Ticket Sanitario addio: quali prestazioni da oggi sono escluse?

Redazione 26/01/16
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Di recentissima entrata in vigore è il cosiddetto Decreto Appropriatezza: la normativa che annuncia il taglio del ticket sanitario per 203 prestazioni mediche ed esami.

Entra, quindi, in vigore una vigorosa stretta sulle prescrizioni di visite e le 203 prestazioni menzionate per cui, in sostanza, è possibile fruire del ticket solo dietro specifica prescrizione medica. Contrariamente, prestazioni mediche ed esami dovranno essere interamente pagati dal cittadino.

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Le stesse prescrizioni, inoltre, non potranno essere ottenute in maniera così facile in quanto vengono introdotte sanzioni piuttosto severe per i medici che prescrivono prestazioni valutate come non strettamente necessarie.

Nonostante le polemiche che il Decreto Appropriatezza ha innescato circa il pericolo di arrivare in tal modo a negare ai cittadini l’accesso a terapie ed esami necessari per la salvaguardia della propria salute, il Governo ribadisce come il decreto non leda in alcun modo il diritto alla salute, sostenendo come le prestazioni possano comunque essere coperte dal ticket quando vengono rispettati i parametri di erogabilità previsti.

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DECRETO APPROPRIATEZZA: ADDIO AL TICKET PER QUALI PRESTAZIONI?

L’elenco delle 203 prestazioni sanitarie che vengono escluse dal ticket riguardano i seguenti ambiti:

1) esami di laboratorio;

2) dermatologia allergologica;

3) genetica;

4) odontoiatria;

5) medicina nucleare;

6) radiologia diagnostica.

Il decreto sancisce che per ogni prestazione che appartiene ai settori sopra menzionati, i parametri di erogabilità vanno accertati basandosi sullo stato personale e clinico del soggetto beneficiario oltre che sulle finalità diagnostiche, terapeutiche, prognostiche o di monitoraggio.

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Ma vediamo nel dettaglio quali prestazioni sono escluse per alcuni ambiti specifici.

A) Esami di laboratorio e di genetica

L’elenco delle prestazioni di laboratorio (le analisi del sangue, delle urine e similari) tagliate fuori dalla tutela è piuttosto corposo. Le analisi concernenti il colesterolo e i trigliceridi, ad esempio, possono essere prescritte esclusivamente a chi ha più di 40 anni, e che abbia malattie cardiovascolari, fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci.

Le analisi che in questo ambito sono state ritenute dal Governo non necessarie sono 140. La prescrizione, in certi casi, può essere effettuata solo se sussiste un carcinoma da tenere sotto controllo, in altri invece se è presente una malattia epatica in corso o a scopo di trapianto.

Il minimo comune denominatore, al di là delle casistiche di volta in volta specifiche, è l’intenzione di rendere minime le prestazioni preventive, vigilando il paziente solo se già ammalato.

B) Prestazioni odontoiatriche

Per queste tipologie di prestazioni:

– estrazione di denti permanenti, decidui o di altri denti;

– interventi chirurgici ed asportazione di lesioni dentarie;

la prescrizione può essere fatta solo se sussistono condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale.

Per certi tipi di prestazioni odontoiatriche, come i trattamenti con apparecchi fissi e mobili, viene poi richiesto che l’indice di necessità del trattamento (indice IOTN), che è espresso in una scala da 1 a 5, dove 5 rivela la maggiore gravità delle condizioni del paziente, debba essere pari a 4/5. Questo comporta, quindi, che l’erogazione di queste prestazioni potrà avvenire solo in presenza di condizioni-limite.

C) Condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale

In riferimento alle condizioni di vulnerabilità sanitaria, esse risultano diverse a seconda delle varie patologie. La vulnerabilità sanitaria, in generale,  si riscontra laddove la cura è ritenuta assolutamente necessaria.

Le condizioni di vulnerabilità sociale, invece, sono costituite da situazioni di svantaggio di tipo economico, che di norma sono connesse al basso reddito o all’esclusione sociale e che di fatto ostacolano l’accesso alle cure a pagamento.

Spetta alle singoli Regioni individuare le condizioni di svantaggio economico che, nella maggioranza dei casi, dovrebbero basarsi sull’indice ISEE che appunto rileva lo stato economico del nucleo familiare anche in riferimento al patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto.

D) Prestazioni di radiologia diagnostica

Nell’ambito della radiologia, il Decreto Appropriatezza esclude dalla tutela:

– densitometria ossea;

– diverse tipologie di risonanza magnetica nucleare;

– diverse tipologie di tomografia computerizzata.

Queste tipologie di esami, fatta eccezione per la densitometria ossea, possono essere prescritte, per la gran parte delle ipotesi, solo se presenti patologia oncologica oppure sospetto oncologico.

In quest’ultimo caso (quello del sospetto) sarà ovviamente responsabilità dello stesso medico dover prescrivere lo specifico esame, rischiando però di incorrere nelle sanzioni economiche previste se dovesse risultare una prestazione “superflua”.

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