Canone Rai: come evitare di pagarlo 2 volte? Residenza e abitazione, tutti i casi

Redazione 16/02/16
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Un’ulteriore novità emerge circa le nuove modalità di addebito del canone Rai 2016.

CANONE RAI 2016 IN BOLLETTA: COME RICHIEDERE L’ESONERO? 

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Si apprende, infatti, che sarà la residenza presso un determinato immobile il criterio base con il quale decidere chi dovrà avere il canone Rai addebitato nella bolletta elettrica e chi invece no.

Con riferimento, poi, ad un ipotetico utente che attiva una fornitura di energia nel mese di novembre o di dicembre, il versamento del canone sulla tv partirà da gennaio.

A chiarirlo lo stesso Ministero dello Sviluppo economico, attualmente al lavoro per redigere il decreto attuativo delle nuove regole sul canone Rai, che, com’è noto, verrà addebitato nelle bollette della luce, a partire dal prossimo mese di luglio, in base a quanto disposto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 153 e seguenti).

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Il provvedimento, che in base alla legge di Stabilità era atteso per la giornata di ieri 15 febbraio, avendo avuto il Governo 45 giorni di tempo, a partire dal 1° gennaio, per chiarire gli ultimi punti oscuri del nuovo sistema di addebito, in realtà sembra lasciare irrisolti ancora diversi punti interrogativi.

La tavola rotonda tra i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e le associazioni di rappresentanza delle aziende elettriche, è quindi ancora rimasta aperta. Intanto, il viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, giovedì scorso aveva spiegato, durante un question time alla Camera, che la dichiarazione del possesso della televisione non farà scattare i controlli negli anni precedenti.

CANONE RAI IN BOLLETTA: CHI DEVE PAGARE?

Il canone Rai, come confermato dal Mise, verrà addebitato esclusivamente sulle utenze residenziali, pertanto l’addebito riguarderà soltanto le “prime case”. L’informazione, già a disposizione delle compagnie elettriche, è anche già riportata nella bolletta della luce.

CANONE RAI: COSA SUCCEDE PER GLI INTESTATARI DI FORNITURA CON TARIFFA D3?

Con riferimento agli intestatari di contratti di fornitura con tariffa “D3” (riguardo abitazioni di residenza con impegno di potenza che supera i 3 kW e per quelle non di residenza), potrebbe sorgere una complicazione qualora l’utente non abbia dichiarato la residenza.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto ad identificare chi si trova in questo tipo di situazione, e pertanto ne trasmetterà gli identificativi all’Acquirente unico, il quale a sua volta li comunicherà direttamente alle compagnie elettriche.

CANONE RAI: COSA SUCCEDE PER DUE CONIUGI RESIDENTI IN 2 ABITAZIONI DIVERSE?

In applicazione del medesimo principio, tuttavia, due coniugi che risultano residenti in due differenti abitazioni, con un’utenza elettrica di tipo “residenziale” nelle due case, dovranno pagare il canone Rai due volte.

CANONE RAI: COSA SUCCEDE PER CHI HA PIU’ DI UN’UTENZA ELETTRICA INTESTATA?

Il contribuente che risulta avere più di un’utenza elettrica intestata a sé stesso sarebbe, invece, tenuto a pagare con riferimento soltanto all’abitazione nella quale ha fissato la propria residenza.

CANONE RAI: COSA SUCCEDE PER L’INQUILINO CHE HA RESIDENZA IN UN IMMOBILE MA NON HA UN’UTENZA INTESTATA?

L’inquilino che risiede in un immobile, non avendo però un’utenza elettrica intestata a sé sarà tenuto a pagare il canone televisivo, seguendo modalità che saranno stabilite dal decreto a cui lavorano Mise e Mef. In ogni caso, il soggetto che è proprietario dell’immobile dovrà pagare soltanto per la casa in cui ha stabilito la residenza.

CANONE RAI: COME EVITARE PAGAMENTI DOPPI?

Il primo problema, quindi, coincide proprio con il riuscire a far fronte alle eventuali duplicazioni nell’addebito del canone Rai. Per scongiurare i doppi versamenti, e così tutelare i contribuenti, dunque, sarà fondamentale il corretto ed esaustivo scambio di informazioni tra compagnie elettriche, Comuni ed Agenzia delle Entrate, per riuscire ad avere gli elenchi corretti di tutti coloro che dovranno vedersi recapitare l’addebito del canone in bolletta e di tutti quelli che, al contrario, non dovranno averlo in quanto esenti (come anziani con più di 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge compreso entro i 6.713,98 euro annui) o in quanto titolari di un’utenza elettrica per la seconda casa, o ancora in quanto sprovvisti di televisione nel 2016, avendolo però opportunamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE: Canone Rai: quali sono gli apparecchi esenti? L’elenco completo

Spetta, infatti, proprio alle Entrate preparare il modello per inoltrare questa comunicazione, che, al più tardi, dovrebbe essere fatta entro maggio, al fine di riuscire a consentire alle compagnie elettriche la fatturazione dal mese di luglio.

Compito ulteriore rimesso all’atteso decreto attuativo, sarà poi quello di chiarire le modalità di fatturazione, soprattutto con riferimento a chi, ad esempio, cambierà fornitore durante il corso dell’anno oppure per chi attiverà una fornitura a novembre o a dicembre (in quanto, infatti, l’addebito delle 10 rate avverrà da gennaio ad ottobre, a parte l’eccezione di questo primo anno, nel quale la fatturazione parte appunto da luglio).

Nel caso di utenti che attivano la fornitura a novembre o dicembre, dallo Sviluppo economico hanno fatto sapere, come anticipato sopra, che al fine di facilitare compagnie ed utenti, l’addebito potrà direttamente partire dal mese di gennaio dell’anno successivo.

Anche le modalità di riscossione (e applicazione dei relativi, eventuali, interessi), in caso di morosità sul canone, sono ancora da chiarire, così come da specificare sono anche le sanzioni che scatteranno nei confronti delle imprese elettriche qualora vengano violati gli obblighi di comunicazione e pagamento dei canoni.

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