Diritto privato comparato: come è disciplinata la vendita transfrontaliera?

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La vendita internazionale (o compravendita transfrontaliera) consiste in uno scambio tra la proprietà di un bene (o altro diritto su di esso) ed il pagamento di un prezzo. Tale scambio, però, non avviene nell’ambito di un solo Stato, ma presenta punti di collegamento con più Stati (ad esempio, la vendita ad una catena commerciale inglese di elettrodomestici prodotti in Cina per conto di un’azienda svedese).
Un contratto di questo tipo pone delle problematiche non indifferenti in merito al diritto applicabile e ciò essenzialmente per due ragioni: da un lato, sono numerose le convenzioni che se ne occupano, dall’altro lato, essendo coinvolti sistemi giuridici differenti, si presentano variabili aggiuntive rispetto al rapporto contrattuale nazionale interno.

In particolare, tra le numerose convenzioni applicabili, è opportuno citare quelle di maggiore rilievo. Così, ad esempio: la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, la Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili.

È facile comprendere, quindi, che in un contratto internazionale, vi saranno, potenzialmente, differenti leggi ad esso riferibili. Per tale ragione, risulta necessaria l’individuazione della legge applicabile al contratto internazionale anche, e soprattutto, al fine di evitare di negoziare o redigere clausole che poi si rivelino non applicabili.

Come agiscono le norme di diritto internazionale?

Le norme del diritto internazionale privato (D.i.p.) dell’ordinamento nazionale del giudice chiamato a decidere in caso di controversia indicano i cd. “criteri di collegamento”, al fine di individuare la legge applicabile al caso concreto.

Ogni Stato ha le proprie norme di d.i.p., ragion per cui tali criteri non sono sempre gli stessi.

Invero, le parti che intendono effettuare una tale scelta dovranno inserire nel contratto di compravendita una clausola apposita che preveda espressamente che lo stesso sarà regolato dalla legge di un determinato Stato (cd. clausola di legge applicabile).

Per meglio comprendere, l’art. 57 della L. 218/95 fa esplicito rinvio alle norme contenute nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i cui criteri saranno applicati dal giudice italiano ogni qualvolta questi si troverà a giudicare su di un contratto concluso con controparti aventi sede al di fuori dell’Unione europea (anche se non aderenti a tale Convenzione).

Ove la controparte contrattuale abbia, invece, sede in un Paese dell’Unione europea (eccezion fatta per la Danimarca) il giudice applicherà, invece, il Regolamento UE 593/2008 (c.d. “Roma I”), normativa direttamente vincolante per tutti gli Stati membri che ha uniformato, nell’Unione europea, le regole di individuazione della legge applicabile.

Laddove le parti non esprimano alcuna volontà in merito alla legge da applicare al contratto, le norme di D.i.p. (Convenzione di Roma del 1980 o, nell’Unione europea, Reg. UE “Roma I”), individuano la legge applicabile al contratto di compravendita internazionale nella legge nazionale del Paese ove ha sede il venditore.

Per ciò che concerne la vendita internazionale di beni mobili, la Convenzione di Vienna del 1980 detta una normativa materiale uniforme costituente (a seguito della sua ratifica) legge nazionale in tutti gli Stati che vi hanno aderito.

Come si applica la Convenzione di Vienna?

La Convenzione di Vienna è applicabile automaticamente (se non espressamente esclusa dalle parti) ai contratti di vendita tra imprese che appartengano agli Stati aderenti ovvero ogni qualvolta le norme di diritto internazionale privato applicabili rinviino al diritto nazionale di uno Stato aderente[1]. Essa disciplina numerosi aspetti della compravendita internazionale, dettando, ad esempio, regole relative agli obblighi delle parti (per ciò che concerne la consegna della merce e i criteri di conformità al pattuito, il pagamento del prezzo e le garanzie ed i possibili rimedi forniti al compratore ed al venditore in caso di inadempimento, ivi compreso il risarcimento del danno), nonché le modalità di formazione dei contratti di vendita. Anzi, proprio in relazione a quest’ultima circostanza uno dei tanti meriti della Convenzione di Vienna è l’aver stabilito, ad esempio, che la conclusione di un contratto di compravendita internazionale non richiede particolari formalità. Ciò sta a significare che l’operatore economico, per ritenersi giuridicamente impegnato con la controparte, non deve necessariamente concludere un contratto scritto, ma è sufficiente anche un semplice accordo verbale o un accordo informale (ad esempio un ordine non confermato, o scambi di mail o un accordo telefonico). Ne consegue, sul piano probatorio, che la conclusione del contratto potrà essere provata con ogni mezzo, anche mediante testimoni[2].

