Canone Rai, Modello di Esenzione: le nuove scadenze per l’invio. Quando non è più valido?

Redazione 19/04/16
Scarica PDF Stampa
Dal 2016 in poi chi risulta intestatario di un’utenza elettrica ma non possiede alcuna tv deve comunicarlo espressamente all’Agenzia delle Entrate al fine di evitare di pagare il canone Rai.

LE ULTIME NEWS LE TROVI QUI: Ultime Canone Rai: quando non si deve più pagare? Guida ai casi

PER APPROFONDIRE SEGUI IL NOSTRO SPECIALE SU CANONE RAI 2016: COME NON PAGARE?

Come più volte ribadito dalla nostra Redazione tale comunicazione può essere fatta inviando l’apposito modulo di autocertificazione utilizzando l’applicazione attiva sul sito delle Entrate, oppure attraverso il proprio intermediario delegato (come ad esempio il commercialista) o ancora con raccomandata a.r.

ESENZIONE CANONE RAI: CHI PUÒ PRESENTARE IL MODULO?  

Il modulo di autocertificazione con cui chiedere l’esenzione del canone Rai deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, oltre da chi vuole comunicare il mancato possesso dell’apparecchio televisivo, da quei soggetti che, appartenendo ad un nucleo familiare in cui già un membro versa l’imposta sulla tv, risultano tuttavia intestatari di un diverso contratto della luce.

Questo in quanto il canone Rai si considera dovuto una sola volta per ogni nucleo familiare anagrafico. Per cui, anche in questa circostanza, bisogna compilare lo stesso modello di atto notorio, con la differenza però che è sufficiente farlo una volta sola e non ogni anno come nel caso della comunicazione della mancata detenzione delle televisione.

ESENZIONE CANONE RAI: COME COMPILARE IL MODULO?  

Nel caso in cui il contribuente, pur essendo intestatario di un contratto di fornitura elettrica differente, voglia comunicare di avere già un membro del proprio nucleo familiare che provvede a versare il canone, dovrà compilare il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva seguendo le disposizioni precedentemente fornite dalla nostra Redazione.

COME COMPILARE IL MODELLO DI ESENZIONE DEL CANONE RAI?

QUI TROVI LA GUIDA COMPLETA

Nel caso in cui, però, non sussistano i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (qualora, ad esempio, il familiare sia uscito dalla famiglia anagrafica), bisogna presentare un’aggiuntiva dichiarazione compilandone la specifica sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” compresa nel Quadro B dello stesso modello.

ESENZIONE CANONE RAI: ENTRO QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO DELLA TV?  

La comunicazione con cui il contribuente comunica la mancata detenzione delle televisione va inviata, come detto, ogni anno entro specifiche scadenze.

Più precisamente l’autocertificazione va inviata nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 gennaio dell’anno consecutivo.

A partire dal prossimo anno, quindi dal 2017, i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono:

– l’autocertificazione inviata dal 1° febbraio al 30 giugno esonera dall’obbligo di pagamento del canone Rai esclusivamente per il secondo semestre del medesimo anno (se il contribuente, ad esempio, inoltra l’autocertificazione il 1° marzo 2016, non si ritroverà addebitato il canone Rai sulle bollette della luce che arriveranno tra luglio e dicembre 2016);

– l’autocertificazione inviata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno consecutivo esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (se, ad esempio, il contribuente invia l’autocertificazione il 1° settembre 2016, non gli verrà addebitato il canone Rai sulle bollette di tutto il 2017).

ESENZIONE CANONE RAI: QUANDO LA DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO DELLA TV NON È PIÙ VALIDA?  

Il modulo di dichiarazione di non detenzione della tv non ha più efficacia al termine dei periodi di validità sopra citati.

La dichiarazione per chiedere l’esenzione, pertanto, va ripresentata l’anno successivo secondo le medesime istruzioni e rispettando gli stessi termini di scadenza. Nel caso in cui il contribuente si dimentichi di rinviarla, torna a presumersi la detenzione dell’apparecchio televisivo, con l’arrivo conseguente dell’addebito del canone Rai nella fattura elettrica.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento