Riforma Pensioni in arrivo: ecco cosa cambierà con l’Ottava Salvaguardia

Redazione 22/07/16
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In attesa di una nuova Riforma delle Pensioni, ecco le principali novità in materia che sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

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Salvaguardia Esodati: chi sono i nuovi salvaguardati

Sono 32mila gli esodati, rimasti fuori dalle precedenti salvaguardie, ora tutelati dal Ddl Damiano di ottava salvaguardia, ufficialmente depositato alla Camera e ora in attesa dell’inizio dell’iter parlamentare.

Con le disposizioni pre-Riforma Fornero, i soggetti tutelati dal Ddl Damiano di ottava salvaguardia esodati sono i lavoratori fuoriusciti entro la fine 2011 che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2019, oppure entro 3 anni dalla fine della mobilità per quelli che hanno avuto accesso a questo ammortizzatore sociale e sono cessati entro la fine del 2014.

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Più nello specifico, i 32mila esodati che ora beneficeranno della salvaguardia sono:

1) 6mila 800 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro la fine del 2011, e cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 che maturano il requisito per la pensione con le regole ante riforma Fornero entro 3 anni dalla fine dell’indennità di mobilità, anche con versamento dei contributi volontari.

Vi rientrano anche quei soggetti che provengono da aziende cessate o coinvolte da procedure concorsuali, tra cui fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, attivate entro il 31 dicembre 2011.

Si ricorda che i periodi di sospensione della mobilità per lo svolgimento dell’attività lavorativa, mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità, rilevano ai fini dell’allungamento di fruizione dell’indennità e non provocano l’esclusione dalla manovra di salvaguardia.

2) 25mila 200 soggetti, inclusi i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli in somministrazione a tempo determinato, espulsi entro la fine dell’anno 2011, che perfezionano i requisiti previdenziali entro la data del 31 dicembre 2019.

Pertanto, se la legge otterrà il via libera senza modifiche, potranno accedere all’ottava salvaguardia tutti coloro che entro il 2019 oppure entro 3 anni dal termine della mobilità avranno maturato i requisiti di seguito riportati:

– 61 anni e sette mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 62 anni e sette mesi e 35 anni di contributi: è la quota 97,6, per i lavoratori dipendenti;

– 62 anni e sette mesi e 36 anni di contributi oppure 63 anni e sette mesi e 35 anni di contributi per gli autonomi (quota 98,7);

– 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica;

– 65 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi: pensione di vecchiaia;

– 62 anni e quattro mesi e 20 anni di contributi per le lavoratrici del privato.

Redazione

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