Lavoratore con contratto a termine: come funziona l’indennità di malattia?

Redazione 14/03/16
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Per i contratti a tempo determinato, in caso di malattia, come funzionano rispettivamente: periodo di comporto, giornate indennizzabili, adempimenti del lavoratore? E quali sono le tutele previste?

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Si ricorda, però, prima che, a differenza dei contratti a tempo indeterminato, per quelli a termine, in riferimento alle assenze cagionate da malattia, il trattamento viene proporzionato ai periodi lavorati, di conseguenza, una volta scaduto il termine contrattuale, non può essere corrisposta alcuna indennità di malattia.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E MALATTIA: COME FUNZIONA IL PERIODO DI COMPORTO?

Per i dipendenti che risultano assunti con contratto a tempo determinato, detto periodo, vale a dire il periodo di conservazione del posto di lavoro, rispettivamente non può:

1) superare la durata del contratto, quindi al termine del rapporto di lavoro termina anche l’indennità di malattia;

2) superare quello previsto per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, stabilito dal contratto collettivo che viene applicato.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E MALATTIA: COME FUNZIONA L’INDENNITA’?

Per i lavoratori con contratto a termine, il trattamento economico di malattia spettante si determina con i medesimi criteri validi per la generalità dei dipendenti dal contratto collettivo applicato, dovendo quindi rispettivamente:

1) moltiplicare la retribuzione media giornaliera, calcolata, ricordiamo, in maniera diversa per operai ed impiegati,

2) per la percentuale pagata dall’INPS che risulta differente a seconda del settore lavorativo e del periodo indennizzato (nella maggior parte dei casi, 0% per i primi 3 giorni, 50% dal quarto al 21esimo giorno, 66,66% dal 21esimo giorno fino al termine del periodo indennizzabile o della malattia)

3) per il numero di giornate indennizzate.

Per la quasi totalità delle ipotesi, i contratti collettivi stabiliscono un’integrazione a carico del datore di lavoro, fino al 100% della retribuzione.

Con riferimento ai primi 3 giorni di malattia, inoltre, la retribuzione risulta di norma a carico del datore di lavoro (il cosiddetto periodo di carenza).

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E MALATTIA: QUANTO DURA L’INDENNITA’?

– Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, l’indennità di malattia può essere corrisposta rispettivamente:

1) per un periodo che non deve superare la durata dell’attività lavorativa prestata nei 12 mesi antecedenti alla malattia, e comunque fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare;

2) per un periodo che non deve essere inferiore a 30 giorni, nel caso in cui il lavoratore, nei 12 mesi antecedenti alla malattia, abbia lavorato per un arco temporale inferiore ad un mese;

3) in entrambi i casi, per un periodo non superiore alla durata residua del contratto.

– Per i lavoratori assunti con contratto a termine facenti parte del settore agricolo, l’indennità di malattia può essere corrisposta:

1) per tutti i giorni di durata della malattia, a patto che il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno antecedente (anche se a tempo indeterminato);

2) per tutti i giorni di durata della malattia, a patto che il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno in corso e prima dell’inizio dell’evento patologico.

Per entrambe le ipotesi, si precisa che il periodo d’indennità non può superare il numero di giorni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli; e tanto meno può essere superiore ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E MALATTIA: QUALI ADEMPIMENTI PER I LAVORATORI?

Il lavoratore a termine, al fine di ottenere il diritto al trattamento di malattia, è tenuto ai seguenti adempimenti:

1) avvertire in anticipo il datore circa la rispettiva assenza dal lavoro;

2) recarsi dal medico curante o presso un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro il giorno successivo dal momento del riscontro della malattia;

3) far sì che il medico invii all’INPS il certificato telematico;

4) ottenere dal medico il protocollo telematico del certificato;

5) trasmettere il numero di protocollo al datore di lavoro, su richiesta oppure in caso in cui lo prevedano gli accordi;

6) essere a disposizione del medico fiscale nelle fasce orarie fissate per la reperibilità.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E MALATTIA: COME FUNZIONA LA VISITA FISCALE?

Anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i medesimi obblighi attinenti alla visita fiscale che si applicano nei confronti della generalità dei lavoratori. Le fasce orarie in cui si dovrà risultare a disposizione del medico dell’INPS, pertanto, sono rispettivamente:

1) nel caso di lavoratori dipendenti di un’azienda del settore privato, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19;

2) in caso, invece, di lavoratori dipendenti del settore pubblico, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

– Quando è esclusa la visita fiscale?

Una volta terminato il contratto, tuttavia, scatta anche l’automatica esclusione dalla visita fiscale dal momento che il lavoratore a termine, una volta intervenuta la scadenza contrattuale, non risulta più avere diritto all’indennità di malattia.

In merito sempre all’esclusione della visita fiscale, quest’ultima scatta anche nei seguenti casi:

1) infortunio sul lavoro;

2) invalidità per causa di servizio;

3) patologia correlata al grado d’invalidità posseduto;

4) ricovero ospedaliero;

5) gravidanza a rischio.

9788891611512 Codice del Lavoro

Il volume è aggiornato con:L. 10 dicembre 2014, n. 183, delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro (Jobs Act)  D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, riordino degli ammortizzatori socialiD.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, contratto di lavoro a tutele crescentiParte Prima – Normativa nazionale fondamentale.Parte Seconda – Normativa comunitaria fondamentale.Parte Terza – Rassegna normativa in materia di: Accordi interconfederali, Apprendistato; Assunzione; Assunzioni obbligatorie; Cassa integrazione guadagni; Collocamento; Congedi, gravidanza e matrimonio; Contratto a tempo determinato; Contratto di formazione e lavoro; Contratto di inserimento; Controversie e garanzie dei diritti dei lavoratori; Datore di lavoro: diritti e doveri; Dimissioni; Discriminazioni; Distacco e somministrazione; Invenzioni dei lavoratori; Lavoratori italiani all’estero; Lavoratori stranieri; Lavoro a domicilio; Lavoro a progetto, occasionale e accessorio; Lavoro a tempo parziale (Part-time); Lavoro alle dipendenze della P.A.; Lavoro domestico; Lavoro intermittente; Lavoro ripartito; Licenziamenti collettivi; Licenziamenti individuali; Malattia; Mansioni e categorie; Mobilità; Orario di lavoro; Privacy del lavoratore; Retribuzione; Riposo, ferie e festività; Sciopero e serrata; Sicurezza e salute dei lavoratori; Socio lavoratore di cooperativa; Telelavoro; Trasferimento d’azienda; Trattamento di fine rapporto; Tutela dei disabili; Tutela del lavoro femminile; Tutela del lavoro minorile.Appendice – Riforma del mercato del lavoro.

a cura di Diego Solenne | 2015 Maggioli Editore

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