Come cambia il Regime fiscale dal 1° gennaio 2016

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La disciplina del regime fiscale agevolato per reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190, è stata modificata con l’art. 1, commi 112 e 113, della L. 28/12/2015, n. 208, allargando le agevolazioni fiscali previste per i contribuenti minori. Il regime fiscale di favore non ha un livello uniforme di ricavi e compensi ma questo è articolato in funzione dei codici ATECO 2007 ed a condizione che siano presenti le condizioni oggettive previste. La norma prescinde dall’età e non ha alcun vincolo di durata massima.

LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO

Descrizione Importo massimo
a)      livello massimo di ricavi:

–     industrie alimentari e delle bevande;

–     commercio all’ingrosso e al dettaglio

–     commercio ambulante di:

  • alimentari e bevande
  • altri prodotti

–     costruzioni e attività immobiliari

–     intermediari del commercio

–     servizi di alloggio e ristorazione

–     attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di servizi finanziari e assicurativi

–     altre attività economiche

b)      spese complessive per personale e collaboratori (2)

c)      costo complessivo dei beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) al 31/12 (3)

 

€ 45.000

€ 50.000

 

€ 40.000

€ 30.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 30.000

 

 

€ 30.000

 

€ 5.000

 

€ 20.000

(1)   Nel computo non rileva l’adeguamento dei ricavi e dei compensi ai fini degli studi di settore. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività incluse in differenti codici, rileva il limite di ricavi e compensi più elevato.

(2)   Le spese si riferiscono al lavoro a progetto o accessorio (artt. 61 e 70 del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276), ai dipendenti, ai collaboratori e ai titolari di borse di studio o di addestramento professionale (art. 50, lettere c) e c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 53, comma 2, lettera c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917).

(3)   Nel computo va considerato che:

–       per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

–       per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il c.d. “valore normale” (art. 9 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917);

–       per i beni usati promiscuamente nell’ambito personale o familiare il costo rileva nella misura del 50%;

–       non rilevano i beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46;

–       non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell’attività.

Avvertenza: E’ stata abrogata la norma secondo cui, nel caso di presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi d’impresa, dell’arte o della professione dovevano essere prevalenti; la verifica della prevalenza non era, comunque, rilevante, se il rapporto di lavoro era cessato o la somma del reddito d’impresa e di lavoro dipendente o assimilato non eccedeva l’importo di € 20.000.

Il beneficio è riservato soltanto alle persone fisiche.

Chi inizia l’attività può applicare l’agevolazione se nella richiesta della partita IVA comunica di presumere la sussistenza delle suddette condizioni, barrando l’apposita casella.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, va considerato il limite di ricavi e compensi più elevato relativo alle diverse attività esercitate.

 

I CONTRIBUENTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

a)      soggetti che applicano regimi speciali ai fini dell’IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;

b)      soggetti non residenti, ad eccezione di chi risiede in altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che nel territorio dello Stato italiano siano prodotti redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;

c)      soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni:

–          di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all’art. 10, n. 8), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633;

–          di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30/8/1993, n. 331;

d)      persone che partecipano contemporaneamente in società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata che applicano il c.d. “criterio di trasparenza” (artt. 5 e 116 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917);

e)      chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati eccedenti l’importo di € 30.000; la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro  è cessato;

f)       società di persone e di capitali, studi associati e società semplici fra professionisti ed enti non commerciali.

 

Sono escluse, altresì:

a)      le persone fisiche che esercitano un’attività non considerata nell’allegato 4 alla legge di stabilità ovvero contemporaneamente, un’attività inclusa nell’allegato 4 e un’attività esclusa;

b)      le persone fisiche che presumono di conseguire o hanno conseguito un volume di ricavi o compensi di entità superiore ai limiti indicati;

c)      le persone fisiche che rinunciano all’applicazione del regime agevolato.

L’ IVA

I contribuenti non esercitano la rivalsa dell’IVA sulle cessioni e sulle prestazioni (e, correlativamente, non può esercitare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni).

Ai fini dell’IVA vanno osservate le seguenti regole procedurali sugli obblighi di fatturazione.

La fatturazione

Non va esercitata la rivalsa dell’IVA per le operazioni nazionali.

