Concorsi Pubblici: abolizione dei limiti d’età perché discriminatorio

Redazione 23/03/17
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Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una proposta di legge di iniziativa popolare, dal titolo Modifica all’art. 3 della legge 15 maggio 1997,  n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni.

L’oggetto della proposta dei cittadini ha a che fare con la disciplina relativa ai bandi di concorso indetti dalla Pubblica Amministrazione, e specificamente all’esistenza di requisiti d’accesso fin dalla mera partecipazione alle procedure selettive.

Il tema non è nuovo: infatti, i più attenti ricorderanno che la previsione di determinati requisiti d’accesso, tra cui quelli relativi all’età, era stata categoricamente bocciata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea anni or sono. Il caso si era sollevato a partire da un concorso di Polizia locale, ma il principio era stato esteso dalla giurisprudenza alla generalità dei bandi di concorso.

Corte UE: il requisito anagrafico è discriminatorio

Con la sentenza 13.11.2014 n° C-416/13, la Corte UE decretò la contrarietà al diritto comunitario di una legge del Principato delle Asturie, la quale prevedeva il limite di età di 30 anni per accedere ai concorsi in Polizia Locale.

La norma europea con cui gli Stati membri devono necessariamente confrontarsi è quella contenuta nella Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, in cui si legge: “Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”.

La questione analizzata ha a che fare con due principi fondamentali, quali il diritto al lavoro e il principio di non discriminazione e parità di trattamento. Nell’ambito dei concorsi pubblici, infatti, il solo prevedere requisiti d’accesso restrittivi e irragionevoli, ovvero non motivati da esigenze effettive, provocherebbe una discriminazione de facto tra i potenziali candidati di concorso, condizionandone quindi le possibilità di impiego.

Requisito d’età: quando è accettabile?

La stessa direttiva europea, infatti, si impegnava a rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, per religione, convinzioni personali, sesso e/o orientamento sessuale e sulla disabilità. Ciò sia che la valutazione riguardi un settore pubblico sia un settore privato, relativamente al diritto di essere assunti indipendentemente dalle differenze sociali, economiche, e anagrafiche.

Non sempre, infatti, la previsione di limiti d’età può risultare giustificabile alla luce della mansione o della posizione per cui si concorre, e spesso potrebbe essere ampiamente superata dal sostenimento di prove fisiche.

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Diritto UE violato dall’Italia

Le eccezioni, dunque, si configurano come eventualità accettabile solo qualora sia essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, considerandone la natura e/o il contesto in cui deve essere svolta, purché il limite sia proporzionato e la finalità sia legittima.

I casi, in concreto, sono davvero limitati, e fanno di conseguenza apparire immotivata la previsione generale, che ancora oggi è la regola, applicata alla maggioranza dei bandi di concorso.

L’iniziativa popolare arriva puntuale a ricordare quello che lo Stato italiano forse già si è scordato, o tende a scordarsi: ovvero che l’attuale disciplina vigente in materia di requisiti anagrafici posti come condizione di ammissione ai concorsi pubblici, nonché di assunzione nel lavoro privato, è in contrasto con il diritto comunitario. Dunque, si auspica la revisione della materia. Fino a quel momento, ciascun cittadino potrà impugnare validamente dinanzi al giudice la discriminazione subita.

Redazione

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