Corte UE e Velo: discriminazione sul lavoro o legittima neutralità?

Redazione 17/03/17
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Giusto o sbagliato, chi può dirlo? Essere cittadini del mondo è davvero complicato, e sempre più caro sembra il prezzo dell’integrazione (sempre secondo valutazioni soggettive e culturali). A far discutere in questa settimana sono state due sentenze della Corte di Giustizia UE, accomunate dal medesimo principio di diritto: vietare l’uso di simboli religiosi e politici in luoghi di lavoro, privati nei casi di specie, non costituisce una discriminazione ai danni dei singoli.

Corte UE: il caso di specie

I casi portati all’attenzione dei giudici di Lussemburgo riguardano il contratto di lavoro stipulato da due donne di fede islamica con imprese private, una collocata in Francia e una in Belgio. In quest’ultimo caso, risolto con la decisione C-157/15, la donna musulmana era stata assunta come receptionist da un’impresa di servizi di ricevimento e accoglienza a clienti sia del settore pubblico sia del settore privato.

La prassi aziendale, fin dall’epoca dell’assunzione, prevedeva l’inibizione per i dipendenti di indossare sul luogo di lavoro simboli o manifestazioni ricollegabili a convinzioni politiche, religiose o filosofiche. Tale abitudine culminò in un regolamento scritto, che tutti i dipendenti erano tenuti a rispettare: ciò nonostante, trascorsi alcuni anni dall’inizio del rapporto di lavoro, la signora istante pretese di indossare lo hijab. La differente visione di pensiero portò così alla rottura del contratto lavorativo, e dunque al licenziamento della stessa.

Sono numerose le considerazioni possibili, soprattutto sulla base dei commenti riportati nei giorni scorsi.

Diritto al Lavoro senza Discriminazioni

In primo luogo, infatti, si è detto che risulta assolutamente discriminatorio il fatto che, nell’ambito della valutazione di idoneità di un lavoratore o di una lavoratrice, si tengano in considerazione le sue convinzioni etico-religiose: effettivamente, la valutazione de qua dovrebbe vertere esclusivamente sulle competenze del soggetto, funzionali al ruolo e alla mansione per cui si è candidato. In relazione a questo, è significativo il fatto che il rapporto di lavoro risolto sia durato svariati anni, senza alcuna interferenza. Dunque, si potrebbe affermare che per non discriminare, sarebbe necessario che il datore di lavoro accettasse la coesistenza e la convivenza del multiculturalismo.

La libertà di iniziativa economica privata

Contrapposta a tale scelta di valore, però, c’è quella, avallata dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il datore di lavoro, che è contestualmente un imprenditore, ha il diritto di improntare la propria attività aziendale alla neutralità, potendo scegliere di non apparire agli occhi della clientela come un “assemblatore di diversità”, e di esserne avulso. Ciò in ragione del principio di libertà di iniziativa economica.

Il contrappeso di cui i giudici prescrivono l’adozione è il principio di proporzionalità, in base al quale i mezzi impiegati per raggiungere la finalità di neutralità politica e religiosa siano appropriati e necessari. Inoltre, gli stessi affermano che, al contrario, costituirà una condotta discriminatoria quella che, anche indirettamente, ponga in una posizione svantaggiata solo le persone che osservino una determinata religione o ideologia.

Discriminazione Multipla, per fede e per genere

A ben vedere, però, sembrerebbe proprio questo il caso di una diseguaglianza effettiva, che si ripercuote nella concreta attuazione del divieto generale. Basti pensare al fatto che l’abbigliamento dei credenti o professanti la religione cattolica non comporti il ricorso ad indumenti che a tale fede si riferiscono. Ed è assolutamente vero che non è sufficiente garantire la parità di trattamento da un punto di vista formale, in quanto uguaglianza sostanziale significa trattamenti eguali in casi eguali, trattamenti differenti in casi differenti. Ma c’è di più. Tale orientamento sarebbe foriero di una discriminazione multipla: il soggetto più svantaggiato è la donna musulmana. Non solo la donna musulmana nei confronti della donna occidentale di altra religione, quindi, ma anche la donna musulmana rispetto all’uomo musulmano, che non è tenuto ad indossare il velo.

Laicità e neutralità: sono la stessa cosa?

Senza voler addentrarci in considerazioni personali, soffermiamoci ancora su due concetti chiave. Il primo è quello di neutralità. Che cos’è la neutralità? Esiste davvero? è davvero possibile che un soggetto o un luogo sia neutrale, ovvero estraneo da qualsivoglia riconoscimento o simbolo politico o religioso, prima ancora che libero da influenze? Perchè è in questo che consiste la differenza.

Con la nozione di neutralità spesso si confonde quella di laicità. Con il termine laico, nella sua accezione politico-sociale, si allude alla caratteristica tipica dello Stato di diritto e democratico, che sceglie di custodire la Res Publica, le Istituzioni e il loro operato al riparo da condizionamenti ideologico-religioso. Questo non per fregiarsi di una complessiva neutralità, ma per tutelare l’autonomia dei singoli nella ricerca della propria identità senza che subiscano condizionamenti reciproci, nonché per garantirsi un atteggiamento equidistante da tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti.

Non c’è mai conclusione in questi casi, in cui la risposta o, per restare in tema, la parola chiave non può che essere una sola: bilanciamento. Un bilanciamento che è rimesso a ciascuno di noi, prima ancora che all’organo giudiziario, e che dipende non solo dalla personale e rispettabile visione e sensibilità, ma anche da una coscienza storica che ci impone, se presente, di guardare il mondo odierno con occhi lungimiranti e universali.

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