Fisco e Auto: il nuovo regime IVA per lavoratori autonomi

Redazione 14/04/17
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Quando si parla di Flotte Aziendale si fa riferimento alle agevolazioni fiscali, i costi deducibili, i contratti stipulabili da parte del lavoratore autonomo e dai professionisti relativamente agli strumenti utilizzati professionalmente. In particolare, esiste una disciplina IVA ad hoc per la questione, in merito alla quale riportiamo di seguito un estratto dal  manuale:

di Albino Leonardi, Auto e Fisco 2017, edito in Maggioli Editore, Febbraio 2017 (V Edizione)

Trattamento ai fini dell’IVA

Nella logica di funzionamento dell’IVA le ripercussioni dell’acquisto sono direttamente ed immediatamente constatabili. Diversamente dalle imposte sui redditi, infatti, il significato economico dell’onere connesso all’acquisto, ed il conseguente risparmio fiscale, non va spalmato lungo il periodo di vita (fiscale) utile del bene, ma può essere fatto valere al momento di perfezionamento del contratto. Più precisamente, nel linguaggio dell’IVA ciò significa che, salva l’ipotesi di successive rettifiche, il recupero (detrazione) dell’imposta pagata sull’acquisto compete dal momento in cui la medesima diventa un debito da parte del cedente nei confronti dell’erario (ovvero, da parte di quest’ultimo diventa esigibile).

Sotto il profilo temporale, questo diritto può essere fatto valere al più tardi nella dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle sue stesse condizioni. […]

Le limitazioni

In deroga al principio accennato, tuttavia, la disciplina dell’IVA prevede che il di­ritto alla detrazione venga limitato in relazione all’acquisto di alcuni beni e servizi (indetraibilità oggettiva) o qualora tale atto sia realizzato da parte di determinate categorie di soggetti (indetraibilità soggettiva).

Ai fini che qui interessano, appaiono più incisive le limitazioni oggettive, nel senso che per esse è predisposta una disciplina specifica finalizzata alla regolamentazione degli acquisti che riguardano l’auto. Non sono da trascurare, peraltro, le ipotesi di indetraibilità soggettiva.

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Limitazioni soggettive: le società di pura intestazione

Tra le limitazioni al diritto alla detrazione, quella soggettiva può dipendere da due condizioni che si possono verificare in capo al soggetto cessionario. La prima, introdotta a far tempo dal gennaio 1998 con la revisione della normativa operata dal D.Lgs. 313/1997, di attuazione della delega prevista dalla legge 662 del 1996, è quella che riguarda le cosiddette società di “pura intestazione”.

In base alla disciplina prevista per questa particolare tipologia di società (inserita nel quinto comma dell’articolo, legge IVA), l’esercizio in via esclusiva di talune attività definite di “mero godimento” comporta la perdita della soggettività IVA delle medesime ed il conseguente venir meno degli obblighi e diritti connessi a tale qualifica (ivi compreso quello della detrazione dell’imposta sugli acquisti). L’acquisto dell’auto da parte delle società così qualificabili pertanto, a prescindere dalla presenza o meno delle limitazioni oggettive che si vedranno nei successivi paragrafi, non potrà mai costituire un atto per il quale compete il diritto al recupero dell’imposta pagata sull’acquisto. […]

Limitazioni soggettive: soggetti con operazioni attive in tutto o in parte non assoggettate ad IVA

Il secondo caso di indetraibilità soggettiva si prospetta ai soggetti che svolgono esclusivamente (detraibilità annullata) o parzialmente (detraibilità parziale) atti­vità in regime di esenzione ai fini dell’IVA. L’esercizio del diritto alla detrazione in riferimento ad un bene acquistato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, come detto, è subordinato al fatto che il medesimo risulti destinato all’effettuazione di operazioni imponibili o ad esse assimilate. Qualora il soggetto eserciti attività con regime IVA “misto”, cioè in parte imponibile e in parte esente (la cui verifica si ha nei casi tassativamente previsti dall’articolo 10, D.P.R. n. 633/1972 o da altre disposizioni di legge), il diritto alla detrazione potrà essere fatto valere solo in proporzione alle operazioni effettuate in regime di imponibilità (pro rata). Il quoziente di tale rapporto tende a zero, con conseguente impossibilità di detrazione, se le operazioni svolte sono per la totalità operazioni esenti.

Redazione

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