TFR, quando considerare illegittima la trattenuta del 2,5%

Redazione 16/11/16
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Ogni mese nella busta paga di molti lavoratori della Pubblica Amministrazione viene detratta una somma pari al 2,5% calcolata sull’80% della retribuzione, a titolo di trattamento di fine rapporto (Tfr). Questa somma è da considerare illegittima e andrebbe restituita al soggetto perché il Tfr è una prestazione economica totalmente a carico del datore di lavoro, sia pubblico che privato.

Questo principio è stato stabilito nel 2012 dalla Corte Costituzionale e nonostante tutto viene messo in discussione. Capiamo quando il dipendente ha diritto al rimborso?

Quando chiedere il rimborso del Tfr

Se lo Stato ha prelevato al dipendente il 2,5% sull’80% della retribuzione, questo ha diritto al rimborso. I lavoratori che possono agire in questo modo sono quelli assunti dopo il 31 dicembre 2000 e hanno ricevuto la busta paga a partire da gennaio 2011.

Quelli assunti fino a dicembre del 2000 possono ricevere il rimborso solo per quanto riguarda gli anni di retribuzione 2011 e 2012. Si ricorda che i lavoratori dipendenti del settore privato sono sempre stati in regime di Tfr e non hanno mai subito nessuna trattenuta.

Ecco come richiedere le delle trattenute allo Stato

Nel momento in cui la Pubblica Amministrazione ha trattenuto la percentuale dello stipendio dei dipendenti, finalizzata al Tfr, questi hanno diritto alla restituzione.

La via che deve intraprendere il lavoratore è quella giudiziaria e negli ultimi anni, in Italia, molti tribunali si sono espressi a favore della restituzione delle trattenute ai dipendenti pubblici. Recentemente a Milano c’è stata una sentenza che ha espressamente ritenuto “illegittimo prelevare mensilmente il 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici“.

Quale differenza tra trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto?

Fino al 2010 i dipendenti pubblici erano in regime di trattamento di fine servizio (Tfs) e questo prevedeva che la ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione mensile.

Dal 2011, tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione che appartengono alle categorie di lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2000 sono passati al trattamento di fine rapporto e questo non prevede che il dipendente collabori con l’indennità.

 

 

 

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