Contratto di convivenza: cos’è e come funziona?

Redazione 25/11/16
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Le coppie conviventi di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, hanno diritto ad un documento ufficiale che ne disciplini residenza, rapporti patrimoniali e ripartizione delle spese della vita di coppia: si tratta del contratto di convivenza.

Questo contratto, introdotto dalla Legge n. 76/2016 o Legge Cirinnà, permette ai conviventi di fatto regolarmente registrati di godere di una maggiore tutela economica e optare per la comunione dei beni.

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Di seguito ecco cosa sapere e come funzionano i contratti di convivenza.

Conviventi di fatto: chi sono e quali diritto hanno?

Così come stabilisce la Legge Cirinnà sulle unioni civili, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non importa se i due conviventi appartengano o meno allo stesso sesso.

Ai conviventi di fatto, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di convivenza, con la Legge Cirinnà viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

Quindi, il convivente superstite ha la possibilità di continuare ad abitare nella casa per un periodo minimo di 2 anni e massimo di 5, e per non meno di 3 anni nel caso viva con figli minorenni o disabili.

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Unioni civili e convivenze di fatto L. 20 maggio 2016, n. 76

Dopo un travaglio lungo trent’anni, l’Italia si è data una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze “di fatto” omo ed eterosessuali con L. 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21 maggio 2016, n. 118).La disciplina si era ormai resa necessaria a seguito della condanna da parte della Corte Edu e dei moniti rivolti al legislatore da parte della Corte costituzionale. La presente opera è frutto della collaborazione di esperti del diritto di famiglia, dei diritti umani, di costituzionalisti e comparatisti.Il risultato è un’analisi lucida e approfondita dei nuovi istituti, ma anche una guida di valore operativo:• alle modalità di costituzione e di scioglimento delle unioni• alle cause impeditive e di nullità;• agli obblighi dei contraenti;• al regime patrimoniale;• agli effetti legali e ai diritti dei conviventi di fatto;• ai diritti post mortem dei conviventi superstiti;• alla procreazione e all’adozione;• ai contratti di convivenza (di cui è riportato un esempiopratico).L’opera risulta così uno strumento particolarmente prezioso per gli studiosi e i professionisti che si avvicinano alla nuova disciplina.

A cura di Marilena Gorgoni | 2016 Maggioli Editore

Analogamente alla regolamentazione delle convivenze di fatto e all’introduzione delle unioni civili per persone dello stesso sesso, i contratti di convivenza sono entrati in vigore il 5 giugno 2016 grazie alla Legge Cirinnà. Tali contratti sono disciplinati dagli commi 50-63 della suddetta legge.

In particolare, il comma 50, stabilisce che con la sottoscrizione del contratto i conviventi di fatto possono “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”. I conviventi non sono obbligati a stipulare il contratto, ma il documento consente loro di stabilire delle regole che saranno ufficialmente riconosciute a loro tutela.

Contratti di convivenza: cosa si può decidere?

I contratti di convivenza possono includere indicazioni relative al luogo di residenza dei conviventi, alle loro modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ciascuno”, e all’eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni.

Soltanto sotto specifica richiesta dei conviventi viene instaurato il regime di comunione dei beni: diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. In ogni caso, il regime patrimoniale scelto può essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento.

Il contratto di convivenza “non può essere sottoposto a termine o condizione“: quindi non può essere rescisso “per contratto” al verificarsi di un particolare evento o al termine di un certo lasso temporale. Se si vuole sciogliere il contratto è necessaria l’esplicita richiesta di almeno uno dei due conviventi.

Contratti di convivenza: come si possono sciogliere?

I contratti di convivenza, necessariamente da stipulare per iscritto, possono essere sciolti sia per accordo delle parti che per recesso unilaterale. Oltre a ciò, il contratto di convivenza cessa di avere effetto in caso di matrimonio (tra coppie eterosessuali) o unione civile (tra coppie omosessuali) dei due conviventi tra di loro o con una persona terza.

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