Lavoro Autonomo, Lavoro Agile: da oggi più facile lavorare da casa?

Redazione 25/03/16
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Il Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2016 ha approvato un disegno di legge recante misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

PER SAPERNE DI PIU’ SI CONSIGLIA IL SEGUENTE VOLUME:

Disposizioni in materia di lavoro autonomo

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per i lavoratori non imprenditori un sistema di diritti e diwelfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Le principali misure riguardano:
1. la previsione di agevolazioni fiscali;
2. il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
3. la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

Disposizioni in materia di lavoro agile

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:
– il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
– gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
– il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Redazione

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