Lavoro autonomo: cosa cambierà con la nuova legge?

Redazione 05/04/17
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Molte le novità che potrebbero arrivare per i professionisti con l’esame al Senato del nuovo disegno di legge sul lavoro autonomo. Il Ddl, approvato alla Camera lo scorso 9 marzo, mira a disciplinare al meglio l’attività lavorativa di ben 2 milioni di contribuenti, tra partite Iva e collaboratori, e a regolamentare il nuovo lavoro agile o smart working.

Vediamo allora insieme quali sono i punti fondamentali del disegno di legge sul lavoro autonomo, dalle agevolazioni fiscali alle tutele in caso di maternità e malattia, e quali nuove garanzie sono previste per tutti i professionisti.

 

I nuovi contratti per gli autonomi e le clausole illecite

Innanzitutto, il Ddl prevede nuove garanzie per i professionisti al momento della stipulazione di un contratto con un committente.

Sono illecite, e quindi nulle se presenti nel contratto, le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di lavoro. Non sarà più inoltre possibile, in caso di prestazione continuativa, recedere dal contratto senza fornire un congruo preavviso. Illecito anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Non si potranno poi stabilire termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di violazione di questa normativa, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Le nuove agevolazioni fiscali

Molto importanti anche le nuove agevolazioni fiscali previste dal disegno di legge. Se tutto dovesse essere confermato, i professionisti non imprenditori potrebbero infatti dedurre, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento e sostegno all’autoimprenditorialità finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro. Gli autonomi potrebbero inoltre dedurre, entro il limite di 10.000 euro, le spese per la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale.

I professionisti potranno inoltre dedurre le spese sostenute per l’assicurazione contro il mancamento pagamento delle prestazioni di lavoro. Questa norma, in particolare, consentirebbe non solo una maggiore tutela per i lavoratori, ma anche la diffusione di tali forme assicurative.

Le tutele in caso di maternità e malattia

Il disegno di legge in discussione al Senato prevede anche specifiche garanzie in caso di gravidanza, malattia o infortunio sul lavoro.

In tutti questi casi il contratto che lega il professionista al committente non verrà estinto, ma potrà essere sospeso su richiesta del lavoratore fino a centocinquanta giorni nell’anno solare. Non si ha però in questo caso diritto al corrispettivo, e il committente potrà recedere se il suo interesse verrà meno.

Le lavoratrici delle gestione separata potranno usufruire del trattamento di maternità a prescindere che decidano per l’astensione dall’attività lavorativa. Il congedo parentale sarebbe inoltre aumento a sei mesi, fruibili fino al terzo anno di vita del bambino. In caso di maternità, la lavoratrice autonoma potrà inoltre essere sostituita da professionisti di sua fiducia.

Infine, in caso di malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, il lavoratore sarà autorizzato a non versare contributi previdenziali e premi assicurativi per tutta la durata della malattia e fino a un massimo di due anni.

Che cos’è il nuovo smart working?

Il ddl in discussione in Parlamento disciplina anche il nuovo lavoro agile, o smart working.

Con l’espressione “lavoro agile” si intende una particolare modalità di svolgimento del lavoro subordinato caratterizzata da maggiore flessibilità di orari e di sede e, solitamente, da un maggiore utilizzo degli strumenti informatici. Il nuovo disegno di leggere promuove lo smart working come strumento moderno di miglioramento dell’attività lavorativa sotto tutti gli aspetti, e stabilisce che tale modalità di lavoro debba essere frutto di un accordo tra le parti e rispettare nel complesso i vincoli di orario e di pagamento già previsti dai contratti collettivi per le prestazioni da lavoro subordinato più “classiche”.

 

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