Le cessioni di beni intracomunitarie sono soggette all’art. 41 del D.L. 30/8/1993, n. 331.

Per gli acquisti intracomunitari si applica l’art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. 30/8/1993, n. 331, per cui non costituiscono “acquisti intracomunitari” se non è superato l’importo di € 10.000 (purché diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa), considerato al netto dell’IVA.

Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi si applicano gli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Per le importazioni, le esportazioni e le operazioni assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 68, 69, 71 e 72 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. Non è possibile effettuare acquisti o importazioni in sospensione dal pagamento dell’IVA.

Non può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.

 

Se il contribuente effettua acquisti in regime di inversione contabile (ad esempio acquisti di servizi da non residenti, ecc.), va emessa l’autofattura se il prestatore è domiciliato fuori dall’Unione europea e va integrata la fattura ricevuta se è comunitario: l’IVA va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

La fattura emessa per operazioni nazionali escluse dalla rivalsa deve contenere l’indicazione “operazione di cui all’art. 1, comma 58, lettera a), della L. 23/12/2014, n. 190” (o equivalente) ed è assoggettata all’imposta di bollo di € 2,00 se l’importo è superiore a € 77,47.

Il contribuente è esonerato dagli obblighi previsti in materia, cioè la presentazione delle dichiarazioni e la tenuta delle scritture contabili.

GLI OBBLIGHI IVA

a)      certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; resta fermo l’esonero dal rilascio della ricevuta fiscale e dall’emissione dello scontrino fiscale (art. 2 del D.P.R. 21/12/1996, n. 696);

b)      numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

c)      applicazione delle norme relative:

–          alle cessioni e agli acquisti intracomunitari (artt. 41 e 38 del D.L. 30/8/1993, n. 331);

–          alle prestazioni di servizi con soggetti esteri (art. 7-ter del D.P.R. 26/10/1973, n. 633);

–          alle esportazioni di beni, ma senza beneficiare della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

d)      per gli acquisti fatti in regime di reverse charge va emessa la fattura (per acquisti di servizi resi da soggetti extracomunitari) o va integrata la fattura (acquisti intracomunitari o nazionali per le operazioni previste), indicando l’aliquota e l’imposta che va versata entro il giorno 16 del mese successivo;

e)      presentazione delle dichiarazioni Intrastat per le operazioni intracomunitarie.

 

Nel caso di passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA, va eseguita la rettifica della detrazione per cui:

a)      l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi che è stata detratta va rettificata in aumento;

b)      l’imposta relativa ai beni ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni va rettificata in aumento in relazione agli anni mancanti al compimento del quinquennio;

c)      l’imposta rettificata va indicata nell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Nel caso inverso, anche se ciò avviene per opzione, va fatta la rettifica per computare in detrazione l’imposta nel primo di applicazione delle regole ordinarie. Nell’ultima liquidazione di applicazione delle regole ordinarie, deve essere computata l’IVA afferente:

–     le operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità di cui all’art. 6 del D.P.R. 26/10/1972, n.633 (operazioni con lo Stato, ecc.), nonché dell’art. 32-bis del D.L. 22/6/2012, n. 83 (regime di “IVA per cassa”), beneficiando della detrazione sugli acquisti non ancora pagati.

L’IVA a credito che risulta dalle operazioni connesse al passaggio al regime forfetario può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La determinazione del reddito prescinde del tutto dal considerare i costi e le spese in quanto sull’ammontare dei ricavi e dei compensi vengono applicati gli specifici coefficiente di redditività del 62%, indicato nell’allegato 4 alla L. 23/12/2014, n. 190.

I COEFFICIENTI DI REDDITO

Settore di attività

Redditività

Ricavi o compensi massimi

Reddito massimo

a)   industrie alimentari e bevande

b)   commercio:

–        all’ingrosso e al dettaglio

–        ambulante di:

  • alimenti e bevande
  • altri prodotti

c)    costruzioni e attività immobiliari

d)   intermediari del commercio

e)   servizi di alloggio e ristorazione

f)     attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di servizi finanziari e assicurativi

g)   altre attività economiche

40%

40%

40%

54%

86%

62%

40%

78%

67%

€ 45.000

€ 50.000

€ 40.000

€ 30.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 18.000

€ 20.000

€ 16.000

€ 16.200

€ 21.500

€ 15.500

€ 20.000

€ 23.400

€ 20.100

Avvertenze: i contributi previdenziali versati per disposizione di legge (compresi quelli corrisposti per conto di collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e, in caso contrario, se non è stata esercitata la rivalsa sui collaboratori) si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

 

Chi esercita un’attività di impresa considera i ricavi realizzati applicando le regole di “competenza temporale”. L’artista e il professionista applicano il “criterio di cassa” cioè considerano i compensi percepiti.

