IMU e TASI 2016: oggi la scadenza per il conguaglio. Cosa fare?

Redazione 16/12/16
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Il fatidico 16 dicembre è giunto: entro oggi, tutti i proprietari di immobili italiani dovranno aver saldato il pagamento delle due imposte.

Nonostante le esenzioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, restano ancora numerosi i soggetti proprietari di prime case di lusso, seconde case o beni strumentali d’impresa, tenuti al pagamento.

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Chi ha già versato l’importo per intero lo scorso 16 giugno 2016, non dovrà nulla: tuttavia è bene assicurarsi che non vi sia stato un successivo aumento delle aliquote da parte del Comune. Gli enti locali, inoltre, potrebbero anche aver modificato le date di scadenza per il conguaglio.

Gli altri, invece, verseranno il 50% dell’imposta annuale: questa è calcolata applicando le aliquote corrispondenti e le eventuali detrazioni dell’anno 2015 o del 2016, laddove deliberato dal Comune di riferimento.

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Ma quali sono le modalità di pagamento di IMU e TASI?

Il pagamento potrà effettuarsi, in via cartacea o telematica, mediante

  • Modello F24, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
  • Bollettino postale, ex d.m. 23 maggio 2014.

Cosa succede se non si paga entro il termine?

Sul proprietario ritardatario incombe l’obbligo di pagare, oltre all’importo dovuto, anche sanzioni ed interessi legali maturati. La tipologia delle penalità dipenderà dal tempo che il contribuente impiegherà a saldare il proprio debito. In ogni caso, il tempo massimo entro cui regolarizzare la propria posizione fiscale è quella di un anno.

Che cos’è il ravvedimento operoso?

L’istituto de quo è chiamato ravvedimento operoso, di cui sono previste diverse varianti:

Ravvedimento Sprint

se si paga entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% al giorno, oltre al tasso di interesse annuo di 0,5%.

Ravvedimento breve

se si paga tra il 14° ed il 30° giorno, la sanzione equivarrà al 3% oltre al emdesimo tasso di interesse.

Ravvedimento medio

se si paga dopo il 30° giorno e fino al 90° la sanzione fissa ammonta al 3,33% dell’importo da versare, oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento lungo

se si paga dal 31° giorno fino ad un anno, la sanzione è del 3,75% dell’importo dovuto, oltre agli interessi secondo il tasso legale annuo.

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