Accertamento delle imposte e contributi INPS

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a) I contributi INPS e l’accertamento fiscale

Nell’attuale quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate conteggia anche i contributi dovuti all’INPS da artigiani, commercianti e liberi professionisti sul maggior reddito che è stato accertato. Ciò avviene anche se il contribuente e l’Amministrazione finanziaria definiscono in maniera agevolata, in sede precontenziosa o giurisdizionale, la pretesa, operazione con la quale avviene la rideterminazione delle somme che sono state indicate, anche ai fini contributivi, nell’avviso di accertamento.

“Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, … devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette” (art. 1 del d.lgs. 18.12.1997, n. 462). Pertanto, sul reddito accertato vengono conteggiati e richiesti sia le imposte sui redditi sia i contributi previdenziali dovuti all’INPS.

La circolare 2.8.2016, n. 140, dell’INPS ha fornito le indicazioni finalizzate al recupero contributivo inerente non alle operazioni conseguenti non all’emissione dell’avviso di accertamento ma alla sua definizione agevolata in fase precontenziosa o nel corso del processo tributario.

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Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità – II edizione

Questa seconda edizione è aggiornata con i contenuti e l’analisi della circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (applicazione e disapplicazione del regime forfetario, caratteristiche, agevolazioni per chi inizia una nuova attività, sanzioni). Inoltre è stato aggiunto un capitolo con le istruzioni di compilazione del modello LM di UNICO per la dichiarazione dei redditi per i professionisti in regime dei minimi o in regime forfetario.La guida in formato ebook che si concentra sulle novità del regime forfetario, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare riguardo il più elevato livello di compensi o ricavi per utilizzarlo, e l’aliquota per la tassazione separata ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni di apertura della partita Iva. Di particolare rilievo anche la possibilità di optare per il versamento di contributi ridotti per chi esercita attività d’impresa ed è iscritto alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.La Guida effettua l’identikit del regime forfetario: le regole per l’accesso, la tassazione e l’avvio dell’attività. Passa poi ad analizzare il sistema previdenziale delle singole figure professionali, architetti, ingegneri, geometri, autonomi e professionisti senza Cassa , artigiani e imprese, la compilazione delle fatture e propone una lista completa delle verifiche da fare per valutare la convenienza a passare al nuovo regime quando si ha un’attività già avviata.Completano l’ebook:- i modelli per l’avvio dell’attività e l’iscrizione alle casse previdenziali, – le formule per la corretta compilazione delle fatture- 70 quesiti risolti per chiarire i dubbi più diffusi in materia.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, seguendo in particolare il settore edilizio dal punto di vista fiscale,e le tematiche condominiali

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b) Le alternative del contribuente nei confronti dell’accertamento

Quando è stato notificato l’avviso di accertamento, il contribuente deve scegliere tra una delle seguenti alternative:

  • aderire all’accertamento, versando quanto è richiesto in unica soluzione o in rate trimestrali, secondo quanto è previsto dagli artt. 8 e 15 del d.lgs. 6.1997, n. 218;
  • non aderire, non impugnare l’atto e non versare spontaneamente le somme dovute; l’Agenzia delle entrate riscuote le somme secondo quanto è previsto dall’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, e l’INPS riscuote i contributi mediante l’avviso di addebito dei cui al successivo art. 30, nel quale sono evidenziati anche gli interessi e le sanzioni applicando l’art. 116, comma 8, lettera b), della l. 23.12.2000, n. 388;
  • presentare la richiesta di accertamento con adesione di cui al d.lgs. 19.6.1997, n. 218;
  • presentare il ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notifica; se l’oggetto della controversia è di valore (determinato considerando le sole imposte, con esclusione degli interessi e delle sanzioni, nonché dei contributi INPS) non superiore a 20.000 euro, il ricorso, contenente un’eventuale proposta di mediazione,  produce gli effetti del reclamo secondo la procedura prevista dall’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Il maggior reddito accertato o definito ha rilevanza anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS.

c) La mediazione tributaria

La procedura, di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, prevista soltanto per le liti di importo non superiore a 20.000 euro, si dispiega nell’arco massimo di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il contribuente ha proposto il ricorso, che produce gli effetti di un reclamo.

Se la procedura non si conclude, l’interessato può valutare se costituirsi o meno in giudizio entro il 30° giorno successivo, avanti la commissione tributaria provinciale competente.

Nel caso di accordo, nell’atto sono indicate, in maniera specifica, le somme dovute in esito alla mediazione e le modalità del pagamento. L’atto si perfeziona soltanto con il pagamento dell’integrale importo liquidato, ovvero della prima rata, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto. L’inadempimento ripristina le risultanze dell’accertamento con l’irrogazione delle sanzioni fiscali nella misura del 100% (in luogo di quella del 35%).

L’esito della mediazione si riflette anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ma senza che siano conteggiati gli interessi e le sanzioni. Inoltre che è possibile eseguire il pagamento anche in forma rateale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.

