Guida al testamento: come e in quali forme farlo? Quali quote per gli eredi?

Redazione 27/02/16
Scarica PDF Stampa
di Avv. Laura Citroni

Il testamento, è un atto scritto di ultima volontà, riconosciuto dalla legge, con il quale una persona, c.d. testatore, dispone dei propri beni, o parte di essi, dopo la sua morte.

Il nostro ordinamento prevede che le volontà testamentarie debbano essere necessariamente espresse per iscritto da persona maggiorenne capace di intendere e di volere, che non sia stata interdetta.

Col testamento è anche possibile riconoscere figli naturali, nominare un tutore per i minorenni o per gli interdetti o fornire disposizioni relativamente alla propria tomba.

I beneficiari possono essere sia persone fisiche, nate o concepite prima dell’apertura della successione, che persone giuridiche (ad esempio enti benefici, di pubblica utilità o di istruzione). Tuttavia, affinché la disposizione sia valida è necessario che il beneficiario venga indicato in modo chiaro e preciso così da essere facilmente individuabile da chiunque.

Con riferimento al contenuto, è fondamentale ricordare che la legge consente al testatore di disporre solo una parte dei propri beni, in quanto una quota deve essere sempre riservata ai parenti più stretti (c.d. legittimari) ovvero il coniuge, i figli (o i loro discendenti, se i figli sono deceduti), o , in assenza di figli, i genitori, (c.d. ascendenti).

Questo significa che una quota del patrimonio ereditario [1], c.d. quota di legittima, deve essere riservata a determinate persone, i legittimari appunto, anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore, il quale quindi non può disporne a favore di altri, né con il testamento, né con donazioni antecedenti la morte. Ciò comporta che la parte del testamento che non dovesse rispettare la quota riservata ai prossimi congiunti non produrrà alcun effetto.

Le quote completamente disponibili da parte del testatore, sono, quindi, diverse a seconda di quali e quanti siano le persone che hanno diritto alla quota di legittima:

  • al coniuge [2], in mancanza di figli ed ascendenti, è riservata la metà del patrimonio;
  • al figlio unico, in mancanza di coniuge, è riservata la metà del patrimonio del genitore, due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.);
  • se con il coniuge concorre un solo figlio (legittimo o naturale), la quota per il figlio è di un terzo mentre al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio;
  • se con il coniuge concorrono due o più figli, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui un quarto spettante al coniuge del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutta la prole;
  • in mancanza di figli e coniuge, ai genitori, è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.);
  • in mancanza di figli, se con il coniuge concorrono i genitori, al primo spetta la metà ed agli ascendenti un quarto del patrimonio (art. 544 c.c.).

Per meglio comprendere le divisioni elencate, si riporta una tabella esplicativa

EREDI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE
coniuge 1/2 1/2
1 figlio 1/2 1/2
più figli 2/3 1/3
coniuge + 1 figlio 1/3 al coniuge                   1/3 al figlio 1/3
coniuge  + 2 o più figli 1/4 al coniuge                   1/2 ai figli 1/4
ascendenti (genitori più nonni) 1/3 2/3
coniuge + ascendenti (genitori + nonni) 1/2 al coniuge                   1/4 ai parenti 1/4

 

Attraverso il testamento è sempre possibile lasciare in eredità un particolare bene o una quota del proprio patrimonio, anche a chi non fa parte della famiglia, come amici e/o organizzazioni filantropiche, purché la volontà sia chiaramente espressa senza generare dubbi di sorta.

Ciò è importante anche quando non si hanno parenti stretti a cui lasciare i propri beni; infatti, senza testamento non è possibile decidere la destinazione di quanto si possiede, e si perde la possibilità di distribuirlo tra le persone e gli enti che stanno più a cuore.

Quando nel testamento non vengono date disposizioni per l’intero patrimonio ereditario, la successione dei beni esclusi dal testamento viene regolata dalla legge vigente.

Per approfondire meglio l’argomento appare utile ricordare che, secondo l’ordinamento italiano, esistono tre forme di testamento.

