Condominio: chi paga per la manutenzione/ristrutturazione dei balconi?

Redazione 15/03/16
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In materia di condominio, le spese di ristrutturazione dei balconi aggettanti risultano essere a carico dei singoli proprietari degli appartamenti; le spese che invece riguardano le parti decorative esterne devono essere ripartite tra tutti i condomini.

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SPESE CONDOMINIO, I BALCONI AGGETTANTI: CHI PAGA?

I balconi aggettanti, infatti, rappresentano un prolungamento dell’unità immobiliare essendo quindi di proprietà esclusiva del singolo condomino. Questo fa sì che proprio quest’ultimo sia l’unico soggetto tenuto sostenerne le relative spese sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria.

SPESE CONDOMINIO, I FREGI DECORATIVI: CHI PAGA?

Nonostante quanto detto sopra, non è comunque detto che anche i fregi decorativi che sono dislocati sulla parte frontale e inferiore dei balconi aggettanti risultino di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento.

Il riferimento va, ad esempio, alle realizzazioni in vetro o in ceramica applicate alle balaustre, o ancora alle ringhiere oppure ai cementi decorativi. Tutti questi elementi, infatti, si possono considerare di proprietà comune dell’intero condominio, e non del singolo proprietario, se ineriscono nel prospetto del fabbricato contribuendo a rendere quest’ultimo più piacevole dal punto di vista estetico.

Quando, quindi, i frontalini decorati dei balconi aggettanti rispondono ad una funzione estetica concepita appositamente per rendere più alto il pregio architettonico dell’intero condominio, risultano di proprietà comune di tutti i condomini.

In questo caso, quindi, le spese di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) non sono a carico del proprietario del balcone bensì vanno suddivise tra tutti i condomini in maniera proporzionale al valore della proprietà di ognuno.

SPESE CONDOMINIO, I BALCONI AGGETTANTI: LA GIURISPRUDENZA

“In tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” è quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 10209/2015, n. 6634/2012, n. 568/2000) che conferma l’orientamento consolidato dalla giurisprudenza in materia.

Attenzione, però, perché questa generale disposizione non viene applicata laddove viene provato il contrario, ossia che i frontalini e le parti esterne dei balconi non rivestono in alcun modo funzioni decorative del fabbricato nel suo complesso o viceversa che quest’ultimo non abbia un’architettura uniforme o ancora che le parti esterne del balcone non ne accrescano minimamente il valore estetico.

SPESE MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIO, I BALCONI AGGETTANTI: COME FUNZIONA?

In estrema sintesi, quindi, è bene tenera a mente che tutte le volte che si vuole procedere ad effettuare opere di manutenzione o ristrutturazione dei balconi aggettanti:

1) gli stessi sono considerati un prolungamento dell’unità immobiliare e, in quanto non svolgono alcuna funzione di sostegno o decoro del fabbricato, non sono considerati parti comuni bensì di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento.

Le spese, quindi, sono solo a carico di quest’ultimo.

2) Le eventuali parti esterne decorative, come appunto frontali e inferiori, dei balconi medesimi sono di proprietà comune a tutti i condomini soltanto quando svolgono una funzione ornamentale che risulta considerevole per l’estetica complessiva dell’edificio.

Le spese, quindi, con riferimento a queste parti, vanno divise tra tutti i condomini a seconda dei millesimi di proprietà.

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