La criminologia dinamica: una via per la prova regina del dna

Eugenio D Orio 09/09/16
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I più recenti fatti di cronaca dimostrano quanto, sempre più frequentemente, la risoluzione di un processo si avvalga e si basi dei dati scientifici, oltre che sugli atti di investigazione classica (o tipici) effettuati dal PM o dalla PG nel corso delle indagini preliminari.

La prova regina

È opportuno, in tale ottica, fare un breve ma mirato focus su ciò che dai media, da circa 15 anni a questa parte, è stata definita “prova regina”, ossia occorre disaminare sull’effettiva rilevanza ai fini probatori del DNA.
Innanzitutto, è doveroso indicare che, nella stragrande maggioranza dei casi, i DNA repertati sulle scene del crimine e/o sui reperti, sono di esigua quantità, per cui molto spesso sono oggetto di accertamenti irripetibili, da compiersi tramite le modalità dell’istituto normativo 360 c.p.p.; molto spesso, solo a seguito dell’analisi genetica è possibile iscrivere fattivamente un soggetto nel registro degli indagati, tuttavia si porrà in seguito la problematica legata alla verifica di quanto operato dai periti incaricati nel corso dell’analisi genetica.
Ragion per cui, una nuova linea di pensiero in dottrina, esposta dal magistrato Gennaro Francione, ritiene che, per conformarsi agli standard garantistici dettati nella nostra Costituzione, è doveroso eleggere  un difensore ma soprattutto  un consulente “pro-incognito” che presieda ai suddetti accertamenti; così facendo si elimina il tanto dibattuto in diritto problema della confutabilità, se per ragioni di quantità della traccia biologica la ripetizione dell’accertamento è impossibile.

Le nuove posizione della comunità scientifica-forense

Tuttavia, parte della comunità scientifica-forense, in merito a questa tematica, sta prendendo posizioni nuove e diverse, in cui il risultato dell’accertamento della prova genetica non costituisce più, da solo considerato, il corpus di “prova regina”, bensì tali scienziati, tra cui il sottoscritto, sono dell’avviso che il dato genetico, se non corredato opportunamente da ulteriori riscontri scientifici inerenti le modalità e le tempistiche di rilascio della suddetta traccia biologica, si limitino ad essere meri indizi (tra l’altro anche molto imprecisi), in quanto il DNA non è, in base all’esame genetico, databile.

L’analisi genetica

Inoltre  l’analisi genetica non comprende uno studio di tipo biologico-dinamico volto a comprendere le modalità di deposizione del materiale biologico ove repertato. Tali aspetti sono di rilevante importanza per poter scientificamente ragionare ed usare il dato scientifico in chiave ricostruttoria dell’evento delittuoso indagato, ossia utilizzarlo in maniera di “prova regina” propria e completa.
Si aggiunga, poi, come da recente pronuncia sul tema della Corte di Cassazione, che, qualora sia dimostrabile un momento anche solo di possibile contaminazione il dato scientifico non potrà essere utilizzato dal giudicante per la valutazione dell’evento e delle responsabilità dell’imputato. Il caso citato è proprio quello inerente la pronuncia della Cassazione in merito alla colpevolezza di R. Sollecito nell’omicidio di M. Kercher. Il che implicitamente avalla la necessità di un consulente pro incognito ab origine atto a garantire la bontà delle assunzioni e il rispetto delle procedure scientifiche.

Visti dunque i trascorsi rilevanti del tema, se ne vuole fornire una possibile risoluzione.

L’esperimento giudiziale

L’esperimento giudiziale, di cui all’art. 218 c.p.p., può esser la chiave per risolvere tale problematica, andando correttamente ad inquadrare se il risultato di un dato DNA può o meno esser considerato dal giudicante come “prova regina”.

Recita il testo dell’art. 218 c.p.p. “L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento dello stesso”.

L’analisi del testo della normativa esalta ciò che è il “vero” processo scientifico, il quale mutua dalla scienza il concetto di ripetibilità per applicarlo in sede forense. In quest’ottica, si ritiene opportuno, a fronte sia del garantismo sia del progresso scientifico, predisporre, ogni qualvolta vi sia un dato genetico, un esperimento giudiziale volto a riprodurre l’evento e alla disamina delle modalità e delle tempistiche che hanno prodotto il deposito del DNA indagato.

Infatti, va ben sottolineato il concetto che, di per sé, il test genetico è un esame, scientificamente validissimo, ma di tipologia “statica”, ossia dà solo informazioni circa una presenza del soggetto a cui quel DNA appartiene nel posto ove repertato.

Tale concetto di staticità rischia di porsi alla base dell’errore giudiziario, in quanto è alto il rischio di un abuso dello stesso, non per dolo, ma per errata valutazione interpretativa a livello probatorio. Infatti, essendo i crimini, specie quelli di omicidio, situazioni dinamiche, composti cioè da ripetuti movimenti sia dell’offender che della vittima, è opportuno che anche i DNA repertati sulle scene del crimine siano esaminati in chiave “dinamica”.

Ciò per rendere la “prova regina” (o scientifica) realmente tale, e la via per realizzare quest’obiettivo è unicamente sinergizzare l’analisi genetica (di tipo statico) con l’analisi delle quantità di materiale biologico repertato e le loro relative posizioni (che assumono, in quest’ottica, valenza dinamica). Solo così il quadro degli elementi probatori è completo ed assume la giusta rilevanza senza condurre il giudicante ad errori valutativi.