  • Testamento olografo

E’ la forma più semplice, economica e pratica, poiché può essere scritto in qualunque momento senza la presenza necessaria di alcun professionista, così garantendone la riservatezza [3], anche se al fine della sua validità richiede il rispetto di alcuni requisiti formali.

“Olografo” significa che il testatore deve scrivere integralmente di suo pugno il testo, senza l’ausilio di mezzi  meccanici, indicare la data, completa di giorno-mese-anno, apporre la propria firma alla fine dello scritto. L’assenza di uno solo di questi tre elementi determina la nullità del testamento olografo.

La sottoscrizione è sempre valida quando individua con certezza la persona che scrive. Non deve, pertanto, essere composta necessariamente da nome e cognome, ma potrà anche essere sostituita da un soprannome, o da uno pseudonimo purché conosciuto da tutti come riferito al testatore.

Nel caso in cui il testamento si componga di più pagine sarebbe il caso di numerarle e su ognuna di esse apporre la data e la firma. Anche ogni modifica e/o aggiunta in momenti successivi (c.d. codicilli) devono essere scritte interamente di pugno dal testatore, datate e sottoscritte.

Un testamento olografo può sempre essere sostituito con un altro di data successiva che, automaticamente, va a sostituire il precedente anche se non se ne fa espressa menzione.

La redazione per questo tipo di testamento richiede, pertanto, attenzione agli errori di forma e ciò al fine di evitare che il testamento possa essere annullato o dichiarato nullo, evitando inoltre che lo stesso non possa essere facilmente sottratto, distrutto, smarrito e falsificato [4].

Infatti, spesso, gli eredi che vogliano mettere in dubbio il contenuto del testamento sono soliti contestarne la firma, che potrebbe essere stata falsificata da un altro soggetto (in tal caso l’atto sarebbe nullo) [5].

  • Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto dichiarando al Notaio le proprie volontà che saranno trascritte da quest’ultimo e lette ad alta voce alla presenza del testatore e di due testimoni.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento, l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio che lo conserva.

L’intervento del Notaio consente di evitare il pericolo di smarrimento o contraffazione nonché ogni contestazione in merito all’autenticità del testamento.

Questo tipo di atto può essere revocato o modificato con un successivo testamento pubblico o olografo.

  • Il testamento segreto

Il testamento segreto può anche essere scritto con mezzi meccanici  o da persone diverse dal testatore [6].

Una volta redatto e firmato il testamento va consegnato in busta chiusa ad un Notaio, alla presenza di due testimoni. La busta viene quindi sigillata dal Notaio, il quale redige un apposito atto di ricevimento nel quale si indica l’avvenuta consegna e la dichiarazione del testatore.

Il testamento segreto è nullo quando manca la redazione per iscritto da parte del  Notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.

Il testamento segreto, consente al testatore di non rendere pubbliche le proprie ultime volontà, ma, nel contempo, gli assicura che queste vengano custodite da un professionista

[1] Il “patrimonio ereditario” o “massa ereditaria” è quell’insieme di beni che cade in successione e che comprende sia rapporti attivi che rapporti passivi (debiti).

[2] Al coniuge, inoltre, sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta o, se la casa era di proprietà comune.

[3] Il testatore non è obbligato a comunicare a nessuno di avere fatto un testamento olografo.

[4] Per questa ragione può essere opportuno redigere più copie dello stesso testamento, naturalmente tutte olografe, da consegnare a più persone di fiducia, tra cui un libero professionista come un Avvocato od un Notaio.

[5] Se emergono contestazioni sull’autenticità della firma del defunto si deve ricorrere all’autorità giudiziaria competente instaurando una causa ordinaria per il disconoscimento della firma.

[6] Nel caso in cui il testamento venga scritto di propria mano è sufficiente una firma del testatore alla fine delle disposizioni, mentre se viene scritto da terza persona o non a mano dal testatore andrà firmato su ogni pagina. Inoltre le disposizioni a favore della terza persona che ha scritto il testamento segreto, devono essere approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna, altrimenti sono nulle.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento