Nuovo Codice degli Appalti: Cdm approva le modifiche. Il testo aggiornato, le novità punto per punto

Redazione 03/03/16
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E’ stato approvato approvato, oggi 3 marzo, in Consiglio dei Ministri il Nuovo Codice Appalti.

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Si è conclusa con l’ok del Cdm la discussione iniziata alle ore 10, il testo ha incassato così la prima approvazione, seguiranno poi i pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e Commissioni parlamentari competenti.

NUOVO CODICE APPALTI: NUOVI RITARDI?

Con l’approvazione del Cdm di oggi il Nuovo Codice Appalti, in realtà, valutando gli ulteriori passaggi tecnici oltre a quelli sopra menzionati, che precedono la Gazzetta Ufficiale, ha già superato il limite.

Il Parlamento, pertanto, sarà chiamato a fare gli straordinari per evitare che il testo rischi di non essere approvato definitivamente entro il termine prefissato, ossia il 18 aprile prossimo.

CODICE APPALTI: LE ULTIME NOVITA’?

La nostra Redazione riporta di seguito la guida sintetica alle principali novità che verranno introdotte dal CdM:

1) RUOLO CENTRALE ALL’ANAC

Il ruolo chiave dell’Anac nel nuovo sistema degli appalti è la novità più importante della riforma che il Governo è pronto a licenziare. Dall’obbligo di gestire tutte le banche dati sul settore (fatta eccezione per l’Avcpass che slitta al Mit) fino alla definizione delle linee guida necessarie per dare attuazione al nuovo codice, le nuove funzioni che il Codice assegna all’Authority sono tante, in primis quella di vestire definitivamente i panni di organo di regolazione del settore.

2) ABROGAZIONI

Il Codice si applica dalla sua entrata in vigore, quindi il prossimo 18 aprile, andando a prendere il posto del vecchio Dlgs n. 163/2006, il regolamento appalti (Dpr n. 207/2010), ma anche di tutte le differenti norme approvate negli ultimi anni che sono andate a modificare la disciplina in materia di appalti pubblici.

3) AUTOSTRADE

In merito alle concessioni che, alla momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice, risultano scadute, il concedente procede a predisporre il bando di gara per l’affidamento della concessione. Il concessionario uscente rimane obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’opera affidatagli in concessione.

Invece, con riguardo alle concessioni in scadenza entro 24 mesi, il concedente deve avviare con opportuno anticipo la procedura per individuare il concessionario subentrante, attraverso gara ad evidenza pubblica. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, attua, in contraddittorio con il concessionario, tutti gli accertamenti necessari a valutare lo stato tecnico dell’infrastruttura.

4) AVCPASS AL MINISTERO

La documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per partecipare alle gare dovrà essere acquisita soltanto mediante attraverso l’Avcpass, come accade ora.

Questa banca dati, però, verrà trasferita al Ministero delle Infrastrutture e rinominata “Banca nazionale degli operatori economici”.

5) AVVALIMENTO

L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, ha possibilità di soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, “facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.

Tuttavia, la novità è che la stazione appaltante verifica se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento riescono a soddisfare “i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione”. Qualora subentrino ostacoli, l’impresa non viene esclusa dalla gara, potendo “sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”.

6) BUILDING INFORMATION MODELING – BIM
Dopo che nelle prime bozze era stato prescritto l’obbligo di usare il Bim, ora è stato stabilito che a partire da 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto le stazioni appaltanti potranno chiedere l’utilizzo del Bim per le nuove opere e i servizi sopra la soglia comunitaria, passando così ad una facoltà. Questi strumenti dovranno usare piattaforme aperte al fine di non limitare il mercato.

7) CABINA DI REGIA

Confermata una delle novità più importanti delle scorse settimane: viene infatti prevista la costituzione di una cabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del decreto in fase di applicazione, di esaminare proposte di modifiche normative, di promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto. In più potrà promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

8) CENTRALI DI COMMITTENZA

Le stazioni appaltanti potranno procedere in via autonoma per i servizi sotto i 40mila euro e per i lavori sotto i 150mila euro. Sopra questa soglia, potranno acquisire una qualificazione che gli consentirà di fare le gare: sarà l’Anac a tenere il relativo elenco. La qualificazione sarà conseguita in relazione alla complessità delle procedure da gestire. In alternativa, dovranno fare riferimento a una centrale di committenza o a un’unione di Comuni qualificata come centrale di committenza.

9) CERTIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Per la prima volta il testo all’articolo 38 chiarisce su quali requisiti sarà costruito il sistema di “certificazione” dell’Anac per le stazioni appaltanti. Quattro i “requisiti di base”: strutture organizzative stabili, presenza di dipendenti con specifiche competenze, sistemi di formazione e aggiornamento, numero di gare svolte nel triennio.

5 i “requisiti premianti”: attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione, sistemi di gestione in qualità degli uffici e dei procedimenti di gara, tecnologie telematiche nella gestione delle gare, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

10) CONFLITTO DI INTERESSI

Ulteriore novità: si ha conflitto d’interesse quando “il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”.

11) CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Nel concorso di progettazione attinente al settore dei lavori pubblici “sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un piano di fattibilità tecnica ed economica”, ossia definitivo.

12) CONTRAENTE GENERALE
Mediante il contratto di affidamento unitario a contraente generale, “il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori”.

Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale viene vietata l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o a un soggetto collegato.

13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il decreto stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni il criterio guida è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico dovrà essere affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti inseriti nell’albo che sarà istituito presso l’Anac.

Riguardo agli incarichi di progettazione si potrà usare solo l’offerta economicamente più vantaggiosa.

14) CRITERI PREMIALI

In fase di valutazione delle offerte potranno essere previsti per le imprese criteri premiali, riguardanti la valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.

15) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tra le soluzioni per la definizione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale vi è l’accordo bonario, il collegio consultivo tecnico, la transazione, l’arbitrato, la Camera arbitrale dell’Anac e, soprattutto, il parere di precontenzioso dell’Anac. Su iniziativa della stazione appaltante o di un’impresa, l’Anac esprime un parere su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Il parere non sarà vincolante sempre, ma solo le parti concordino.

16) DIBATTITO PUBBLICO

Il dibattito pubblico diventa obbligatorio per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, “individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici”. Il parere al quale si giunge (non vincolante) dovrà essere valutato in fase di definizione del progetto definitivo.

17) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All’uso del documento di gara unico europeo per la partecipazione alle gare viene dedicato un articolo specifico. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione alle gare, le stazioni appaltanti dovranno accettare il documento unico, per facilitare la vita alle imprese. Entro il 18 aprile del 2018 il documento dovrà essere fornito in via esclusivamente elettronica e consisterà “in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale”.

18) GARE ELETTRONICHE

In materia di gare elettroniche, viene stabilito che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e che l’utilizzo di questi sistemi “non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara”. Per questa previsione, però, non vengono indicati termini o sanzioni.

19) LAVORI IN HOUSE DEI CONCESSIONARI

Sull’in house viene riprodotta nella sostanza la formula inserita nella delega. Ai concessionari pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione è fatto obbligo di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante gara. Quello che resta potrà essere affidato in house. Restano escluse da tale obbligo le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, “secondo il diritto dell’Unione europea”.

20) INCENTIVO 2% AI DIPENDENTI PA

Cambia la ragione sociale del due per cento, l’incentivo per la progettazione dei dipendenti pubblici. Potrà essere dedicato solo alle attività di “programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Quindi, per la progettazione la Pa dovrà rivolgersi all’esterno.

21) LEGGE OBIETTIVO

Le legge obiettivo (n. 443 del 2001) viene espressamente abrogata dal Il principio è che bisognerà procedere tramite le regole ordinarie e non più con la legge speciale del 2001.

22) LINEE GUIDA PER LE GARE ELETTRONICHE

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, Consip, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, “al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

23) LOTTI

Per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente e tecnicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

24) PAGAMENTI DIRETTI

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei sub appaltatori, sempre, in caso di micro imprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta di sub- appaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

25) PARTENARIATI PER L’INNOVAZIONE

Nascono i partenariati per l’innovazione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori potranno ricorrere ai partenariati per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

26) PREZZO PIU’ BASSO

Può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro, “tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”, nonché per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

27) PROGRAMMAZIONE

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

28) RATING REPUTAZIONALE

Tra le novità principali già annunciate in fase di scrittura della legge delega c’è un sistema di valutazione basato sul curriculum dell’impresa. E’ istituito presso l’Autorità, che ne cura la gestione, e prenderà la forma di “un sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso, a criteri reputazionali valutati” sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione degli appalti ad essi affidati.

