Ape Pensione Anticipata Ultime Novità: pensione e invalidità al 60%

Redazione 08/02/17
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Pensioni e Invalidità: estendere la Pensione anticipata gratuita a 63 anni per tutti gli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità dal 60% in su. È questa la proposta di riforma alla disciplina dell’Ape social attualmente allo studio al Governo. Questo provvedimento potrebbe essere già inserito nel decreto Milleproroghe o nell’Omnibus, e quindi prima dell’avvio ufficiale dell’Ape il 1° maggio 2017.

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Ape Social: a chi spetta?

La Pensione Anticipata è la novità più importante introdotta dal “pacchetto pensioni” contenuto nella Legge di Stabilità 2017.

Con essa, dal 1° maggio 2017 i lavoratori dipendenti e gli autonomi potranno andare in pensione a 63 anni (e cioè fino a 3 anni e 7 mesi prima del previsto) facendosi anticipare dalle banche l’importo pensionistico per il periodo che manca al raggiungimento della normale pensione di vecchiaia. La somma anticipata dovrà però essere restituita a rate al raggiungimento dell’età pensionabile e per 20 anni, sotto la forma di trattenute mensili sull’assegno pensionistico.

In particolare, l’Ape Sociale permette, a determinate categorie di lavoratori in situazione di difficoltà, di andare in pensione a 63 anni senza dover ricorrere a prestiti bancari e dunque senza dover restituire alcuna rata (assegno a carico dello Stato). Tuttavia l’ammontare del contributo non potrebbe superare i 1.500 euro mensili.

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Ape sociale gratuita: chi sono i beneficiari

Solo determinate categorie di lavoratori hanno diritto all’Ape sociale a costo zero.

Possono usufruire del beneficio:

  • i disoccupati, anche a seguito di licenziamento collettivo, che non percepiscono le prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi;
  • i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un parente convivente con handicap grave;
  • gli invalidi civili con invalidità uguale o superiore al 74%;
  • i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni gravose, e che siano stati impiegati in tale attività in maniera continuata per almeno 6 anni prima dell’invio della domanda.

Mentre i lavoratori impiegati in mansioni gravose possono accedere all’Ape solo con un minimo di 36 anni di contributi, agli appartenenti alle altre tre categorie sono richiesti solo 30 anni di contribuzione.

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Invalidità almeno al 60 per cento

La modifica dell’Ape sociale vorrebbe includere nel beneficio anche gli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità inferiore al 74%, attraverso un allineamento con i requisiti previsti dall’Inail per tale categoria.

Se tutto andrà come previsto, dunque, l’Ape sociale gratuita sarà estesa anche agli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità uguale almeno al 60%.

Attività gravose: cosa succede se il lavoratore è autonomo?

Al vaglio del Legislatore c’è anche una seconda modifica dell’Ape sociale: includere nell’accesso gratuito gli autonomi impiegati in attività gravose.

Allo stato attuale, infatti, possono beneficiare dell’Ape gratuita solo i lavoratori dipendenti che svolgono una delle seguenti mansioni gravose:

  • gli operai dell’industria estrattiva e dell’edilizia;
  • i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • i conduttori di mezzi pesanti e di convogli ferroviari;
  • i conciatori di pelle e di pellicce;
  • gli infermieri e le ostetriche con lavoro organizzato in turni;
  • gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti;
  • gli insegnanti della scuola di infanzia e degli asili nido;
  • i facchini e il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • gli operatori ecologici.

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LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI

Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” –  volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.

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