TARI 2016, Tassa sui Rifiuti: chi la paga, come va calcolata, riduzioni e esenzioni

Redazione 12/02/16
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La tassa sui rifiuti, oggi nota come TARI, è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA.

Di seguito si riportano tutte le istruzioni in merito a chi la deve pagare, come calcolarla, quando sono previste riduzioni o esenzioni, come effettuare il versamento e la dichiarazione.

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TARI 2016: CHI PAGA?

Deve pagarla chi ha il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tassa sui rifiuti non deve essere pagata con riferimento alle aree comuni condominiali, come ad esempio, cortili, locali per la lavanderia, ingresso del palazzo e vis dicendo, che non risultano detenute o occupate in via esclusiva, al riguardo è quindi soggetto a tassazione l’alloggio del portiere.

TARI: COME SI CALCOLA?

La corresponsione viene fatta in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa, a sua volta, fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree oggetto del tributo, essendo poi commisurata a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in riferimento agli usi, oltre che al tipo di attività svolte.

Si ricorda come la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è data da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Questo con riferimento sia, alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sia alle altre unità immobiliari quali immobili a destinazione speciale o particolare – gruppi catastali D e E – e le aree scoperte.

Il criterio della superficie calpestabile, riguardo alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, sarà utilizzato sino a quando non avverrà l’allineamento definitivo dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati concernenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ogni Comune. Soltanto a partire da allora, infatti, potrà rilevare, come superficie assoggettabile al tributo, l’80% della superficie catastale.

TARI: QUALI SONO LE RIDUZIONI OBBLIOGATORIE?

Riduzioni obbligatorie sono previste per legge e nello specifico:

1) nelle zone dove non viene fatta la raccolta, per via della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, prevedendo anche una modulazione: la tassa sui rifiuti risulta dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa;

2) in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di svolgimento dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per ragioni sindacali o per impedimenti imprevedibili sotto il profilo organizzativo che abbiano causato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria quale danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI risulta dovuta nella misura massima del 20% della tariffa;

3) in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche: la riduzione avviene sulla base di una variabile che è a scelta del singolo Comune.

TARI: QUALI SONO LE RIDUZIONI FACOLTATIVE?

Oltre alle riduzioni sancite dalla legge, viene rimessa ai Comuni la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni, appunto facoltative, riferibili a:

1) abitazioni con un unico occupante;

2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro utilizzo limitato e discontinuo;

3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, tuttavia ricorrente;

4) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per un periodo che supera i 6 mesi all’anno, all’estero;

5) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TARI: CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE ESENZIONI?

Secondo il presupposto della norma, per il quale non vanno tassati gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree, risultano rispettivamente esenti:

1) le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva, come ad esempio, l’androne, o le scale di accesso;

2) i locali in cui l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma risulta oggettiva, come ad esempio i solai e le cantine;

3) i locali in cui, in determinate circostanze temporali , non è possibile produrre rifiuti.

TARI: COME FARE IL VERSAMENTO?

Il versamento va effettuato con Modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale al quale vengono applicate le disposizioni regolanti il Mod. F24, in quanto compatibili, ovvero mediante le altre modalità di pagamento fornite dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

E’ il Comune a fissare le scadenze di pagamento della tassa, di norma, stabilendo almeno due rate con scadenza semestrale, nonostante sia comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

TARI: COME FARE LA DICHIARAZIONE?

I soggetti passivi della TARI devono presentare una dichiarazione complessiva attinente alla IUC, comprensiva anche della TASI.

Tale presentazione va fatta entro il termine del 30 giugno dell’anno consecutivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla IUC.

Si precisa come la dichiarazione, redatta su modello reso disponibile dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni rispetto ai dati dichiarati da cui possa derivare un ammontare del tributo diverso. In questa circostanza, infatti, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le citate variazioni.

Nella dichiarazione concernente le unità immobiliari a destinazione ordinaria vanno obbligatoriamente riportati:

– i dati catastali;

– il numero civico di ubicazione dell’immobile;

– il numero dell’interno, se sussistente.

Ai fini della dichiarazione attinente la TARI, si ricorda infine che rimangono valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA o TARES.

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