TARI 2016: quando l’avviso di accertamento va annullato

Redazione 30/09/16
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Di recente la Commissione Tributaria Provinciale di Bari (sentenza n. 2533/10/2016) ha stabilito che l’avviso di accertamento per la TARSU che non permette di identificare in maniera chiara la superficie tassabile a cui il Comune fa riferimento è da considerarsi nullo per difetto di motivazione.

In sostanza, il contribuente non deve pagare se i dati riportati nell’accertamento non sono comprensibili.

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TARSU: quando l’accertamento è nullo

L’avviso di accertamento TARSU va annullato per difetto di motivazione nei casi in cui la lettura del documento non permette in alcun modo “di comprendere a quale tipologia di superficie faccia riferimento l’amministrazione comunale”.

In pratica, secondo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari nel caso in cui le aree tassabili non siano indicate in maniera univoca, ed è quindi possibile l’errore, il cittadino non deve versare un centesimo.

Come si può difendere il contribuente?

Così come specificato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in assenza di informazioni precise e univoche, il contribuente che ha ricevuto l’accertamento si ritiene impossibilitato a “comprendere l’esatta consistenza della pretesa tributaria” e dunque “l’ambito delle difese da preparare e svolgere” per contestare l’accertamento.

Al contrario, è necessario dare la possibilità al cittadino di impugnare, almeno teoricamente, l’atto che gli viene consegnato.

Quando non è possibile fare riferimento al verbale

In base alla sentenza viene stabilita l’impossibilità di fare riferimento al verbale con cui è stato documentato il sopralluogo degli agenti della polizia municipale quando questo “non fornisce dati comprensibili e non equivoci sull’oggetto e sull’esito del controllo eseguito”.

Le denunce delle superfici tassabili notificate al contribuente, nel caso di specie, concernevano poco chiaramente sia le aree coperte sia quelle scoperte dell’immobile, e i successivi sopralluoghi della polizia municipale erano stati “originariamente disposti per verificare l’area scoperta” avendo, però poi dato luogo ad “una descrizione del tutto generica e onnicomprensiva”.

Oltre a ciò, il contribuente originariamente aveva denunciato le superfici tassabili dell’immobile; infatti l’intimazione al pagamento delle somme dovute per gli anni fiscali dal 2009 al 2012 era dovuta ad accertamenti successivi da parte del Comune durante i quali si rilevavano ulteriori aree soggette a tassazione TARSU.

Quando il Comune è tenuto a pagare le spese processuali

Si consiglia il seguente volume:

La Commissione Tributaria Provinciale, avendo stabilito l’accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, non soltanto ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato, ma anche l’obbligo da parte del Comune di pagare tutte le spese processuali.

Redazione

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