Assicurazione Infortuni Domestici: come funziona?

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di Rocchina Staiano

INFORTUNI DOMESTICI, COME TUTELARSI? 

La L. 3 dicembre 1999, n. 493 istituzionalizza l’assicurazione contro gli infortuni domestici, ossia promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l’istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

INFORTUNI DOMESTICI: CHI GESTISCE L’ASSICURAZIONE?

L’assicurazione è gestita dall’Inail e sono soggette all’obbligo di iscrizione all’assicurazione:

  1.  le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
  2.  le persone che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico;
  3.  le persone che svolgono l’attività senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

Inoltre, l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro nel suddetto ambito, da cui deriva:

– un’invalidità permanente pari o superiore al 27%, dal 1 gennaio 2007, invece, per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, la percentuale era del 33%;

– la morte.

L’art. 9 della l. 493/1999 stabilisce che la prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l’infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura, indicata dall’art. 7, comma 4, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell’articolo 116 del medesimo Testo unico, e successive modificazioni.

RENDITA DI INABILITA’ PERMANENTE: QUANDO E A CHI E’ CORRISPOSTA?

La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all’effettiva entità dell’invalidità medesima. In considerazione delle particolari finalità dell’assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l’Inail non esercita il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare. In caso di infortunio mortale, è corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. 1124/1965.

Rocchina Staiano

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