Nuovo Codice Appalti: perchè è difficile rispettare le nuove regole? Criticità su Uffici tecnici, subappalto, affidamento diretto

Redazione 25/05/16
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Durante il Congresso nazionale dell’UNITEL (Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali), che si è svolto venerdì scorso a Roma, sono emersi tutti i dubbi degli operatori di settore in merito al Nuovo Codice Appalti (CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DEFINITIVO del NUOVO CODICE degli APPALTI).

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Quali implicazioni per gli Uffici tecnici locali?

Ad evidenziare, a inizio lavori, la complessità del nuovo impianto normativo è stato lo stesso Presidente dell’UNITEL, Bernardino Primiani, secondo cui la nuova sfida si rivolge in modo particolare alle realtà locali che, a differenza delle grandi stazioni appaltanti, spesso sono sprovviste sia del personale tecnico sufficiente che del necessario supporto legale-amministrativo e logistico.

L’UNITEL ha inviato una lettera al Presidente dell’Autorità anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone e al ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio recante tutte le osservazioni dell’associazione sulle linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti poste in consultazione dall’ANAC, e più nello specifico sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni.

Quali dubbi sui limiti al subappalto?

Il vice Presidente ANCE (Associazione dei costruttori edili), Edoardo Bianchi, ha invece ribadito la contrarietà dell’Associazione ai limiti al subappalto stabiliti dal Nuovo Codice degli Appalti. Secondo Bianchi, infatti, il nuovo codice “presenta molte ombre e qualche luce” sottolineando l’importanza di affidarsi alle linee guida dell’ANAC “che speriamo – ha dichiarato Bianchi – diano indicazioni chiare su come applicare le nuove norme”.

Leggi anche: Nuovo Codice Appalti, ecco le Linee Guida dell’ANAC, scarica i testi

Quando il vincitore di una gara può ricorre al subappalto?

Tornando al subappalto, seguendo le disposizioni del Nuovo Codice Appalti, quest’ultimo non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori.

Il vincitore di una gara può ricorrere al subappalto soltanto in caso in cui la Stazione Appaltante abbia previsto nel bando una simile possibilità. Tuttavia, negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni) il Codice stabilisce che il partecipante segnali, al momento della presentazione dell’offerta, una terna di subappaltatori.

Secondo il vicepresidente ANCE, in alcune aree e per certe lavorazioni, non ci sono abbastanza operatori da invitare, il rispetto della norma pertanto risulterebbe alquanto difficoltoso.

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