La sola presenza di un DNA può considerarsi come “prova regina”?

Ragion per cui, la sola presenza di un DNA su una scena del crimine o su un reperto, non può da sola considerarsi come “prova regina”, in quanto, questa stessa prova dovrà esser concorde con quanto risulta da altri esami performati dalle diverse figure di professionisti che operano nel settore forense.

Viceversa, se si ha un dato DNA, la cui deposizione (per quantità e posizione) non è compatibile con le modalità con le quali si ritiene che il delitto sia stato perpetrato, questo non potrà mai divenire prova contro l’imputato (o soggetto che ivi ha deposto quel DNA), bensì si limiterà ad esser un mero indizio in danno di quel soggetto, che deve necessariamente trovare il suo scientifico supporto.

Tecniche scientifiche forensi in uso in America e in Inghilterra

L’applicazione reale di quanto qui enunciato è possibile mutuando le tecniche scientifiche forensi già in uso in America ed in Inghilterra, ove già vari casi hanno visto l’applicazione dell’esperimento giudiziale in ordine alla riproduzione dell’accaduto. Tale tecnica è già stata usata in passato anche qui in Italia, per esempio nei casi di morte sospetta in cui un soggetto si diceva esser caduto da un balcone, mentre altri sostenevano che il soggetto fosse stato da lì spinto, per cui vittima di omicidio.

In quel caso, tramite l’esperimento giudiziale, ripetendo l’evento con appositi manichini conformi per peso e dimensione alla vittima, si è visto che, se il soggetto fosse caduto, avrebbe impattato il suolo in un modo diverso da come fu rinvenuto; ciò dimostrò che il soggetto fu spinto, per cui vittima di omicidio.

Applicare l’esperimento giudiziale anche alla prova del DNA

Sulla falsariga di quanto enunciato è possibile applicare l’esperimento giudiziale anche alla prova del DNA, facendo sì che il dato  genetico-statico si trasformi in dato dinamico scientificamente ed oggettivamente preciso ed idoneo alla valutazione del giudicante.

Tale concetto ha una amplia ed immediata applicazione nei casi odierni, basti pensare, e lo cito ad esempio, al tanto dibattuto omicidio di Yara Gambirasio che ha visto la condanna all’ergastolo dell’imputato M. Bossetti solo sulla base dell’identificazione genetica (elemento statico), mancando di quest’ulteriore considerazione critica (elemento dinamico); infatti, il Sig. Bossetti è stato condannato sulla base del solo dato del DNA, inteso come “elemento statico”, ma la PM ha giustamente fornito un’accurata e dettagliata descrizione di come il Sig. Bossetti abbia ivi deposto la sua traccia biologica, a seguito dell’aggressione alla vittima mediante l’uso di un coltello.

Tuttavia mai, ahimè, è stato giustamente performato nè ideato un esperimento giudiziale in tal senso, ossia volto a rendere “dinamica” ed oggettiva la prova usata per la condanna del Sig. Bossetti. Nello specifico, sarebbe stato opportuno che la Corte, d’ufficio o su richiesta delle parti, avesse ordinato un esperimento giudiziale la cui finalità era quella della riproduzione dell’atto omicidiario e successivamente andare a verificare se, a seguito del descritto atto, il DNA del Sig. Bossetti si potesse trovare nel posto ove repertato, e solo lì e non altrove.

Aspetti scientifici di primaria importanza questi ai fini probatori, in quanto ragionevolmente ci si aspetta che, se un uomo adulto aggredisce mediante un coltello una bambina (e si pensi alle notevoli differenze di massa fisica tra i due) e l’aggressione va avanti per alcuni minuti, si ritiene ragionevolmente che il DNA dell’offender sia presente in molteplici punti del corpo della vittima (e anche nelle immediate adiacenze) oltre al fatto che sia presente in quantità davvero molto elevate.  Ciò,  che è ragionevole in teoria, non trova conferma nella pratica, in quanto il DNA del sig. Bossetti è stato trovato in quantità minima e solo su un preciso punto del corpo della vittima.

Nuova teoria della “criminologia dinamica”

Da ciò si desume che è fortemente dubbio che il DNA considerato probatoriamente sia effettivamente coincidente con quello che lì avrebbe deposto l’offender per ragioni scientifiche e dinamiche. Ciò detto è in armonia con quanto postulato nella nuova teoria della “criminologia dinamica”, sostenuta in vari convegni anche dal Giudice Francione, che è appunto sinergia tra le scienze criminalistiche e la criminologia correntemente in uso, il cui aspetto dinamico risiede nell’applicare tecniche scientifiche per chiarire e dimostrare nel particolare le modalità di svolgimento dei fatti delittuosi indagati.

L’esperimento giudiziale potrebbe esser la chiave di volta sia per aumentare e massimizzare la comprensione e il giudizio del dato scientifico in sede processuale, sia per comprendere il giusto e novellato concetto di “prova regina” del DNA, possibile, vista la moderna scienza e conoscenza, solo sinergizzando il dato statico dell’esame genetico con il dato dinamico proveniente dall’integrazione di questo con i fattori quantitativi e spaziali.

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Eugenio D Orio

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