e il carter posteriore che copre parzialmente il motore e dalla forma a freccia dello scudo anteriore), nel corso dei decenni, ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall’ambiente artistico (e non meramente industriale), che ne ha celebrato grandemente le qualità creative e artistiche, da diventare un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”.

In quanto tutelata dalla legge sul diritto d’autore, la forma della Vespa non può pertanto, per tutta la durata dei diritti in questione (settanta anni dopo la morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori, decorrenti dal momento della creazione dell’opera) e ai termini e condizioni di tale legge, essere copiata senza il consenso del titolare.

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Come diceva una vecchia pubblicità dello scooter: “Vince chi Vespa”!

Si tenga presente che non sono ancora scaduti i termini per l’appello e la decisione di primo grado potrà essere modificata all’esito del giudizio di secondo grado.

Gilberto Cavagna

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