Incidenti stradali: come compilare correttamente la richiesta perché vi sia risarcimento

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A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato, antecedentemente all’azione della proposta risarcitoria, nei confronti della propria assicurazione, come legiferato dal Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), non deve dimenticare di presentare una preventiva richiesta di risarcimento di cui all’articolo 148 del codice delle assicurazioni, conforme al dettato normativo.

Infatti il primo comma dell’art. Art. 148. (Procedura di risarcimento) così detta:” Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. “

Questo è stato ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 4754/2016, depositata in data 11 marzo 2016.

depositata l’undici marzo (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti confermato l’improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente, con azione diretta, nei confronti della propria Compagnia di assicurazione, in quanto la richiesta di risarcimento era incompleta.

Per la Cassazione, infatti, il primo onere del danneggiato nel sistema di cui all’articolo 149 del codice delle assicurazioni, che così dispone: “Art. 149.  (Procedura di risarcimento diretto)

  1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
  2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
  3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
  4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
  5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
  6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.”, è quello di richiedere al proprio assicuratore il risarcimento del danno attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allegando la denuncia di sinistro ex articolo 143 del medesimo codice o una descrizione dettagliata delle modalità con le quali lo stesso si è verificato.

Nella sentenza si legge: “Dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha precisi termini, individuati dall’art. 145 cod. ass., per formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato:

  1. a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la costatazione amichevole (ovvero 30 giorni, in presenza di denuncia di sinistro, sottoscritta da ambedue i conducenti); b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone. Nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia inviato una richiesta incompleta, l’assicuratore dispone di 30 giorni per richiedere le necessarie integrazioni, con la conseguenza che lo spatium deliberandi di cui si è detto, decorre nuovamente dalla ricezione dell’integrazione.”

Gli stessi giudici, nella parte conclusiva della sentenza, così hanno ribadito: “E ciò anche in considerazione del fatto che l’eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello spatium deliberandi per l’assicuratore) di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a. esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante autonoma vocatio in ius, senza che la durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione (articolo 2945, secondo comma, in relazione all’articolo 2943, primo comma, del codice civile).”

La sentenza ha ribadito che il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio si compensano in considerazione della diversità delle pronunce di merito.

È da sottolineare che il ricorrente, dopo questa fase processuale, non è preclusa la possibilità di reiterare la domanda.

 * Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta

(sentenza) Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 novembre 2015 – 11 marzo 2016, n. 4754.

Presidente ********** – Relatore Ar******************* del processo

Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 20 novembre 2012, a modifica della decisione di primo grado, ha dichiarato improcedibile per incompletezza della richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 145 e 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), la domanda proposta con azione diretta da D.F. nei confronti della Royal & SunAlliance Assicurazioni, ora RSA Sun Insurance Office ltd.

Avverso detta sentenza propone ricorso D.F. con tre motivi Resiste la società assicuratrice e presenta memoria.

Motivi della decisione

  1. Il Tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che nella raccomandata inviata alla società assicuratrice in data 24 luglio 2007 con la richiesta di risarcimento diretto, la ricorrente non aveva compiutamente descritto le circostanze e le modalità del sinistro, ciò nonostante la richiesta scritta di integrazione dei dati formulata dalla RSA con missiva del 9 agosto 2007.

Il Giudice di merito ha messo in evidenza che, giusta il disposto di cui all’articolo 148 quinto comma Codice delle Assicurazioni, vi era un obbligo per l’ente assicuratore, nel caso di richiesta incompleta, di richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni; che la società assicuratrice aveva chiesto l’invio di utili e tempestivi elementi di prova ed ogni altra informazione al fine di poter valutare con precisione le condotte dei conducenti nella causazione dell’incidente ed eventualmente contestare l’addebito di responsabilità effettuato dall’impresa che assicurava l’altro veicolo coinvolto nella collisione; che l’assicurato non aveva contestato la circostanza di aver ricevuto la richiesta di integrazione delle informazioni.

  1. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli articoli 145 e 149 decreto legislativo 209/95 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 254/06, nonché omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che il tribunale ha omesso di considerare la documentazione prodotta dalla stessa appellante RSA Sun Insurance Office ltd, vale a dire il documento numero tre con il relativo allegato che stato prodotto in primo grado da *******

  1. Il motivo è inammissibile.

Infatti solo formalmente il motivo denunzia un vizio di violazione di legge ed un vizio di motivazione, ma nella sostanza richiede una nuova valutazione di merito di una serie di documenti per giungere ad una ricostruzione dello svolgimento dei fatti diversa da quella fatta propria dal giudice di merito.

