Guida in stato di ebbrezza: sanzioni e decurtazione punti patente

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La legge prevede che chi si mette alla guida di un veicolo ubriaco significa rappresentare un pericolo per se stesso e per gli altri.

La normativa sulla circolazione stradale prevede per questa fattispecie due tipologie sanzionatorie, una amministrativa e una secondo di carattere penale.

Analizzando l’art. 186 del C.d.S., “Guida sotto l’influenza dell’alcool” esso prevede che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

Inoltre, lo stesso dettato normativo prevede che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

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Il dettato normativo di cui all’art. 186-bis, “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose”, prevede che è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

I conducenti di cui al precedente capoverso, che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 663, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

Per gli conducenti, l’articolo in questione, prevede che se incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e c) tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Oltre a quanto illustrato, l’art. 126bis del C.d.S. prevede per i conducenti di cui all’art. 186bis comma 2 una decurtazione di 5 (cinque) punti, mentre per i conducenti positivi al 2 comma dell’art. 186 la decurtazione è pari a 10 punti (dieci) .

Redazione MotoriOggi

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