Sul reddito si applica l’imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali e dell’IRAP.

Nel caso di un’impresa familiare (art. 5, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

La determinazione dell’imposta

ricavi o compensi x coefficiente di reddito= reddito d’impresa o di lavoro autonomo –

contributi previdenziali versati in base a

norma di legge_____________________=

reddito imponibile

Imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile (1) = imposta dovuta

(1)     L’aliquota è ridotta ala 5% nel caso di nuove attività, per i primi cinque anni.

Il contribuente non è soggetto passivo ai fini dell’IRAP, tributo assorbito dall’imposta sostitutiva.

I ricavi e i compensi relativi al reddito forfetario non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta per cui l’interessato deve rilasciare un’apposita dichiarazione al soggetto erogatore.

Sui compensi erogati (ad esempio, a un avvocato) il contribuente non opera la ritenuta d’acconto.

Per favorire l’avvio di nuove attività, per i primi cinque anni di attività (compreso quello di inizio) l’imposta sostitutiva è fissata nella misura del 5% a condizione che:

a)   nel triennio precedente non sia stata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b)   l’attività non sia la mera prosecuzione di attività già svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o una professione);

c)    nel caso di prosecuzione di un’attività svolta da altro soggetto (ad es., cessione d’azienda, donazione, ecc.) i ricavi non devono essere superiori ai limiti di soglia già indicati.

LE IMPOSTE SUI REDDITI

A)     obblighi:

  • conservazione dei documenti contabili ricevuti ed emessi;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi;

 

B)     esoneri:

  • dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili;
  • dal subire la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (previo rilascio di una dichiarazione da cui risulta il regime agevolato);
  • dall’operare la ritenuta alla fonte (ad esempio, compensi a professionisti, ecc.); tuttavia, nella dichiarazione va indicato il codice fiscale dei percipienti per i quali la ritenuta non è stata applicata e l’ammontare delle somme corrisposte;

C)     esclusione:

  • degli studi di settore; tuttavia, nella dichiarazione vanno esposti i dati richiesti con il provvedimento che approva la modulistica.

 

I componenti positivi e negativi riferiti al periodo anteriore all’applicazione del regime forfettario, la cui rilevanza impositiva è stata rinviata in base alla normativa, partecipano per le residue quote alla formazione del reddito (e della base imponibile dell’IRAP) dell’esercizio precedente a quelle di efficacia della forfetizzazione. Le perdite fiscali sofferte negli anni precedenti sono deducibili in conformità a quanto è previsto dal D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Ad esempio, se un professionista ha conseguito compensi per € 14.000 ed ha pagato contributi obbligatori per € 1.000, l’imposta è così determinata:

a)   regola generale

reddito: € 14.000×78%                                                      € 10.920 –

contributi obbligatori                                                       €    1.000 =

reddito imponibile                                                           €    9.920

imposta sostitutiva: € 9.920×15% = € 1.488

b)   nuova attività (primi cinque anni in presenza delle condizioni indicate al comma 65)

reddito lordo € 14.000×78%                                             € 10.920 –

contributi obbligatori                                                       €    1.000 =

reddito imponibile                                                           €    9.920

imposta sostitutiva: € 9.920×5% = € 496

L’OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

Il contribuente che applica il regime forfetario può esercitare l’opzione per applicare le regole ordinarie in materia di IVA e di imposte sui redditi.

In tale ipotesi, vanno osservate le seguenti regole:

a)      l’opzione è valida per almeno un triennio;

b)      l’opzione va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata; ad esempio, nella dichiarazione presentata nell’anno 2017, relativa al 2016;

c)      l’opzione è valida per ciascun anno successivo di concreta applicazione.

