Il bilancio delle micro imprese

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In Italia le disposizioni relative al bilancio d’esercizio sono contenute nel Codice Civile agli articoli 2423 e seguenti, dove vengono fissati i principi cardine per la redazione del bilancio, forniti gli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico, specificati i documenti che compongono il bilancio di esercizio[1] ed indicati i criteri di redazione del bilancio, dettagliando il trattamento contabile di specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Le disposizioni del Codice Civile sono poi integrate dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, a cui è delegato il compito di definire le regole tecniche e contabili attraverso le quali redigere il bilancio nel rispetto delle norme vigenti.

Le disposizioni contabili contenute nel nostro ordinamento

Le disposizioni contabili contenute nel nostro ordinamento, così come le recenti riforme attuate in tema di bilancio di esercizio e consolidato, seguono l’evoluzione logica e normativa di derivazione Europea. Tra i vari obiettivi che l’Unione si è posta, al fine di consentire da un lato una più agevole comparabilità dei bilanci e dall’altro di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle aziende, vi sono stati interventi che hanno avuto come obiettivo una progressiva armonizzazione delle regole che presiedono alla formazione dei bilanci. Uno dei più importanti interventi è stato attuato attraverso l’emanazione del regolamento CE n. 1606/2002, attraverso il quale l’Unione Europea ha imposto alle società quotate degli Stati membri l’obbligo di redigere il bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1 Gennaio 2015 o successivamente.

Il tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese

Un altro importante cardine che ha ispirato l’evoluzione legislativa dell’Unione Europea in tema di bilanci ed adempimenti amministrativi è sicuramente rappresentato dalla crescente attenzione verso il tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese, che se da un lato rappresentano la vera forza propulsiva dell’economia Europea, dall’altro si trovano ad affrontare problematiche e complessità che finiscono con il minare i propri percorsi di sviluppo e di crescita, con conseguenze negative sull’economia e sull’occupazione.

Small Business Act for Europe

A tal proposito, con l’emanazione dello Small Business Act for Europe, adottato dalla Commissione a Giugno 2008 e rivisto nel Febbraio 2011, viene formalmente riconosciuto ed ufficializzato il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese nell’economia dell’Unione, ponendosi quindi l’obiettivo di migliorare l’approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. A tale documento si sono successivamente ispirate tutta una serie di norme che, con l’obiettivo di diversificare gli obblighi ed alleviare gli oneri legati all’informativa economica e finanziaria delle imprese, hanno inciso anche sulle regole di redazione del bilancio aziendale.

Small Business Act

L’ultimo dei provvedimenti emanato dall’Unione Europea al fine di completare la realizzazione degli obiettivi e dei principi contenuti nello Small Business Act è rappresentato dalla Direttiva 2013/34/UE del 26 Giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il Decreto Legislativo n. 139 del 18 Agosto 2015, entrato in vigore il 1 Gennaio 2016 ed applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data; tale Decreto ha modificato sostanzialmente sia la disciplina del bilancio di esercizio (contenuta nel Codice Civile principalmente) sia quella del bilancio consolidato (contenuta nel Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127).

Tra le novità più rilevanti della Direttiva 2013/34, che ha sancito l’applicazione di alcuni basilari criteri di redazione del bilancio propri degli standard internazionali IAS/IFRS[2] si evidenziano le definizioni contenute nell’articolo 3 “Categorie di imprese e gruppi”, nel quale vengono stabiliti i limiti dimensionali per la suddivisione delle imprese in specifiche categorie e nel quale si introduce la definizione delle micro imprese, nonché le esenzioni previste sia in specifici articoli della Direttiva sia nell’intero capo 9 del documento, ed in particolare all’articolo 36 “Esenzione a favore delle micro imprese”.

Con riferimento appunto alle micro imprese, nel volume “Il bilancio delle micro imprese” si analizzerà la nuova disciplina nel suo complesso, cercando di fornire una panoramica completa delle esenzioni esercitabili in base alle disposizioni nazionali vigenti, fornendo esempi pratici di redazione dei prospetti semplificati di conto economico e stato patrimoniale, nonché delle informazioni minime che la nota integrativa dovrà contenere. Verranno brevemente analizzati anche gli impatti fiscali delle modifiche apportate alla disciplina di bilancio sulla nuova categoria delle micro imprese.

La concreta e pratica applicazione delle nuove norme sul bilancio delle micro imprese, unitamente chiaramente a quelle già esistenti ma recentemente modificate relative alle piccole imprese, forniranno una chiara indicazione all’Unione Europea circa la reale portata innovativa del percorso di convergenza contabile e semplificazione amministrativa intrapresa, al fine di poter validamente sostenere le operazioni di sviluppo e di crescita del vivace tessuto imprenditoriale Europeo costituito da piccole e medie imprese.

 

[1] A tal proposito si sottolinea che all’articolo 2423 del Codice Civile sono elencati i documenti obbligatori di bilancio (il primo comma indica infatti che “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”), mentre l’articolo 2428 del Codice Civile elenca un ulteriore documento, ossia la relazione sulla gestione, accompagnatorio del bilancio (il primo comma richiede infatti che “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”).

[2] Il punto più dibattuto, data la sua portata innovativa e le possibili implicazioni sui criteri di valutazione delle poste di bilancio, è sicuramente rappresentato da quanto disciplinato dall’articolo 6, comma 1, paragrafo h), nel quale si attesta che “la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione”. Tale disposizione, che riprende quanto già anticipato nel considerando n. 16 della Direttiva 2013/34 (“La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell’operazione o dell’accordo sottostanti”, aggiungendo comunque anche che “Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall’obbligo di applicare tale principio”), ricalca in realtà quanto già previsto nella Direttiva 78/660/CEE all’ art. 4 par. 6. Il recepimento di tale principio non era dunque obbligatorio, ma il Governo Italiano nella relazione illustrativa dello schema di Decreto Legislativo che ha invece fatto proprio tale concetto, ha precisato che “il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all’operazione …. In particolare, si sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuato dalla legge e dai principi contabili nazionali“. La scelta del Governo è stata quindi chiaramente quella di ergere tale criterio della prevalenza della sostanza sulla forma a principio di redazione del bilancio non derogabile, che trova la sua fonte nella legge, demandando inoltre ai principi contabili dovranno il compito di darne un’attuazione pratica.

Paola D’Angelo

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