 

I CODICI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

Gestione artigiani                                                                              APMF

Gestione commercianti                                                                     CPMF

Gestione separata liberi professionisti                                             LPMF

 

Nel caso di mancato versamento anche di una sola rata successiva alla prima, entro il termine di scadenza fissato per la rata successiva, il contribuente decade dalla procedura per cui l’Agenzia delle entrate procede con l’iscrizione a ruolo della parte fiscale, mentre l’INPS, ricevuta notizia della decadenza dalla rateazione, provvede al recupero del debito previdenziale derivante dalla mediazione (al netto, eventualmente, delle some già versate), importo che va integrato con quanto dovuto in base al regime sanzionatorio previsto dall’art. 116, comma 8, lettera b), della l. 23.12.2000, n. 388, e gli interessi.

Se al contribuente è stato notificato l’avviso di addebito emesso in base all’avviso di accertamento ed è già intervenuto l’accordo di mediazione,  il debito è già stato saldato, per cui l’INPS  annulla l’avviso di addebito emesso a seguito dell’accertamento fiscale e rettifica i dati reddituali e gli importi richiesti.

Se è stato concluso l’accordo di mediazione e il debito rateizzato è stato completamente saldato, la minore base imponibile comporta una riduzione del debito previdenziale  e l’annullamento dell’avviso di addebito.

Se il contribuente ha optato per il pagamento rateale e la procedura è ancora in corso, l’INPS sospende l’avviso di addebito fino a quando il debito non è integralmente saldato. L’atto è annullato dopo che è stato eseguito il pagamento dell’ultima rata.

Se l’accordo di mediazione porta a quantificare un reddito di importo inferiore al minimale contributivo, il pagamento rateale ha per oggetto soltanto la parte tributaria, per cui l’INPS, rideterminato il reddito, annulla integralmente la pretesa.

In assenza di altre cause ostative, l’INPS rilascia il DURC attestando la regolarità contributiva del contribuente, anche se il pagamento rateale è ancora in corso.

d) L’accertamento con adesione

La procedura di accertamento con adesione può essere attivata d’ufficio, cioè prima dell’emissione dell’avviso di accertamento,  o su istanza del contribuente.

La procedura si conclude con la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione nel quale vengono specificate le somme richieste a titolo di tributi, interessi e sanzioni (ridotte a un terzo del minimo), nonché di contributi previdenziali e assistenziali ma senza il computo di interessi e sanzioni.

Il contribuente non può impugnare le risultanze contenute nell’atto di adesione.

Al pari della mediazione tributaria, la procedura si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di redazione dell’atto, del debito che è stato liquidato, ovvero con il pagamento della prima rata.

e) Il versamento in forma rateale

L’art. 15-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, introdotto con l’art. 3, comma 1, del 24.9.2015, n. 159, ha uniformato la disciplina della riscossione delle somme dovute a seguito degli istituti deflattivi del contenzioso cioè l’acquiescenza all’accertamento, l’accertamento con adesione, la mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale, comprese le modalità di esecuzione dei versamenti e delle rateizzazioni.

Se il contribuente non esegue regolarmente il pagamento delle somme dovute in unica soluzione, ovvero della prima rata, l’INPS effettua la riscossione dei contributi mediante l’avviso di addebito sulla base del reddito accertato, unitamente agli interessi e alle sanzioni. Lo stesso dicasi nel caso di pagamento in forma rateale per gli omessi versamenti delle rate successive alla prima, nel qual caso l’INPS e l’Agenzia delle entrate rideterminano il carico ancora dovuto, conteggiato sul reddito accertato, scomputando le somme già versate.

f) L’acquiescenza all’accertamento

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 9.6.1997, n. 218, il contribuente può rinunciare a proporre il ricorso contro l’avviso di accertamento e a presentare l’istanza di accertamento con adesione beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo.

L’istituto premiale comporta l’integrale pagamento della maggiore imposta accertata, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali conteggiati sul maggior reddito ma con esclusione delle somme dovute per  interessi e sanzioni.

Le modalità da seguire per effettuare i pagamenti sono analoghe a quanto è già stato illustrato, comprese le procedure di versamento rateale e di recupero nel caso di decadenza.

g) La conciliazione giudiziale

L’istituto della conciliazione giudiziale, che può essere attivato anche nel giudizio avanti la commissione tributaria regionale, si concretizza con un atto che ridetermina  l’entità del reddito  con il conseguente effetto sulle sanzioni (ridotte al 40% del minimo se la definizione avviene nel giudizio avanti la commissione tributaria provinciale e del 50% se avanti quella regionale) e sugli interessi. Il recupero  contributi previdenziali e assistenziali non è oggetto di alcuna agevolazione per cui gli accessori  sono computati secondo quanto è previsto dall’art. 116, comma 8, lettera b), della l. 23.12.2000, n. 388, a differenza di quanto è previsto per il ricorso-reclamo.

A seguito dell’atto di conciliazione, la commissione tributaria dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento in unica soluzione o in forma rateale, osservando le regole procedurali fissate dall’art. 8 del d.lgs. 9.6.1997, n. 218.

La circolare 29.12.2015, n. 38/E, precisa che l’accordo conciliativo ha un’efficacia novativa del precedente rapporto: se il contribuente non esegue il pagamento delle somme liquidate, la riscossione avviene mediante la procedura di iscrizione a ruolo irrogando la sanzione per omesso versamento.

 

Sergio Mogorovich

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