 

LA CESSAZIONE DEL REGIME FORFETARIO

La forfetizzazione cessa, alternativamente, per effetto:

a)      di opzione, valida per un triennio (trascorso il quale permane per ciascun anno successivo fino a revoca), da esprimere nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente;

b)      dall’anno successivo a quello in cui è superata la soglia massima di ricavi o proventi, ovvero interviene una delle cause di esclusione; il superamento del limite massimo di soglia dei ricavi nel corso dell’anno è ininfluente per l’anno medesimo (ma solo dal successivo) per cui opera la forfetizzazione del reddito.

I ricavi e i compensi che hanno concorso a formare il reddito determinato forfettariamente non rilevano nei periodi d’imposta successivi, anche se di competenza degli stessi.

I ricavi e i proventi che, ancorché di competenza del periodo in regime forfetario, non sono stati computati nella determinazione del reddito, sono rilevanti nei periodi successivi durante i quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Tali regole si applicano all’inverso, cioè nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario di tassazione.

Le spese sostenute nel sistema forfetario non sono rilevanti negli anni successivi. Se dopo aver adottato il regime ordinario di tassazione sono ceduti beni acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui si applica il regime forfettario, la plusvalenza (ovvero la minusvalenza) patrimoniale va determinata considerando come “costo non ammortizzato” quello che risulta alla fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale decorre il regime; se la cessione ha per oggetto beni acquisiti durante il periodo forfettario, il prezzo di acquisto  costituisce il “costo non ammortizzato”.

L’ACCERTAMENTO

Si applicano le norme in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

L’infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni che determinano la cessazione del regime di favore (compresa l’agevolazione per il primo triennio) comporta l’aumento del 10% delle sanzioni minime e massime previste dall’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Il regime forfetario cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di ammissibilità previste.

 

LE DETRAZIONI AI FINI DELL’IRPEF

Il reddito determinato in maniera forfetaria va considerato nel computo delle detrazioni per “familiare a carico” ma non legittima l’applicazione di quelle per contribuenti minori di cui all’art. 13 del D.P.R. 22/12/1986, n.917.

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Chi esercita un’attività d’impresa può applicare il regime contributivo agevolato, previsto dai commi da 77 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190.

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

  1. Il reddito forfettario costituisce base imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 2/8/1990, n. 233 (c.d. “contributo fisso”, correlato al minimale annuo di retribuzione per commercianti e artigiani). Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%. Per l’accredito della contribuzione, si applica l’art. 2, comma 29, della L. 8/8/1995, n. 335, per cui il contributo è fissato nella misura del 27,72% (e del 23,5% per i pensionati e per chi ha altra copertura previdenziale) per l’anno 2016.
  2. In presenza di coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota del reddito spettante ai singoli collaboratori fino ad un massimo complessivo del 49%. Per questi soggetti la contribuzione dovuta è determinata ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 19/9/1992, n. 84.
  3. I versamenti “a saldo” e “in acconto” vanno eseguiti entro i termini fissati per le imposte sui redditi.
  4. Per gli interessati e i collaboratori familiari, già pensionati dell’INPS e di età superiore ai 65 anni, non si applica la riduzione del 50% dei contributi (art. 59, comma 15, della L.27/12/1997, n. 449).
  5. Ai collaboratori familiari non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali di cui all’art. 1, comma 2, della L. 2/8/1990, n. 233.

 

Le norme di favore cessano di essere applicate a decorrere dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i presupposti agevolativi, comportando l’assenza del regime ordinario di contribuzione.

Il passaggio al regime ordinario impedisce la reiterazione dell’agevolazione qualora dovessero ripristinarsi, in seguito, i presupposti previsti dalla normativa.

Il beneficio deve essere comunicato all’INPS, in via telematica, al momento di inizio dell’attività.

Chi è in attività deve reiterare la dichiarazione, a pena di decadenza, entro il 28/2 di ogni anno. Tuttavia, se è presentata successivamente, la domanda produce effetti dall’anno successivo.

L’ATTIVITA’ INIZIATA NEL 2015

Chi ha iniziato una nuova attività nel 2015 applicando l’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 3/12/2014, n. 190), applica l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5% per gli anni da 2016 a 2019.

 

Sergio Mogorovich

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