Canone Rai: 1°addebito in bolletta, a chi e a chi no? Ultime istruzioni Agenzia Entrate

Redazione 27/06/16
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Manca meno di una settimana all’arrivo in bolletta del primo addebito del canone Rai.

La bolletta della luce relativa al mese di luglio 2016, infatti, recherà per la prima volta una maggiorazione di 70 euro a titolo di arretrati, ossia quelli dovuti da gennaio ad oggi, per il canone Rai. I restanti 30 euro del canone tv saranno, invece, distribuiti nelle successive 3 bollette della luce.

Per approfondire si consiglia lo SPECIALE SU CANONE RAI 2016: GUIDA A PAGAMENTO ED ESENZIONE

Agenzia delle Entrate, canone Rai: chi paga a luglio?

A definire gli ultimi chiarimenti nel merito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate che riassume i punti principali della nuova normativa, contenuta nella legge di Stabilità 2016.

A pagare, vedendosi quindi recapitati nella bolletta di luglio i 70 euro del canone Rai, saranno soltanto i contribuenti che risultano titolari di un’utenza elettrica di tipo residenziale.

Si ricorda che le “utenze residenziali” interessate al pagamento dell’abbonamento tv sono quelle che in bolletta elettrica riportano la sigla D1, D2 o D3 (queste ultime, in realtà, solo se effettivamente residenziali in virtù dell’allineamento fatto con i dati dell’Anagrafe tributaria).

Chi non paga?

Fanno, invece, eccezione i contribuenti che hanno provveduto a trasmettere alle Entrate, entro lo scorso 16 maggio, l’autocertificazione di richiesta di esenzione in cui sia stato attestato che:

– non si possiede la televisione in casa;

– oppure si è titolari di un contratto della luce ma non si è tenuti ad effettuare il versamento perché il canone è già a carico di altri membri del nucleo familiare anagrafico.

Esaminiamo, di seguito, queste due casistiche di esenzione.

Esenzione canone Rai: contribuenti che hanno dichiarato di non detenere la tv

Chi, entro il 16 maggio 2016, ha provveduto ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione sostitutiva dichiarando di non detenere la televisione, non vedrà alcun addebito del canone Rai in nessuna delle utenze. Tale esenzione è valida per tutto l’anno 2016.

Chi, invece, ha trasmesso il modulo di richiesta di esenzione tardivamente, nello specifico tra il 17 maggio e il 30 giugno, dovrà versare soltanto il canone per i primi 6 mesi del 2016 (per un importo complessivo di 50 euro), non dovendo invece versare alcunché per il semestre successivo.

Chi, infine, invierà l’autocertificazione dopo la data del 30 giugno sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone per tutto il 2016, anche se non per il 2017.

Esenzione canone Rai: contribuenti che convivono con altra persona che già paga il canone Rai

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano già altri membri conviventi, come ad esempio il coniuge, titolare di un’utenza elettrica, alla quale viene già addebitato il canone tv, il soggetto intestatario dell’ulteriore contratto della luce, per non pagare due volte l’abbonamento Rai, deve aver provveduto ad inviato l’apposita autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, vale a dire quella indicata nel “quadro B”.

Per quanto riguarda i termini di scadenza per presentare la dichiarazione di non detenzione della televisione sono gli stessi citati sopra. A questi contribuenti, quindi, non verrà addebitato il canone Rai, nel caso in cui l’autodichiarazione sia arrivata tardivamente, l’addebito verrà interrotto alla prima rata possibile e poi bisognerà provvedere a richiedere il rimborso.

Stando all’ultima circolare delle Entrate, poi, la dichiarazione di variazione eventualmente trasmessa in un momento successivo alla prima, in cui si precisa che è venuto meno il diritto all’esenzione, implicherà l’addebito a decorrere dal mese in cui è stata presentata.

Più contratti della luce intestati: quante volte si deve pagare?

La stessa persona intestataria di più utenze della luce (individuata per codice fiscale) che sono classificate in bolletta elettrica come “residenziali” o “altri clienti domestici” (ad esempio nel caso in cui, al momento del contratto, non si è comunicato che si trattava di seconda casa), non dovrà pagare più volte il canone Rai.

Quest’ultimo infatti verrà addebitato soltanto sul contratto della luce per il quale vi è la residenza all’Anagrafe tributaria (qualora risultino entrambe le tipologie) oppure quella di attivazione più recente (nel caso in cui risultino solo “altri clienti domestici”).

Redazione

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