Assegnazione e cessione agevolata di immobili: la tassazione in capo ai soci

Matteo Tambalo 26/03/16
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Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto un regime agevolativo per l’assegnazione di beni ai soci, sia con riguardo alle imposte dirette che indirette. Nel presente breve contributo ci si vuole soffermare sulla tassazione in capo ai soci derivante da tale assegnazione, analizzando in particolare:

  • I riflessi fiscali nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di utili;
  • I riflessi fiscali nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitale;
  • I riflessi fiscali nel caso di assegnazione a seguito di recesso, riduzione del capitale o liquidazione;

Preliminarmente si evidenzia che la norma di legge (art. 118 della Legge di Stabilità 2016), con riguardo alla figura dei soci assegnatari ha previsto che “nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.”

I riflessi fiscali nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di utili

Nelle società di capitali, nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di utili, l’assegnazione costituisce utile in natura per il socio; il valore normale da prendere a riferimento è quello determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR ovvero quello catastale qualora sia stata effettuata tale scelta, consentita dalla norma. Dal valore così determinato, occorre decurtare l’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.

Qualora il socio sia una persona fisica non imprenditore titolare di una partecipazione non qualificata in una società di capitali, sull’importo che costituisce reddito in natura la società deve applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26% ed il socio è tenuto a versare alla società l’ammontare corrispondente.

Nelle società di persone, l’assegnazione con riduzione di riserve di utili non determina invece alcuna tassazione in capo al socio. La C.M. 21.5.99 n. 112/E, aveva peraltro evidenziato che, in tale situazione, il valore del bene assegnato – ridotto, secondo la dottrina, dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva – riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta.

I riflessi fiscali nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitale

Qualora invece l’assegnazione dei beni avvenga mediante riduzione delle riserve di capitale, in capo al socio non si realizza alcun reddito. La conseguenza di tale operazione è tuttavia rappresentata dalla riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società assegnante.

Qualora il valore normale del bene assegnato sia superiore al costo fiscale della partecipazione, l’eccedenza (c.d. “sottozero”) risulta assoggettata a tassazione. Tale meccanismo dovrebbe essere applicato, secondo la dottrina, anche ai soci di società di persone.

Un caso in passato affrontato dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di analoga norma agevolativa, riguarda la situazione in cui la società attribuisca al socio, a fronte dell’assegnazione, contestualmente riserve di capitale e riserve di utili; al sussistere di tale situazione, la circ. 40/2002 aveva evidenziato come risultasse necessario separare gli effetti fiscali in proporzione alla natura delle riserve annullate.

I riflessi fiscali nel caso di assegnazione a seguito di recesso, riduzione del capitale o liquidazione

Analizziamo ora gli aspetti connessi all’assegnazione effettuata in sede di recesso, riduzione del capitale o liquidazione. Prendendo a riferimento quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare, in senso analogo a quanto visto con riguardo all’assegnazione effettuata a fronte della distribuzione di riserve di utili, il reddito in capo al socio, deve essere ridotto dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.

Nelle società di capitali, il reddito conseguito dalle operazioni qui analizzate ha natura di utile qualora il socio non sia imprenditore. Qualora invece il socio sia imprenditore (es. società di capitali), il reddito deve essere suddiviso fra (i) la parte determinata dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e la parte corrispondente all’annullamento di riserve di capitale, che ha natura di plusvalenza e (ii) la parte determinata per differenza rispetto alla somma che costituisce reddito (valore normale dei beni assegnati meno costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione), che invece ha natura di utile.

Nelle società di persone, le regole di determinazione del reddito conseguito per effetto di tali operazioni sono analoghe a quelle previste per le società di capitali, in forza dello specifico rimando effettuato dall’art. 20-bis del TUIR all’art. 47 co. 7. Secondo quanto chiarito dalla citata circolare, il reddito conseguito va ridotto, anche nelle società di persone, delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in capo alla società.

Da ultimo, con riguardo agli effetti sul bene assegnato, si evidenzia che il socio assume il bene, ai fini fiscali, al medesimo valore assunto dalla società in sede di calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Un aspetto di particolare interesse è relativo al calcolo del quinquennio per le plusvalenze immobiliari; l’assegnazione o la cessione agevolata determinano l’interruzione del quinquennio rilevante per le plusvalenze immobiliari ai sensi dell’art. 67 del TUIR, sicché il socio, qualora ceda l’immobile nei cinque anni successivi all’assegnazione od alla cessione, consegue una plusvalenza imponibile.

 

Matteo Tambalo

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