Corte UE: pc o tablet con programmi già installati, quando si ha diritto al rimborso?

Redazione 10/09/16
Scarica PDF Stampa
La Corte di Giustizia europea ha stabilito che se un programma installato in un determinato computer non piace all’acquirente, deve sceglierne un altro che non lo abbia di default.

La sentenza della Corte in questo modo ha affermato come non ci sia niente di sbagliato se nei  portatili, nei tablet e nei dispositivi informatici venduti nei punti vendita autorizzati ci siano sistemi operativi già installati.

Si consiglia il seguente volume:

Si può vendere un computer con sistemi operativi pre-installati?

La sentenza dei giudici di Lussemburgo ha sia natura giuridica che pratica.

Da un lato, infatti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, vendere un computer con sistemi operativi pre-installati non è contrario alle regole UE e “non costituisce una pratica commerciale sleale”; dall’altro programmi informatici preinstallati “rispondono alle aspettative di gran parte dei consumatori, i quali preferiscono l’acquisto di un computer così equipaggiato e di uso immediato rispetto all’acquisto separato del computer e dei programmi informatici”.

Il caso: quando si ha diritto ad un rimborso?

Con questa sentenza la Corte europea ha posto fine pone fine ad un caso francese che risale al 2008: Vincent Deroo-Blanquart acquistò un computer portatile di marca Sony dotato di un sistema operativo Microsoft Windows Vista – e relative applicazioni.

Il signor Deroo-Blanquart, però, al momento di rendere il computer funzionante, non ha voluto sottoscrivere il “Contratto di Licenza Utente Finale” (CLUF) del sistema operativo ed ha perciò preteso alla Sony che gli venisse rimborsata una parte del prezzo di acquisto pari al costo dei programmi informatici preinstallati. La Sony, a fronte di una tale richiesta, ha rifiutato di concedere tale rimborso, scatenando il contenzioso.

Vendere pc con programmi pre-installati non è contrario alle norme UE

La Corte di Giustizia europea ha posto fine al caso sostenendo che un tipo d’offerta commerciale come quella in esame “non è contraria alle norme di diligenza professionale e non falsa il comportamento economico dei consumatori”.

Archiviati, quindi, i possibili dissidi con la giustizia UE, spetterà al giudice nazionale valutare il caso, considerando “le circostanze specifiche”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento