Compro oro e decreto antiriciclaggio: le nuove misure

Nunzio Ragno 11/02/17
Scarica PDF Stampa
A breve anche i “compro oro” (aziende dedite all’acquisto di oggetti preziosi usati) saranno tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio. Infatti, la Legge n. 170 del 12 agosto 2016 delega il Governo a recepire una serie di Direttive e Regolamenti Europei, tra i quali la IV Direttiva Antiriciclaggio n. 849/2015.

Il tutto sulla base delle raccomandazioni del GAFI e del CSF (Comitato Sicurezza Finanziaria), che sono approdate al testo di decreto formulato dal MEF e in attesa di conversione in Legge da parte del Governo; quest’ultimo, andrà a regolamentare, con una disciplina organica, il commercio dei preziosi usati al fine di porre un contrasto ai fenomeni di riciclaggio manifestatisi nel settore per l’assenza di norme di legge specifiche.

Esercizio dell’attività specifica: quali novità?

Le novità per l’esercizio dell’attività specifica sono diverse e numerose; infatti, vanno da quelle volte a costituire un’anagrafe degli operatori del settore a quelle dirette ad ottenere la tracciabilità degli oggetti con i relativi passaggi di denaro. I soggetti interessati al commercio dei preziosi usati, previa verifica di requisiti soggettivi ed oggettivi, dovranno iscriversi in un apposito Registro tenuto dall’O.A.M. (Organismo Agenti finanziari e Mediatori creditizi) e dovranno osservare disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela nonché di tracciabilità degli oggetti e delle operazioni compiute. Contemplati la redazione di una scheda informativa con il rilascio della ricevuta al cliente, e il supporto fotografico con informazioni dettagliate riguardanti le transazioni stesse, che in caso equivoco devono sfociare necessariamente nelle cosiddette S.O.S. (Segnalazione delle Operazioni sospette), pena sanzioni pesanti che arrivano sino anche alla reclusione.

Al fine di comprendere la reale esigenza di tale normativa, la natura del testo di legge e degli adempimenti ivi previsti, nonché l’impatto sugli operatori di settore, ne parliamo con  Presidente di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, dott. Nunzio Ragno.

Come impattano a livello operativo le nuove norme sull’attività della categoria? Quali saranno le possibili conseguenze?

“Senza modifiche, lo Schema di Decreto Antiriciclaggio imporrà al settore, misure oltre che gravose, probabilmente anche ingestibili, poiché, malgrado le misure antiriciclaggio previste per i particolari commercianti dei preziosi siano state estrapolate e semplificate dal Decreto antiriciclaggio generale adottato per Banche, Intermediari finanziari e Professionisti, contiene obblighi quale quello dell’Adeguata verifica e della segnalazione delle operazioni sospette che oltre a presentare una certa complessità operativa per i semplici commercianti, mancano di Indicatori di Anomalia specifici che possano guidare i soggetti obbligati all’espletamento dell’adempimento.

Gli effetti saranno quelli di scremare ulteriormente il settore dei piccoli operatori commerciali dotati di singolo negozio a favore delle imprese dotate di organizzazione più strutturata.”

Sotto l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza il Decreto antiriciclaggio avrebbe margine di miglioramento?

Dal punto di vista dell’efficacia, certamente misure così stringenti ostacolano e scoraggiano ogni azione criminale e, se proprio non la impedisce completamente, sicuramente la ostacola fortemente.

L’attenzione, però, deve essere posta sul punto, alquanto critico, dell’onerosità della norma e delle difficoltà che devono essere affrontate dai soggetti obbligati per l’espletamento delle misure. Infatti, il rischio è che la medicina ammazzi il paziente prima di combattere il male”.

ANTICO, nel periodo di pubblica consultazione, ha presentato Osservazioni al Ministero recanti suggerimenti di semplificazione operativa che lasciano invariati gli effetti. Invero, nel documento inviato al MEF la medesima Associazione propone modifiche quali:

