Legge 104 e Modello 730: come detrarre le spese per i disabili

Redazione 08/03/17
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I cittadini disabili possono godere nel 2017 di numerose agevolazioni fiscali che devono essere indicate nel Modello 730. Detrazioni e deduzioni riguardano tutta una serie di spese mediche, le polizze assicurative, l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli e altri specifici vantaggi.

Vediamo allora nello specifico quali quadri del Modello 730 bisogna completare per indicare che si ha diritto ad agevolazioni fiscali relative all’anno di imposta 2016. Scarica il Modello 730 per il 2017.

Chi può usufruire delle agevolazioni per disabili?

Possono usufruire delle agevolazioni fiscali per disabili innanzitutto i soggetti indicati dall’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, ossia i cittadini che hanno un handicap grave certificato. Ricordiamo che la Legge 104 definisce persone handicappate coloro che presentano “una minorazione fisica, psichica o sensoriale” che è causa di “difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa” ed è tale da “determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione“.

Hanno diritto a determinate agevolazioni anche i disabili affetti da grave limitazione delle capacità di deambulazione, quelli con ridotte capacità motorie, i cittadini non vedenti e i cittadini sordi, dalla nascita o colpiti dalla menomazione in età successiva.

Detrazione al 19% per spese sanitarie e cane guida

Il quadro E del Modello 730 per il 2017 si riferisce agli oneri e alle spese sostenuti dal contribuente nel corso del 2016: è qui che vanno indicate le detrazioni e le deduzioni alle quali si ha diritto perché disabili.

Nel rigo E3, in particolare, va indicato l’importo delle spese sanitarie per persone con disabilità che sono soggette alla detrazione d’imposta del 19%. Tali spese sanitarie si riferiscono all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (incluso l’acquisto di arti artificiali) e ai sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.

Sono soggette alla detrazione del 19% anche le spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo e va indicata nel rigo E5 del Modello 730.

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La detrazione per l’acquisto di auto e moto

I cittadini disabili possono usufruire della detrazione al 19% anche per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli. Si ha diritto alla detrazione solo entro il limite di spesa di 18.075,99 euro, solo per un veicolo alla volta e solo una volta ogni quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Le spese per l’acquisto di auto e moto vanno indicate al rigo E4 del Modello 730. I motoveicoli e gli autoveicoli devono essere adattati in funzione delle limitazioni motorie della persona disabile o comunque essere utilizzati principalmente per il trasporto degli handicappati con gravi difficoltà di deambulazione.

La detrazione sulle polizze assicurative

Proprio a partire dal periodo di imposta 2016, e quindi con il Modello 730/2017, è stato inoltre elevato a 750 euro l’importo massimo dei premi assicurativi per cui si può usufruire della detrazione del 19%. Tale importo, che fino all’anno scorso era pari a 530 euro, si riferisce alle spese sostenute per le polizze assicurative, finalizzate alla tutela dei cittadini con disabilità grave, che hanno per oggetto il rischio di morte.

La deduzione delle spese mediche e di assistenza

Si ha invece diritto alla deduzione dal reddito complessivo per le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica che sono necessarie nei casi di invalidità grave e permanente. Rientrano in questa categoria le spese per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le spese per gli educatori professionali e quelle per il personale addetto all’assistenza di base del disabile.

Tali prestazioni sanitarie sono deducibili anche senza specifica prescrizione da parte di un medico, a patto che il documento attestante la spesa indichi la figura professionale e la prestazione resa dall’assistente.

Davide Basile

LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI

Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” –  volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.

Giammatteo Rizzonelli – Piero Bertolaso Brisotto | 2017 Maggioli Editore

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