Modello 770: ultimo giorno per la trasmissione telematica. Autonomi, guida alle novità

Redazione 15/09/16
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Scade oggi il termine per la comunicazione telematica del modello 770/2016.

In base al DPCM 26 luglio 2016, infatti, la proroga è stata fissata per oggi, giovedì 15 settembre 2016.

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Modello 770/2016: la proroga della scadenza

Il differimento fa slittare la scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche da parte dei lavoratori autonomi. Si tratta di una proroga finalizzata a permettere ai datori di lavoro e agli operatori del settore di allungare le tempistiche per quanto riguarda la predisposizione di un adempimento alquanto delicato, quale appunto il modello 770 Semplificato, che ha un rilevante impatto in materia di trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Questa proroga ha un effetto anche sull’istituto del ravvedimento operoso delle ritenute omesse o non versate (sia totalmente che parzialmente) dai sostituti d’imposta.

Al riguardo, i differenziali nei versamenti figurano in sede di predisposizione del modello 770, in concomitanza con le cosiddette “quadrature”.

Lavoratori autonomi: le Certificazioni Uniche 2016

La Certificazione Unica è stata introdotta dal 2015 prendendo il posto del precedente modello CUD per la certificazione dei redditi corrisposti a lavoratori dipendenti e assimilati, dei redditi corrisposti a lavoratori autonomi, agenti ed altri percipienti e delle connesse ritenute effettuate.

Lavoratori autonomi: guida alle novità

Di seguito si riporta la guida, in sintesi, dei primi 12 articoli del disegno di legge sulla tutela del lavoro autonomo:

Art. 1 – Rapporti di  lavoro autonomo sono quelli definiti dall’articolo 2222 del codice civile e riguarda i contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono esplicitamente esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori.

Art. 2 – Vengono previste tutele per le transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche relativamente ai ritardi nei pagamenti e alla relativa maturazione di interessi.  Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli.

Art. 3 – Sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le  clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Art. 4 – Prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata. Si ricorda che, per i lavoratori dipendenti, i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro, sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell’esecuzione del contratto di lavoro.

Art. 4 bis – Viene conferita delega al Governo per l’adozione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, di adottare uno e più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche per:

– l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario

– semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato

Art. 4 ter – viene conferita delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, per rafforzare le prestazioni sociali nei confronti di chi ha subito una riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volonta’ o per gravi patologie. A questo fine gli enti di previdenza potranno richiedere agli iscritti un apposito contributo finalizzato a tale scopo.

Art. 4 quater –  Vengono introdotte disposizioni fiscali e sociali concernenti:

– la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Viene previsto che tutte le spese relative all’esecuzione di un  incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non  costituiscono compensi in natura per il professionista. La modifica si applica già dal 2016.

– Gli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. La norma di applica dal 1 gennaio 2017.

– Le gravi malattie oncologiche o che comunque comportano una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 5 –  Viene modificata la normativa sulla deducibilità delle spese:

  • di formazione per le quali viene prevista l’integrale deduzione entro il limite di 10mila euro;
  • per le spese sostenute per la certificazione delle competenze, ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità, entro il limite di 5mila euro annui
  • per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Art. 6  –   I centri per l’impiego ed i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro devono dotarsi in  ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l’accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.

Art. 6- bis – Viene conferita Delega al Governo per la semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali, attraverso l’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi.

Art. 7 – Prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche.

Art. 8 – riguarda il trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico).

Art. 10- Tutela la gravidanza e la malattia dei lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente. Detti lavoratori avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro – con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo -, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

Art. 12 –  Viene modificata la nozione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posta, ai fini dell’inclusione dei medesimi nell’ambito del rito speciale per le controversie in materia di lavoro, dal codice di procedura civile.

Redazione

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