Come ti chiami ? Verso l’abbandono del cognome patrilineare

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Hanno vinto le donne. I figli porteranno anche il loro cognome per decenni negato.

L’hanno chiamata la “battaglia del cognome materno“, se ne discute da 40 anni, ma finora le donne hanno sempre perso. Quando nasce un bambino, in Italia, qualunque sia la volontà dei genitori, il suo cognome sarà sempre e soltanto quello del padre. Pater familias.

Si tratta di una tradizione giuridica non solo discriminante nei confronti della donna poiché in contrasto con i principi costituzionali[1] e con la normativa degli altri stati europei, ma origina un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione al cognome paterno: tra la regola applicata al figlio nato in costanza di matrimonio e le pluralità di regole, predisposte nell’interesse del minore, per il figlio nato al di fuori del matrimonio .

Con la sentenza della Corte Costituzionale del 21 dicembre 2016, n. 286 dopo secoli, l’Italia esce dal patriarcato.

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Il fatto

Il caso in esame è stato portato davanti ai giudici di Genova e riguardava un bambino, nato nel 2012, con cittadinanza italo-brasiliana, finora identificato con nomi diversi nei due Stati.

La coppia aveva chiesto all’ufficiale dello stato civile di modificare l’atto di nascita del bambino inserendo entrambi i cognomi. L’Amministrazione lo aveva negato e così, il caso era arrivato in Tribunale e poi in Corte d’Appello dove si ravvisava l’incostituzionalità della norma e rinviati gli atti alla Consulta.

Già nel 2006, la nostra Corte Costituzionale aveva trattato un caso simile, in cui si chiedeva di sostituire il cognome materno a quello paterno. Ma in quell’occasione la Consulta, pur definendo l’attribuzione automatica del cognome del papà, un «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia», dichiarò inammissibile la questione sottolineando che spettava al legislatore trovare la strada risolutiva. Ma ad oggi, non è stata varata alcuna legge sul tema.

La Corte d’appello di Genova è quindi , tornata a sollevare la questione di legittimità ritenendo vi fossero nuovi presupposti per una pronuncia della Consulta.

Dalla sentenza del 2006, infatti, il quadro è cambiato: c’è stata infatti, un’ordinanza della Cassazione nel 2008; è entrato in vigore il trattato di Lisbona – che tra l’altro vieta ogni discriminazione fondata sul sesso – e la Corte di Strasburgo[2], con la nota sentenza Cusan/Fazzo, ha condannato l’Italia, ritenendo «discriminatoria verso le donne» e lesiva della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’inesistenza di una deroga all’automatica attribuzione del cognome paterno.

L’Italia, appena due giorni dopo la pubblicazione della sentenza Cusan /Fazzo sopra citata, ha avviato una riforma della disciplina normativa del diritto al nome attraverso la presentazione di un disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, volto ad eliminare la discriminazione tra uomo e donna nella scelta del cognome da attribuire ai propri figli.

Con una nota del 10 gennaio 2014, la Presidenza del Consiglio, infatti, comunicava la presentazione in Parlamento di un disegno di legge contenente disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, il cui testo, oltre a dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Strasburgo, prevede l’obbligo per l’ufficiale di stato civile dell’iscrizione all’atto di nascita del cognome materno in caso di accordo tra entrambi i genitori. [3]

Questo il contenuto del DDL 1230 fermo al Senato dal gennaio 2014: l’articolo 1, con la modifica dell’articolo 143-bis del codice civile prevede che la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito, senza l’obbligatorietà presente nell’attuale articolo del codice civile.

Il doppio cognome da nubile e da coniugata parrebbe dall’articolo del codice civile, infatti, un obbligo di legge. Anzi, un automatismo.

All’articolo 2 si introduce dopo l’articolo 315-bis c.c. sui diritti e doveri del figlio, il diritto del figlio stesso ad assumere il cognome di entrambi i genitori, senza impedire alla madre di poter trasmettere il proprio cognome in ottemperanza alla Convenzione europea e alla Costituzione italiana.

Infine, all’articolo 3 la modifica dell’articolo 262 del codice civile interviene sulla necessità di non eliminare il cognome materno all’atto del riconoscimento da parte del padre sia che il riconoscimento avvenga contemporaneamente, sia che avvenga successivamente.

Queste le parole usate dalla nostra Consulta nella sentenza in commento: “La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.”

Si faccia una considerazione. La Presidenza del Consiglio non si è costituita a difesa dell’impianto attuale della normativa. E’ questo, forse, un segno che probabilmente, i tempi sono maturi per un cambiamento e c’è un orientamento favorevole in tal senso.

Finisce un’antica consuetudine!

 

[1] L’imposizione del solo cognome paterno sembra stridere con il principio di uguaglianza dei coniugi, costituzionalmente garantito, in quanto, come suggerisce DOGLIOTTI, L’identità personale, in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, 2, Torino, 1982, p. 111, rappresenta la “traccia di una posizione diversa fatta al marito”. Sul punto, altresì, SESTA, Verso nuovi sviluppi del principio di eguaglianza tra i coniugi, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, p. 393 ss. In senso contrario, v. però SANTORO PASSARELLI, Diritti e doveri dei coniugi, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di CIAN, OPPO, TRABUCCHI, I, Padova, 1992, p. 234, per il quale “l’assunzione del cognome dei figli legittimi è apparsa così inerente al principio dell’unità che non si trova disposta testualmente nel codice”. Analogamente esclude ogni eventualità di contrasto dell’attribuzione del solo cognome paterno con il dettato costituzionale CATTANEO, Il cognome della moglie e dei figli, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 693 ss.

[2] Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 gennaio 2014, causa Cusan e Fazzo c. Italia

[3] La stessa nota precisava che, vista la complessità della materia, i molti profili inerenti alla disciplina del nome verranno approfonditi da un gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, degli Affari esteri, della Giustizia e delle Pari Opportunità.

 

Valeria Cianciolo

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