Contratto Fideiussione: la clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”

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Come noto, la fideiussione è una obbligazione posta a garanzia di un debito principale, del quale segue le sorti.

Può tuttavia verificarsi che in un contratto di fideiussione venga inserita una clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, mediante la quale il negozio viene qualificato come contratto autonomo di garanzia rendendosi in tal modo incompatibile con l’accessorietà tipica della fideiussione.

Per saperne di più si consiglia il seguente volume:

Fideiussione e altre garanzie nel contenzioso bancario

Nel presente volume si analizzano due istituti giuridici che ricorrono nel contenzioso con le banche: la FIDEIUSSIONE OMNIBUS e il CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA. L’analisi delle tematiche è supportata da specifici testi delle sentenze.L’affiancamento del commento autorale agli orientamenti giurisprudenziali vuole essere un utile e completo strumento per elaborare strategie e tecniche processuali vantaggiose per il professionista.Molto ricorrente, in un’epoca di crisi quale l’attuale, è la richiesta degli istituti di credito di garanzie sicure, di pronta e facile escussione.L’attuale scenario normativo, a seguito dei suoi continui mutamenti, impone la distinzione tra status di consumatore o meno in capo al soggetto che presta la garanzia. Molte clausole contenute nelle norme bancarie uniformi, infatti, mal si addicono alle esigenze di protezione del consumatore e, in quanto tali, vengono sanzionate per la loro vessatorietà.Andrea Agnese, Avvocato in Milano con master in Giurista di Impresa.

Andrea Agnese | 2015 17×24

Come funziona il contratto autonomo di garanzia

Nel contratto autonomo di garanzia si pone in essere – contrariamente al contratto di fidejussione – un rapporto tra garante e creditore connotato da piena autonomia.

La Suprema Corte ha chiarito, in proposito, che per qualificare il contratto di fideiussione come autonomo (cfr. Cass. 19300/2005) quello che conta è la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. L’elemento che caratterizza il contratto autonomo di garanzia e lo distingue dalla fideiussione è l’assenza dell’accessorietà, data dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall’art. 1945 c.c.

Il garante, tuttavia, non potrà opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale (debitore principale e creditore), salvo che esso dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa così da realizzare uno scopo antigiuridico.

Cosa stabilisce il Tribunale di Trani

Con recentissima pronuncia di merito (sentenza n. 732/2016) il Tribunale di Trani sostiene quanto sopra detto ed aggiunge che la clausola secondo cui “i fideiussori si sono obbligati a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni altro accessorio”, vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e che è consentita l’applicazione degli interessi ultralegali, purchè non usurari.

 

Isabella Vulcano

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