  1. In luogo dell’istituzione dell’apposito registro gestito dall’OAM, per ottenere lo stesso risultato in termini di anagrafica degli operatori, l’associazione ANTICO suggerisce di  utilizzare l’istituendo codice attività (ATECO), specifico per l’attività di commercio dell’usato dei preziosi, in modo tale da ottenere, in qualsiasi momento, un elenco dettagliato dei soggetti esercenti la particolare attività di impresa direttamente consultando il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e ricercando le imprese per codice di attività. Si raggiungerebbe una maggiore razionalizzazione delle risorse attive, ottimizzando la qualità e quantità di lavoro.
  2. Inoltre, quanto riservato all’OAM in merito alla funzione allo stesso attribuita, tale attività viene già espletata dalla Questura in relazione ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti richiedenti. Inoltre la P.A.S. (polizia amministrativa e sociale), organo deputato al controllo sul rispetto delle prescrizioni normative di pubblica sicurezza, rappresentando un Ufficio della stessa Questura, svolge sia attività preventiva di verifica dei requisiti, che quella successiva di controllo sul rispetto della norma. Pertanto, l’azione di prevenzione e contrasto di ogni tipo di illecito potrebbe sintetizzarsi in capo ad un unico organo e, come previsto dalla normativa vigente, all’occorrenza denunziate agli organi specifici. È notizia di qualche giorno fa quella dell’integrazione delle prescrizioni di licenza effettuata dalla questura di Ferrara, orientate proprio in tal senso.
  3. Inoltre, per migliorare ulteriormente l’individuazione dei soggetti esercenti la determinata attività e per conferire maggior immediatezza delle informazioni, si è suggerito di intervenire a monte anche con la costituzione di una licenza ad hoc creata per il commercio dei preziosi usati; questo, in luogo della vigente licenza generica rilasciata per il commercio dei preziosi (sia nuovi che usati). In tal modo si otterrebbe un elenco immediato per la gestione delle attività di verifica e controllo in capo a un unico organo, al fine di evitare duplicazioni di verifiche dei medesimi requisiti, presupposti e rispetto di norme;
  4. Per ciò che attiene l’obbligo di identificazione della clientela attraverso documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente con le modalità previste dall’articolo 18 del D.lgs. 231/2007, ANTICO ha fatto notare che tale obbligo, essendo simile a quello previsto dal TULPS, in quanto corrispondente alla parte semplificata di adeguata verifica prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a), risulterebbe già adempiuto dalle attuali operazioni di osservanza al Tulps previste per i soggetti interessati.
  5. In riferimento alla tracciabilità, ANTICO ritiene che il limite a € 1.000,00 previsto per l’uso del contante nelle operazioni di acquisto e vendita, rispetto al limite previsto dall’articolo 49 del Dlgs 231/2007 per tutte le altre attività di impresa, sembra essere, nel caso di specie una discriminante passibile di incostituzionalità, rafforzata dal fondato dubbio che tale misura prevista possa raggiungere gli obiettivi prefissati.
  6. Si ritiene alquanto illogico e ridondante l’utilizzo di un conto corrente dedicato (in via esclusiva, comma1) a tali soggetti per le transazioni finanziarie legate alle operazioni di compro oro, in quanto esiste già per le aziende di ogni genere la previsione normativa dell’utilizzo di un conto corrente fiscale; cioè un conto appositamente movimentato, solo ed esclusivamente per le operazioni aziendali.

 Qual è effettivamente il campo di applicazione della normativa in arrivo?

Lo schema di Decreto è rivolto all’attività di Compro Oro e nell’immaginario comune l’idea porta a pensare che gli unici soggetti obbligati siano i cosiddetti Compro Oro e che il commercio oggetto della normativa in arrivo sia solo quella della gioielleria usata.

A ben vedere, invece, la norma antiriciclaggio in arrivo fa riferimento all’esercizio del commercio svolto sia in modo principale che secondario, quindi, nell’ambito soggettivo non devono essere ricompresi solo i cc.dd. Compro Oro ma anche gioiellerie, orafi e, si direbbe anche Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n. 7 del 2000 che acquistano gioielleria usata per produrre lingotti di oro da investimento o verghe di oro industriale. In definitiva, per tracciare e monitorare il commercio dei preziosi usati, si ritiene che siano interessati o dovrebbero esserlo, tutti i soggetti che hanno a che fare con gli oggetti preziosi usati.

Inoltre, dall’esame della definizione del termine “Preziosi” contenuto nella norma, emerge che non si intende solo gioielleria usata come qualcuno vuol fare intendere o come si intuisce dagli articoli di stampa, ma per “Preziosi” si intendono oggetti composti da metalli preziosi definiti dal D.Lgs. 251/’99 e cioè: Oro, Argento, Platino e Palladio; inoltre, per Prezioso sono anche gli avanzi di materiale gemmologico.

Per concludere, i soggetti interessati dal provvedimento sono tanti e i confini soggettivi della norma non sono ancora ben definiti, ma è sicuro che i soggetti interessati non sono solo i cosiddetti “Compro Oro”.

L’ambito, secondo il parere del Presidente di ANTICO, si estende fino ai commercianti di diamanti provenienti da oggetti di gioielleria usata o, comunque, da privati. A tal proposito, si può affermare che il mercato delle pietre preziose, sotto diversi aspetti, ha bisogno di una regolamentazione ad hoc.

 

Nunzio Ragno

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento