Sosta a pagamento: se il Ticket non è ben visibile cosa si rischia?

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La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 8282/2016, pubblicata in data 27/04/2016, ha ribadito che la sanzione amministrativa pecuniaria è confacente se il tagliando della sosta non è esposto in modo ben visibile sul parabrezza, ma è legittima la compensazione delle spese operata dal giudice.

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Analizzando la sentenza, è importante ribadire alcuni passaggi che hanno indotto gli Ermellini alla emissione della sentenza.

Già il Giudice di Pace aveva precisato che la “grave ed eccezionale ragione” richiamata dalla norma, “ non poteva di certo essere riferita al fatto di non aver esposto “correttamente” il tagliando o ticket della sosta sul sedile anteriore, lato passeggero dell’autovettura”. Aggiunge che “secondo il Giudice dell’Appello, la presunta “correttezza dell’operato del vigile” (che secondo il G.d.P., la “legittimamente elevato la contravvenzione” poiché il ticket esposto sul sedile anteriore dell’auto non era assolutamente visibile e quindi non esposto in modo “corretto”) avrebbe legittimato una grave eccezionale ragione per compensazione.

Nella stesura della sentenza si legge che manca una norma che disciplina espressamente le modalità di esposizione del ticket.

Essa richiama dapprima l’art. 7 comma 1 lett. f) che così detta: “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane”, e successivamente il dettato dall’art. 157 comma 6 del codice della strada che prevede quanto segue: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.

Infatti, la Corte di Cassazione si è allineata dalla medesima pronuncia, rigettando il ricorso, e sostenendo che l’attività dell’accertatore è stata correttamente eseguita perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, che presumibilmente era stato lasciato sul sedile anteriore lato destro, posizione non confacente e difficile visione nell’operazione del controllo.

Redazione MotoriOggi

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