Capperi: la nuova legge regionale sui revisori dei conti dei Comuni

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La specialità della Regione Sicilia è, per i deputati regionali, quello che sono i capperi per i cuochi delle isole Eolie: puoi copiare altre ricette regionali, ma un cappero va messo.

La differenza è che il cappero spesso arricchisce la ricetta, la modifica alla legge nazionale a volte guasta la pietanza.

In materia di revisori dei conti degli enti locali, ad esempio, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una legge, mettendo un paio di cucunci nel caffelatte.

In verità, l’art. 6 della legge approvata lo scorso 9 agosto, corregge l’articolo 10 della L.r. 17 marzo 2016, n. 3, che aveva pasticciato le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La vecchia normativa non prevedeva norme transitorie e determinava una stasi nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale e dell’acquisizione dei nuovi crediti formativi.

I Comuni siciliani che hanno avuto la disavventura di scegliere i propri revisori dal mese di marzo ad oggi, sono stati sommersi da note di proteste, richieste di annullamento in autotutela e ricorsi al Tar.

Non era previsto il requisito della residenza in Sicilia per i professionisti che volevano iscriversi nell’elenco degli aspiranti revisori dei conti, ammettendo al sorteggio anche revisori provenienti da regioni oltre lo Stretto (com’è avvenuto, ad esempio, per il Libero Consorzio di Agrigento), violando il principio di “reciprocità”, poiché i professionisti siciliani non possono concorrere con i colleghi delle altre regioni, ma avrebbero subito sull’Isola la loro concorrenza.

La legge pre-esistente non definiva l’annosa questione del numero di componenti dell’organo di revisione nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, lasciando irrisolto il dubbio se l’organo dovesse essere collegiale come voleva la Corte dei conti (parere n. 2 del 4 marzo 2008 e deliberazione n. 264/2015/PAR) oppure monocratico come volevano i giudici amministrativi (Tar, sentenza n. 134/2016 e Cga sentenza n.402/13).

La precedente formulazione ammetteva la candidabilità dei professionisti iscritti nel registro dei revisori dei conti ma quella degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (non ricompresi nella previsione iniziale della L.r. n. 3/2016).

La nuova formulazione dell’art. 10 supera molte delle criticità riscontrate nella precedente disciplina regionale.

Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti

Il legislatore regionale, per i Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, ha scelto, in difformità alla legge nazionale, di avvalersi di un organo collegiale.

Il risparmio di spesa derivante dall’introduzione del revisore unico non è stato ritenuto sufficiente per motivare la rinuncia ai vantaggi derivanti da una composizione collegiale dell’organo.

La legge regionale, però, estende la previsione del revisore unico alle Unioni di comuni, prescindendo dal numero complessivo di abitanti e dai servizi e funzioni svolte.

Probabilmente la decisione deriva dalle recenti esperienze delle Unioni siciliane, che hanno gestito bilanci molto ridotti e si sono limitati a pochissime attività svolte con qualche unità di personale in comando.

Quando, com’è auspicabile, le Unioni inizieranno a svolgere i compiti per i quali sono nate, allora occorrerà ripensare la composizione dell’organo di revisione.

La ricetta nazionale (art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) viene applicata anche in Sicilia, per quanto attiene alla scelta mediante sorteggio dei revisori dei conti.

L’estrazione a sorte avverrà tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale.

E’ stata superata la questione attinente alla regionalità dei revisori dei conti. Un aspetto che aveva sollevato aspre critiche nella precedente versione della normativa. E’ stata, inoltre, corretta la primitiva esclusione degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti.

I requisiti per partecipare al sorteggio

In linea con la ricetta nazionale i requisiti per partecipare al sorteggio sono stati differenziati a seconda della fascia del comune (prima fascia: comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti; seconda fascia: comuni da 5.001 a 15.000 abitanti; terza fascia: comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti).

La soluzione, però, appare incongrua rispetto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Negli enti piccoli, infatti, andranno i revisori meno esperti e con meno requisiti, ma avranno funzioni di organo monocratico. Probabilmente sarebbe stato più logico che i revisori meno rodati facessero le loro prime esperienze all’interno di un collegio, con colleghi più navigati.

L’estrazione a sorte sarà effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione (la precedente formulazione parlava, incomprensibilmente si seduta “appositamente convocata”).

In caso di negligente inadempienza sarà nominato un commissario ad acta.

Il cappero da statuto speciale si trova al comma 7: ciascun revisore non potrà assumere più di due incarichi.

La ricetta nazionale (art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000) prevede che, salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti (le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

La scelta di due soli incarichi effettuata dal legislatore regionale comporterà l’aumento del numero di soggetti convolti nell’attività di revisione economico-finanziaria degli enti locali ma anche un minore interesse ad acquisire competenze in questo settore.

Quello che guasta la pietanza è, però, il secondo periodo del comma 7. Quella che viene definita incompatibilità deve essere dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale.

Non si comprende quale sia la conseguenza di tale dichiarazione.

Innanzitutto sarebbe stato più opportuno parlare (come fa la norma nazionale) di limite e non di incompatibilità e, comunque, la richiesta doveva mirare ad ottenere una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

Qualora il professionista dichiari di essere incompatibile (la normativa nazionale prevede l’attestazione del rispetto dei limiti degli otto incarichi) dovrà essere escluso dal sorteggio o dovrà eliminare, nel caso fosse estratto, la causa che lo rende incompatibile e, quindi, rinunciare ad uno dei precedenti incarichi?

La lettera della norma prevede che il professionista “non potrà assumere più di due incarichi” questo porta a ritenere che potrà, prima di accettare il nuovo ufficio, dimettersi da revisore di uno dei due comuni precedenti.

E’, però, palesemente inconcludente ed illogico che sia ritenuto candidabile un soggetto che si dichiara incompatibile.

La legge nazionale, prevede che l’affidamento dell’incarico di revisione sia subordinato alla dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti degli otto mandati.

La dichiarazione, quindi, avviene in un momento successivo all’individuazione e non all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta, come chiede la legge regionale.

La legge regionale, poi, non fissa un termine entro il quale il professionista debba optare per i due incarichi che intende conservare.

D’altro canto un limite così basso d’incarichi (penalizzante per i professionisti siciliani rispetto ai loro colleghi di altre regioni) unitamente alla possibilità di optare successivamente, esporrebbe i piccoli comuni ad una continua ricerca dei propri revisori.

Un professionista estratto in un piccolo comune, lo lascerebbe immediatamente se sorteggiato in un ente più grande.

Si tratta di un aspetto rilevante che la Regione deve affrettarsi a chiarire.

La nuova legge regionale ha, però, l’indubbio merito di avere introdotto una disciplina transitoria per gli incarichi in sede di prima applicazione.

La maggior parte dei professionisti siciliani, infatti, non possedeva i requisiti previsti a regime per partecipare al sorteggio.

Per rendere applicabile la normativa, il legislatore siciliano ha previsto che, nelle more dell’effettivo avvio del procedimento, ai richiedenti è sufficiente avere conseguito almeno dieci crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

L’Associazione Nazionale Commercialisti, pur ritenendo che gli aspetti critici riguardanti la nomina dei soggetti ai quali affidare il controllo legale dei conti degli enti locali non siano stati tutti affrontati e risolti, ha espresso soddisfazione per l’approvazione di una legge da parte dell’ARS che, su alcuni punti, risponde fattivamente alle istanze dei professionisti.

Luciano Catania

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