29) REGOLAZIONE FLESSIBILE

Al fine di assicurare la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’Anac, questa pubblica i relativi provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

30) REQUISITI DI ACCESSO ALLE GARE
Le nuove regole sembrano rendere più difficile la vita agli operatori economici. Quello che ne viene fuori è un sistema che affida enormi poteri di verifica alle pubbliche amministrazioni. Le stazioni appaltanti escludono in ogni momento dalla partecipazione ad appalti o subappalti i soggetti condannati in via definitiva per alcuni reati: partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile. Nel mirino anche le violazioni gravi, accertate definitivamente, in materia fiscale o di contributi previdenziali.

Anche ulteriori fattori avranno peso, quali: il rispetto degli obblighi di carattere ambientale indicati dal Codice, il fallimento o l’attivazione di una procedura di insolvenza o di liquidazione, esclusi i concordati con continuità.

Fino a qui le norme riproducono, in sostanza, il sistema già in vigore. Le pubbliche amministrazioni, tuttavia, incassano varie nuove prerogative. La stazione appaltante potrà dimostrare che l’impresa si è resa colpevole di gravi illeciti professionali o di significative carenze in un precedente contratto, che ha concluso accordi e ha posto in essere pratiche per falsare la concorrenza, che ha tentato di influenzare un’aggiudicazione, che si trova in una situazione di conflitto di interessi.

La PA potrà misurare la condotta dell’impresa e il suo curriculum: chi ha causato, con le sue carenze in fase di esecuzione, la risoluzione anticipata di un contratto potrà essere bloccato.

31) RISCHIO OPERATIVO

Il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.

La parte del rischio trasferita al concessionario deve implicare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato “tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”. Dunque, stop alle concessioni fuori mercato.

32) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RUP

Il responsabile unico del procedimento – Rup, “deve essere un dipendente di ruolo e possedere un titolo di laurea e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato”. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura “deve essere un tecnico”. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente in servizio.

33) SANZIONI PER CHI NON DENUNCIA

L’Anac dovrà prevedere misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

34) SOA

Rimane uno degli aspetti ancora aperti: sino alla versione circolata pochi giorni fa, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a un milione di euro sono qualificati “in base al sistema unico di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione appositamente autorizzati dall’Anac”.

Ora, in base alla versione aggiornata sono le Soa a fare la qualificazione, restando così in vita. Ma la soglia entro la quale intervengono sale, passando dagli attuali 150mila a un milione di euro. Un’altra versione del testo lascia in vita la soglia da 150mila euro. Il nodo sarà sciolto all’ultimo.

35) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il decreto stabilisce che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, “con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 25mila euro, “il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”.

36) SOTTO SOGLIA

Per gli affidamenti di importo che sono pari o superiori a 40mila euro e inferiori a 150mila euro per i lavori o per le forniture e servizi si potrà procedere mediante procedura negoziata “previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Tra 150mila euro e un milione sarà possibile la trattativa privata, consultando prima almeno 10 operatori.

37) SUBAPPALTO

In merito al subappalto, si stabilisce che, quando la stazione appaltante lo preveda, andranno indicati a monte tre subappaltatori per ogni categoria di lavori da subaffidare. Il titolare dell’appalto si dovrà impegnare a garantire l’assenza di cause di esclusione e a sostituire le imprese prive dei requisiti di qualificazione.

Così si evita che il subappalto diventi una giungla priva di controlli e si cerca di imbrigliarlo all’interno di confini precisi.

 

NUOVO CODICE APPALTI: ECCO I TEMI DISCUSSI OGGI IN CDM

Le principali tematiche che sono state al centro della discussione di oggi in Cdm, sono le seguenti:

– le regole per il sottosoglia;
– i nuovi poteri dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
– la qualificazione delle imprese;
– la centralizzazione delle committenze;
– la definizione del rischio operativo nell’ambito del project financing.

Segui in diretta la Videoconferenza sul Codice Appalti:
Lunedì 14 marzo 2016 – dalle 10.00 alle 12.00
Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
Prima analisi testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016

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