Infine, nel caso in cui la compravendita coinvolga un consumatore si applicherà la Convenzione di Roma (o il reg. 593/08, se si tratta di Stati membri), perché quella dell’Aja non ha una specifica disciplina al riguardo e quella di Vienna non si applica alle compravendite concluse con i consumatori. Negli altri casi, troverà applicazione la Convenzione di Vienna che, rispetto a quella dell’Aja ha carattere speciale perché introduce norme di diritto materiale uniforme[3]. Tale Convenzione comprende anche la fornitura di merci da fabbricare o produrre, ma non si applica alle vendite all’asta, né all’acquisto per uso personale, familiare o domestico. Alla Convenzione di Vienna hanno aderito numerosissimi Stati (al 1° gennaio 2016, 84 Stati) ed è considerata il fulcro della regolamentazione giuridica della vendita internazionale[4].

Non bisogna dimenticare, infine, che proprio nell’ambito delle vendite internazionali, un importante ruolo viene svolto anche dalla lex mercatoria, ovvero quell’insieme di norme nate spontaneamente (ossia senza la mediazione del potere legislativo degli Stati) tra i soggetti operanti in diversi settori commerciali.

L’individuazione della legge applicabile al contratto non va confusa con l’individuazione del giudice competente a decidere in caso di controversia (o viceversa).

Il contratto di compravendita

Generalmente nel contratto di compravendita la parte venditrice vi inserisce una clausola di individuazione del giudice competente (o in via esclusiva o con riserva della facoltà di rivolgersi al giudice competente per la controparte) a dirimere eventuali controversie.

Ove l’impresa scelga un giudice competente (individuato in via esclusiva o con riserva della facoltà di rivolgersi al giudice competente per la controparte), salvo che per alcuni sistemi giudiziari (ad esempio in alcuni Paesi arabi), nella maggior parte dei Paesi tale scelta sarà considerata valida.

In mancanza di scelta, la competenza del giudice (c.d. giurisdizione) sarà determinata sulla base dei criteri di diritto internazionale privato e processuale (D.i.p.p.). Il nostro sistema D.i.p.p. (art. 3, L. n. 218/1995), richiama l’applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. Ma anche in questo caso, Stati diversi possono avere criteri diversi per la determinazione della competenza del giudice.

Nei Paesi dell’Unione europea vige, in ogni caso, il Regolamento comunitario n. 44/2001 (sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, a decorrere dal 10 gennaio 2015); tale regolamento prevede criteri uniformi per l’individuazione del giudice competente, onde evitare la pendenza di più procedimenti relativi alla stessa controversia in materia civile e commerciale.

Interessante sul punto una recente sentenza del 2014 (Cass. civ., S.U., n. 24279/2014), la quale stabilisce che “in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’art. 5, n.1, lett. b), Regolamento Ce 22 dicembre 2000, n. 44, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con la possibilità di far ricorso, ai fini dell’identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purchè da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale”.

[1] Per verificare se la controparte con la quale si sta concludendo l’affare appartenga ad uno dei Paesi aderenti alla Convenzione basta consultare l’elenco dei Paesi firmatari sul sito dell’Uncitral, United Nation Commission on International Trade Law (uncitral.org).

[2] Tuttavia, tal Convenzione presenta dei limiti, come, ad esempio, quello di non applicarsi ai contratti nei quali la parte che ordina la merce fornisce una parte sostanziale dei materiali per la fabbricazione o produzione (cd. conto lavoro) ed ai contratti nei quali parte preponderante è la fornitura di mano d’opera o di altri servizi. Non disciplina, inoltre, il passaggio di proprietà della merce, aspetto particolarmente importante in caso di fallimento della controparte (cfr. Versaci A., Cinque regole d’oro per la compravendita internazionale, newsmercati.com).

[3] Non tutte le Convenzioni che disciplinano la compravendita internazionale introducono norme di diritto materiale uniforme (cioè procedono direttamente alla regolamentazione giuridica dettagliata); ve ne sono alcune, infatti, che sono dirette ad individuare, nelle differenti e possibili situazioni commerciali, l’ordinamento statale più idoneo ad essere applicato (come, appunto, la Convenzione dell’Aja).

[4] Data l’enorme importanza ad essa attribuita, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (S.U. 14837/02 e 18902/04) hanno ribadito che le sue disposizioni si applicano (tra gli Stati aderenti) a prescindere delle norme di d.i.p. degli Stati contraenti, prevalendo, quindi, sulle stesse.

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Roberta Cantone Ranno

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