La rivalutazione delle risultanze probatorie era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo articolo 360 n. 5 c.p.c..

L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

  1. La ricorrente, nel formulare la denunzia di vizio di motivazione non ha rispettato il requisiti richiesti per la formulazione del vizio, secondo quanto richiesto dall’articolo 360 n. 5 c.p.c..
  2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 2727 e 2729 c.p.c. nonché omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c..
  3. Il motivo è inammissibile.

La denunzia di violazione di legge non è pertinente in quanto il giudice della impugnazione non è ricorso alla presunzione nel decidere la controversia.

La censura relativa alla mancata spedizione con raccomandata della richiesta di chiarimenti da parte della società assicuratrice è inammissibile perché del tutto nuova in quanto formulata per la prima volta in sede di legittimità.

Del pari è inammissibile anche la censura relativa alla mancata prova della ricezione, una volta che il giudice del merito ha ritenuto che non vi era stata alcuna contestazione della D. sul punto.

La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile perché non formulata, come illustrati nel precedente motivo di ricorso, con le modalità ed i contenuti richiesti dalla nuova formulazione dell’articolo articolo 360 numero cinque c.p.c..

  1. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 145 Codice delle Assicurazioni ai sensi dell’articolo 360 numero tre.

Sostiene la ricorrente che il tribunale ha errato nel ritenere che la violazione dell’onere di conformazione della richiesta risarcitoria a tutti i requisiti formali previsti dalla norma comporti l’improponibilità della domanda giudiziale.

  1. Il motivo è infondato.

Nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 cod. ass.), l’azione proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improponibile se non è stata preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 148 cod. ass.

Primo onere del danneggiato è, pertanto, quello di richiedere il risarcimento del danno subito al proprio assicuratore, mediane lettera raccomandata con avviso di ricevimento (artt. 148, comma 1, e 145 cod. ass.), allegando la denuncia del sinistro ex art. 143 cod. ass., ovvero una minuziosa descrizione delle modalità di verificazione dello stesso (art. 8, comma 2, D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45).

Dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha precisi termini, individuati dall’art. 145 cod. ass., per formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato:

  1. a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la costatazione amichevole (ovvero 30 giorni, in presenza di denuncia di sinistro, sottoscritta da ambedue i conducenti); b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone. Nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia inviato una richiesta incompleta, l’assicuratore dispone di 30 giorni per richiedere le necessarie integrazioni, con la conseguenza che lo spatium deliberandi di cui si è detto, decorre nuovamente dalla ricezione dell’integrazione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 0111 del 2012 ha affermato che l’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 ai contenuti prescritti dall’art. 148 c.d.a. non menoma sul piano sostanziale e processuale, la tutela del danneggiato.

  1. La Corte ha messo in rilievo il nesso funzionale che, all’interno della normativa denunciata, lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente, all’”offerta congrua” che, sulla base della richiesta così formulata, è fatto obbligo all’assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una satisfattiva soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari.

Vale a dire che – non venendo in discussione il condizionamento ex se dell’accesso alla giurisdizione, la cui compatibilità con il precetto dell’art. 24 Cost., ove giustificato da esigenze di ordine generale, è stata, reiteratamente, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche con specifico riferimento al testo della disposizione, oggetto di riassetto, di cui al previgente art. 22 della legge n. 990 del 1969 – si rivela come un meccanismo la cui ratio è, in realtà, quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum. Il che – oltre, e prima ancora, che alla razionalizzazione dell’accesso alla giurisdizione ed alla sua funzionalizzazione, nel settore, ad una tutela di qualità – è volto, appunto, a rendere possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale.

E ciò anche in considerazione del fatto che l’eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello spatium deliberandi per l’assicuratore) di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a. esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante autonoma vocatio in ius, senza che la durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione (articolo 2945, secondo comma, in relazione all’articolo 2943, primo comma, del codice civile).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio si compensano in considerazione della diversità delle pronunce di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

Redazione MotoriOggi

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