Remissione di querela: quando scatta?

Redazione 04/07/16
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La mancata comparizione del querelante davanti al giudice fa scattare la remissione tacita di querela. Questa la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con l’informazione provvisoria n. 18 del 23 giugno 2016 hanno risposto a una questione sollevata dai magistrati riguardo il caso di un querelante non presentatosi in tribunale nonostante il precedente esplicito avvertimento del giudice.

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La mancata comparizione del querelante previamente avvertito causa la remissione

Il caso specifico presentato alle Sezioni Unite della Cassazione riguardava un processo penale nel quale il querelante non era comparso in udienza né davanti al Giudice di pace né dinanzi al Tribunale ordinario. La mancata comparizione dell’uomo, specificano i magistrati, aveva seguito un esplicito avvertimento del Giudice che “l’eventuale sua assenza” sarebbe stata interpretata “come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

Le Sezioni Unite hanno risposto alla controversia dichiarando che il comportamento del querelante deve essere considerato come remissione tacita di querela. A tale riguardo, la Suprema Corte ha citato gli artt. 152 del Codice penale, 90-bis, 340 e 555 del Codice di procedura penale e, per quanto riguarda lo specifico caso del Giudice di pace, l’art. 29 del decreto legislativo n. 274/2000.

L’art. 152 del Codice penale stabilisce che “vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. Gli artt. 90-bis, 340 e 555 del Codice di procedura penale regolano il processo di remissione della querela e di apparizione nelle udienze; l’art. 90-bis in particolare afferma che la persona offesa deve essere informata delle modalità del processo e della sua esecuzione, inclusa “la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela”.

Sulla base di questi riferimenti normativi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la reiterata mancata comparizione del querelante costituisse di per sé indicazione della mancanza di volontà di persistere nella querela.

Un argomento controverso: le precedenti sentenze della Cassazione

Il tema della remissione tacita della querela è particolarmente controverso. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 46088/2008, avevano espresso un parere almeno parzialmente in contrasto con quello emerso dall’informazione provvisoria del 23 giugno 2016. In tale sentenza la Corte aveva infatti stabilito che la mancata comparizione al processo della parte offesa non potesse considerarsi come remissione tacita della querela. Nel 2016, tuttavia, la Cassazione aveva già fatto intravedere un cambio di rotta al riguardo con la sentenza n. 12417/2016 della Quinta sezione penale, che si esprimeva in maniera simile all’informazione provvisoria del  23 giugno.

La conseguenza più importante dell’attuale decisione della Cassazione è da ricercare nel fatto che la reiterata mancata comparizione in udienza del querelante nelle cause penali porterebbe alla completa estinzione del reato oggetto d’imputazione.

 

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