RC Auto: come ottenere il risarcimento dei costi di riparazione “antieconomici”

Massimo Quezel 05/11/16
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Quando il costo delle riparazioni da eseguire su un veicolo danneggiato a seguito di incidente stradale risulta essere superiore al valore commerciale del mezzo stesso, si pone il problema di stabilire quale sia l’importo che la compagnia di assicurazioni è tenuta a risarcire, se quello corrispondente alla fattura di riparazione o piuttosto il valore commerciale dell’auto prima del sinistro.

Il tema della cosiddetta “antieconomicità” dei costi di riparazione è, quindi, inevitabilmente oggetto di dibattuto tra liquidatori, patrocinatori e carrozzieri.

In linea generale, quando il costo delle riparazioni è inferiore al valore dell’auto ante sinistro, il danno all’autoveicolo viene risarcito riconoscendo al danneggiato il costo di riparazione affinchè possa ripristinare integralmente la vettura incidentata.

In caso contrario l’orientamento prevalente prevede che il risarcimento avvenga “per equivalente” ex art. 2058, comma 2, c.c., cioè riconoscendo al danneggiato il valore che la sua auto aveva prima dell’incidente.

Cosa dice la giurisprudenza

C’è da dire che la giurisprudenza, specie di merito, ha assunto, nel tempo, orientamenti diversi. Per quanto prevalga la rigida applicazione del principio che vieta l’indebito arricchimento per il danneggiato, ci sono state anche occasioni nelle quali si è affermata una maggiore apertura volta ad ammettere la risarcibilità del danno integralmente, pure in presenza di costi di riparazione antieconomici.

La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte in materia, affermando che il giudice può “condannare il danneggiante […] alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.” (Corte di Cassazione Sezione III Civile, sentenza del 26 febbraio 2008, n. 4990).

Gli ermellini, pertanto, non hanno voluto considerare esclusivamente un parametro matematico, valutando esclusivamente le variabili del costo di riparazione e del valore ante sinistro. Nella pronuncia riportata, infatti, si fa riferimento a costi di riparazione che devono essere “notevolmente” superiori al valore dell’auto. Esiste, dunque, un margine di tolleranza che, se debitamente sfruttato, permette di ottenere il risarcimento delle spese di riparazione anche qualora fossero superiori al valore genericamente inteso dell’auto.

E in tal senso i giudici di merito si sono pronunciati in più occasioni riconoscendo la risarcibilità dei costi di riparazione anche nel caso in cui risultassero più onerosi rispetto al valore dell’auto ante sinistro (G.d.P. di Davoli, sentenza n. 596/2004) in ragione della “logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra il valore di uso e non quello di scambio” (G.d.P. di Siracusa, sentenza n. 290/2004).

Su quest’ultima osservazione del giudice di pace di Siracusa vale la pena soffermarsi: se il principio fondamentale dell’istituto del risarcimento prevede il reintegro del patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, appare evidente che non è corretto considerare il valore dell’auto ante sinistro quale unico parametro per valutare se il costo di riparazione è risarcibile o non risarcibile.

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Il rischio di un risarcimento inadeguato

Il danneggiato, infatti, rischia di non vedere soddisfatto il suo diritto ad essere risarcito, ottenendo una liquidazione da parte dell’assicurazione che appare iniqua in tutti quei casi in cui, oltre a vedersi danneggiata la propria autovettura, ne perde anche l’utilità, in quanto, a prescindere dal valore commerciale, l’uso che ne veniva fatto, le condizioni meccaniche, la cura nella manutenzione periodica costituivano valori aggiunti che non vengono considerati in fase liquidativa.

In questi casi il danneggiato dovrà documentare alla compagnia che il valore effettivo ante sinistro del proprio mezzo non si allinea al valore generalmente riferito a quel particolare veicolo immatricolato in quello specifico anno, ma, per la particolare cura e l’eccezionale stato di manutenzione, deve necessariamente considerarsi più alto, a maggior ragione se, nel mercato dell’usato, non è possibile reperire un mezzo analogo utilizzando la somma risarcita.

Esistono, inoltre, tutta una serie di danni accessori ulteriori, diversi dal solo costo di riparazione e facilmente documentabili, che devono comunque essere considerati al fine di valutare l’effettivo ammontare del danno risarcibile. Tra questi il rimborso del bollo auto non goduto, il costo di immatricolazione di una nuova vettura o del passaggio di proprietà di un’auto usata oppure, laddove il veicolo venisse rottamato, il costo relativo alla radiazione e del trasporto tramite autosoccorso presso il demolitore.

Massimo Quezel

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